SERVIZI PRESTATI ALL’ESTERO: ISTRUZIONI PER IL RICALCOLO DELLA PENSIONE

SERVIZI PRESTATI ALL’ESTERO:  ISTRUZIONI PER IL RICALCOLO DELLA PENSIONE
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servizi prestati all’estero istruzioni per le pensione


QUESTO ARTICOLO RIGUARDA TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO

Vigili del FuocoVV. F.
corpo firestadele dello StatoC.F.S.
carabinieriC.C.
guardia di finanzaG.D.F.
Esercito italianoE.I.
Marina militareM.M.
Aeronautica militareA.M.
Polizia di StatoP.S.
Polizia PenitenziariaP.P.

Alcuni dei nostri assistiti ci hanno sottoposto l’interessante problematica del riconoscimento in pensione dei servizi prestati all’estero, in particolare quando ormai è decorso del tempo tra lo svolgimento della missione e il pensionamento.

Possiamo affermare in merito che, il personale che è riuscito a reperire idonea certificazione delle indennità percepite durante la partecipazione alle missioni all’Estero, come ad esempio le buste paga dei servizi resi presso le Ambasciate Italiane, si è poi visto aggiornare la propria posizione pensionistica con l’introduzione nella base pensionabile delle indennità accessorie maturate, e ciò anche a distanza di tempo dal pensionamento.

La prima cosa da fare dunque è quella di richiedere copia conforme del Foglio Matricolare nel quale sono state annotate le missioni svolte e la relativa durata.

Tuttavia la sola copia del foglio matricolare non è sufficiente a corredare l’istanza di aggiornamento della posizione previdenziale e assicurativa ma è necessario essere in possesso o acquisire le buste paga “estere” ai fini della quantificazione delle indennità maturate e dei redditi percepiti.

Ed è su questo punto che si ravvisano le maggiori criticità.

Infatti chi avesse smarrito detta documentazione deve rivolgere apposita istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 al competente Servizio Amministrativo.

In caso di diniego o di silenzio da parte dell’Amministrazione due sono le alternative.

Avverso un provvedimento avente contenuti di diniego una strada percorribile è il ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato e/o dalla formazione del silenzio ex art 116 dlgs 104/2010 e art 25 legge 241/1990, oppure sempre nel medesimo termine, proporre istanza di riesame alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi di cui all’art 27 della legge 241/1990 e art 12 dpr 184/2006.

Ma attenzione, potreste ricevere anche questa risposta: “la documentazione richiesta non è più nella disponibilità di questo Servizio Amministrativo che ne ha disposto la distruzione nel termine di 10 anni come previsto dalle Istruzioni sul Carteggio……..”.-

Che fare dunque? Ciascuna posizione va valutata caso per caso.

Di seguito il fac-simile delle istanze:

istanza di accesso ai documenti amministrativi

istanza per il riconoscimento e calcolo delle indennità accessorie maturate

Per ogni necessità di chiarimento scrivete a chessapensionimilitari@gmail.com.


DOCUMENTI DA SCARICARE

Lettera al CNA

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Istanza di Accesso

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Arezzo – 29 Aprile 2024

Avv. Eleonora Barbini e Avv. Chiara Chessa

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