La C. C. Centrale in Appello conferma l’applicazione dell’art. 54
Attenzione – È solo un primo passo importante –

La C. C. Centrale in Appello conferma l’applicazione dell’art. 54<br/>Attenzione – È solo un primo passo importante –
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La C. C. Centrale in Appello conferma l’applicazione dell’art. 54 
Attenzione - È solo un primo passo importante-

Con sentenza nr. 422/2018 depositata l’8 novembre u.s., che pubblichiamo integralmente (Vedi Sentenza), la Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti, ha accolto, in riforma della Sentenza nr. 6 del 21.2.2018 della Corte dei Conti Territoriale per l’Umbria, l’appello interposto da un sottufficiale dell’Arma.


La Prima Sezione Centrale, infatti, rovesciando la statuizione del GUP umbro, in accoglimento del gravame, ha riconosciuto “……il diritto del ricorrente a vedersi computato il trattamento pensionistico, per la parte calcolata secondo il sistema retributivo, con l’applicazione delle aliquote di cui all’art. 54, commi 1° e 2°, del T.U. nr. 1092 del 1973, oltre arretrati ed accessori sugli stessi, nei termini di cui in motivazione”.

La notizia, decisamente importante ed in linea con le nostre interpretazioni sul punto (Vedi Articolo), ha percorso come un fulmine a ciel sereno l’intero stivale, sollevando una ridda di aspettative negli interessati alla vertenza e stimolando anche interventi delle Organizzazioni Sindacali, nell’ottimistico convincimento che ci si trovi innanzi ad una decisone giudiziaria con carattere di definitività.

Purtroppo, però, non siamo innanzi ad una sentenza pronunziata dalla Corte dei Conti Centrale a Sezioni Riunite (Organo superiore con funzioni nomofilattiche), ma innanzi ad una pronunzia emessa solo dalla Prima delle Tre Sezioni Giurisdizionali Centrali di Appello. E questa, non produce effetti erga omnes ma per il solo ricorrente, anche se è molto rilevante, per tutti gli interessati, quale importante precedente giudiziario.

E poiché in materia sono pendenti già e si prevedono numerosi appelli, ne abbiamo in corso vari anche noi come convenuti dall’INPS ed in attesa di assegnazione, bisognerà attendere quali decisioni verranno prese dalla Seconda e dalla Terza Sezione delle Corti dei Conti Centrali d’Appello.

Infatti, solo se queste due ultime Sezioni -cioè la Seconda e la Terza- si allineeranno alla decisione assunta dalla Prima, si realizzerà quella uniformità interpretativa che verrebbe a definire la controversia in favore dei pensionati.

In caso contrario, invece, qualora anche una sola delle due Sezioni -cioè la Seconda o la Terza- dovessero entrare in contrasto interpretativo con la decisione assunta dalla Prima, allora la questione verrebbe trasferita alle Sezioni Centrali Riunite della Corte dei Conti a cui spetterebbe l’ultima e definitiva interpretazione della norma.

Facendo quindi tesoro di questo primo successo, che ha l’indubbio valore di un pesante precedente giudiziario, è bene, però, che si abbia conoscenza precisa di come si potrebbe sviluppare ancora la vicenda giudiziaria e quali insidie potrebbe ancora trovare, lungo la sua strada, l’affermazione del diritto al ricalcolo pensionistico in base all’art. 54 in questione.

La situazione, infatti, potrebbe subire un ribaltamento nella paventata ipotesi di una decisione contraria delle Sezioni Rinite della Corte Centrale, senza considerare quella di un intervento interpretativo da parte di un Legislatore sempre più spregiudicato, che, per quanto “gravissimo” e contestabilissimo (E noi saremmo in prima fila per azionare tutti gli strumenti che la legge ci consente), potrebbe tentare di azzerare con interpretazione autentica i successi giudiziari.

Nel quadro descritto, se l’INPS non vi dovesse provvedere spontaneamente, è bene attendere l’esecuzione delle sentenze favorevoli di primo grado se non passate in giudicato ( ed attenzione , in caso di esecuzione forzata, questa può essere iniziata solo 120 giorni dopo la notifica all’INPS della sentenza munita di formula esecutiva), e ciò per evitare ( in caso di rovesciamento delle decisioni giudiziarie), la non simpatica ipotesi di dover spendere per la procedura per poi restituire quanto ricevuto per il ricalcolo pensionistico, sulla base di una decisione giudiziaria ancora provvisoria.

In questo preciso momento, quindi, si consiglia una breve pausa di attenta e vigile riflessione, in attesa che la giurisprudenza della Corte dei Conti, percorra l’ultimo tratto di strada, con le altre decisioni in appello o con quella a Sezioni Riunite, per giungere alla agognata meta di una decisione definitiva sull’interpretazione dell’art. 54 D.P.R. 1092/73.

Nelle more dell’attesa, che non sarà certamente lunga (pensiamo che la questione troverà definizione entro il 2019), chi non dovrà necessariamente proseguire nel contenzioso giudiziario già intrapreso o commissionato, potrà invece mettere al sicuro il proprio diritto al ricalcolo pensionistico rivendicandolo formalmente inoltrando con R.R.R. atto di Diffida all’INPS . In tal modo, oltre ad interrompere la prescrizione dei ratei del diritto, si verrebbe a salvaguardare comunque la sua applicazione una volta divenuto definitivo l’orientamento giurisprudenziale.

Sappiamo bene che la presa di posizione assunta con il presente articolo darà fastidio a molte “sirene spiegate dall’avvocatura” perché tende a normalizzare le notevoli fibrillazioni che investono attualmente gli interessati. Ma è bene, per lealtà ed etica professionale, che questi ultimi abbiano piena conoscenza dei vari profili e soprattutto delle alternative efficaci che può rivestire la strategia operativa da scegliere in questo momento per il riconoscimento del proprio sacrosanto diritto.


Avvocato Guido Chessa

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