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2019
A quasi otto mesi dalla celebrazione dell’Udienza (6 marzo 2019), la III Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Centrale in Appello, ha finalmente depositato, in data 24 ottobre 2019, la Sentenza nr. 199/2019.
Con l’attesa statuizione, il Giudice del gravame, accogliendo l’appello dell’INPS, ha riformato la Sentenza N°29/2018 della Sezione Territoriale della C.C. dell’Emilia Romagna, negando l’applicazione dell’art.3 co.7° Dlgs. 165/1997 in favore del personale posto in quiescenza senza aver potuto accedere all’Ausiliaria per non aver maturato l’età pensionabile prevista per il grado a seguito di accertate inidoneità psicofisiche.
La decisione, è stata assunta richiamando la giurisprudenza della II^ Sezione (Sent. N. 29 del 7.2.19 e n. 61 del 4.3.2019) e della I^ Sezione (Sent. 31 del 18.02.19), e facendo leva sulla sentenza di improcedibilità della Questione di Massima delle Sezioni Riunite n. 13/2019/QM/Pres. con la quale si negava l’esistenza di un conflitto orizzontale interpretativo della norma.
Inoltre, ai sensi dell’art.39 co.2° lett.d) del Codice di Giustizia Contabile e dell’art. 17 del suo Regolamento, la III Sezione ha modulato la propria motivazione riportandosi a quelle già espresse nelle sentenze antecedenti della I e II Sezione, che ha condiviso e ribadito.
Con questa Sentenza, sembrerebbe essersi esaurito il ciclo interpretativo sul “moltiplicatore” e posta la parola “FINE” ad ogni questione ermeneutica e con essa ad ogni contenzioso ancora pendente.
In realtà, come ci ha insegnato la recentissima decisione 370/2019 della II Sezione che ha escluso il contrasto interpretativo in riferimento alla sentenza 175/2019 della III Sezione in materia di art. 54 del D.Lgs. 1092/73, affinché si possa affermare che si sia integrata la nomofilachia sulla normativa oggetto dell’interpretazione, è necessario che tutte e Tre le Sezioni di Appello della Corte dei Conti Centrale si siano pronunziate in maniera uniforme su tutti i profili sottoposti al loro scrutinio.
Nel caso di specie, però, tutte le Sezioni Centrali di Appello, hanno interpretato il testo dell’art. 1865 del COM secondo la riforma da questo subita con il D. Lgs. n.94 del 29.5.2017 entrato in vigore il 7.07.2017 (con sostituzione dell’esclusione dall’ausiliaria alla sua applicazione alternativa e, quindi, con la necessità della maturazione dell’età pensionabile prevista per il grado), senza considerare che nei fatti tutte le posizioni pensionistiche oggetto del loro scrutinio fossero Maturate anteriormente a tale data. Questo fatto storico, rimasto incontestato sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio di appello, a mente della giurisprudenza delle Magistrature Superiori (Cass. Civ. Sez. VI Sent n. 14588 del 28.5.2019, e Cons. Stato Sez. III nr. 2930 del 7.5.2019), stante la sussistenza del nesso causale fra il suo omesso scrutinio e la decisione assunta da tutte le Corti Centrali, integra la possibilità di agire in revocazione della sentenza di Appello per la violazione dell’art. 202 co. 1° Lett.F) del Codice di Giustizia Contabile.
È da dire inoltre, che la Sentenza n. 13/2019/QM/Pres. delle Sezioni Riunite depositata il 6.5.2019, non si è pronunciata su tale punto ermeneutico sollevato nella sua comparsa di costituzione quale terzo interveniente ad adiuvandum dallo Studio Scrivente, in quanto, stante l’estromissione dal giudizio dei terzi intervenienti (Vedi Link ), la Corte non ha scrutinato la questione.
Per completare inoltre l’articolato panorama giurisprudenziale, è da dire che nei giudizi di primo grado, la Corte Territoriale della Lombardia, con Sentenza nr.263/2019 depositata l’11.10.2019 a firma del GUP Prof. Vito Tenore, e quella dell’Umbria, con Sentenza nr.53/M/2019 del 4.07.2019 in cui il GUP Pasquale Fava ha fatto ricorso ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in questione, hanno accolto i rispettivi ricorsi dei pensionati, cessati dal servizio per accertate patologie invalidanti, riconoscendogli l’applicazione del Moltiplicatore a prescindere dal raggiungimento dell’età pensionabile prevista per il grado.
Ne consegue che alcuni GUP di primo grado, pur in presenza di un orientamento apparentemente univoco delle Sezioni Centrali, non ritengono che lo stesso abbia raggiunto una completa e perfezionata nomofilachia.
Sulla scorta di tali complessi presupposti, è stato proposto innanzi alla II Sezione della Corte dei Conti Centrale in Appello, ricorso in revocazione della Sentenza 29/2019 del 7.02.2019 con richiesta di sospensiva la cui trattazione è stata di recente riunita al merito con rinvio all’Udienza del 23.6.2020.
Quindi, solo dopo l’estate del 2020 avremo notizia di quale sarà la decisione della Seconda Sezione e se la questione interpretativa che ci riguarda verrà parzialmente riaperta o meno.
Un’ultima notazione, infine, va fatta riguardo alla legittimità costituzionale dell’art.3 co.7° in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della Carta Costituzionale, sotto il profilo della violazione dei principi dell’eguaglianza e ragionevolezza. Infatti, superata dal GUP dell’Umbria con una interpretazione costituzionalmente orientata, che l’ha implicitamente accolta, non è detto maturi, in un prossimo futuro, una prognosi di non manifesta infondatezza con rinvio del relativo giudizio innanzi al Giudice delle leggi. Valutazione, questa, che non riveste i requisiti della certezza ma che, in un campo interpretativo così complesso e divisivo, non è detto, per quanto improbabile, possa essere oggetto di una prossima riproposizione.
Pertanto, esclusivamente sotto il profilo sopra indicato (cioè per coloro che sono andati in pensione prima del 7.7.2017) e sotto quello più labile della costituzionalità, la questione interpretativa del Moltiplicatore, rimane ancora aperta e sui suoi sviluppi noi rimaniamo ben vigili, onde verificare se maturino le condizioni per un nuovo e diverso orientamento.
Arezzo – 6 Novembre 2019
Avv. Guido Chessa
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