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L’articolo interessa i riformati periodo Ottobre – Novembre – Dicembre degli anni 2021, 2022 e 2023









Come noto al personale che cessa dal servizio per infermità, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli stessi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo, assegni erogati dall’amministrazione di appartenenza e non cumulabili con quelli di quiescenza.
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