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Il doppio calcolo
L’INPS, in attuazione dell’art. 1 comma 707 L. 190/2014, provvede al ricalcolo delle pensioni liquidate in favore di coloro che al 31.12.1995 avevano una anzianità di servizio pari o superiore a 18 anni e che siano stati posti in quiescenza a decorrere dal Gennaio 2012.
L’art. 1, comma 707, stabilisce che l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell’art. 24, comma 2, del D. L. 201/2011.
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