Articolo 54 – Corte Conti della Sicilia ed il “Dossier” INPS sui costi.
Nuovi scenari giurisprudenziali

Articolo 54 –  Corte Conti della Sicilia ed il “Dossier” INPS sui costi.<br/>Nuovi scenari giurisprudenziali
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Articolo 54 -  Corte Conti della Sicilia, quella del Veneto ed il Dossier INPS sui costi I nuovi scenari giurisprudenziali

Con la più recente pubblicazione del 19.7. u.s., avevamo descritto come “ultimo miglio” il percorso che l’interpretazione dell’articolo 54 avrebbe ancora dovuto compiere, prima di giungere alla definitiva affermazione del principio dell’applicabilità al 31.12.1995 dell’aliquota del 44% in favore di tutti i militari.

Infatti, in quel momento, eravamo ancora in attesa delle decisioni della Corte dei Conti di Appello della Sicilia e nel contempo del deposito del Dossier dell’INPS, richiesto sia dalla Corte Territoriale della Sicilia che da quella del Veneto, ai fini della valutazione circa l’esistenza o meno dei presupposti per sollevare una questione di legittimità costituzionale.


Ebbene, nel volgere di due mesi, la Corte di Appello della Sicilia ha pronunziato le Sentenze N° 40 (del 3.8.2020) e N° 43 (del 17.9.2020) con le quali, in netta controtendenza agli orientamenti della Corte Centrale di Roma, ha negato l’applicabilità generalizzata della quota del 44% e nel contempo, in una causa pendente innanzi alla Corte Territoriale della Sicilia, l’INPS ha depositato (il 18.8.20) “Il Dossier sull’impatto economico che l’applicazione dell’art. 54 comporterebbe” ai fini della proposizione della questione di costituzionalità.


Quali le conseguenze di questa nuova situazione

La questione nomofilattica ed il “Diritto vivente”-

È indubbio che le due sentenze sopra citate abbiano interrotto quella nomofilachia di fatto che si era consolidata con plurime sentenze di tutte le Tre Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti Centrale in Appello e che aveva fatto affermare al GUP del Veneto il formarsi, anche se non definitivamente perfezionato, di un “diritto vivente” sull’interpretazione dell’art. 54.

Quindi, la Corte dei Conti in Appello della Sicilia, innanzi all’indirizzo interpretativo assunto, nel contrasto inequivoco e persistente esistente con le Sezioni della Corte Centrale, non potrà proseguire con ulteriori pronunzie contrarie, ma dovrà inevitabilmente o mutare il proprio indirizzo ed adeguarsi all’interpretazione prevalente, oppure sollevare Questione di Massima innanzi alle Sezioni Riunite Centrali al fine di giungere ad una definitiva interpretazione dell’art. 54 (Cioè se l’aliquota del 44% è riservata ai soli militari cessati dal servizio con anzianità utile fra 15 e 20 anni al 31.12.1995, oppure se è applicabile in forma generalizzata in favore di tutti coloro che sono stati posti in pensione con anzianità di servizio ben superiori).

L’eventuale futura ed ipotetica decisione della Questione di Massima da parte delle Sezioni Centrali Riunite, ove fosse favorevole alla tesi sostenuta dai pensionati, risolverebbe la sola questione interpretativa dell’art. 54 integrando un’autentica nomofilachia della norma che, a questo punto, assumerebbe le chiare caratteristiche del “diritto vivente” (in quanto norma non desumibile direttamente dal testo legislativo ma derivante dalla sua definitiva interpretazione sistematica in sede giurisprudenziale).

In tale auspicabile ipotesi, a cui si crede e per cui si combatte ormai dal 2016 (Prima causa promossa dal Maresciallo dell’Arma Fabio Berti), l’INPS dovrebbe adeguarsi onde evitare le inevitabili condanne giudiziali.

Il deposito del “DOSSIER INPS” e la questione di costituzionalità

Abbiamo visto come l’interpretazione dell’art. 54, così come prospettata dai pensionati, sia considerata “Diritto Vivente” in esito alla giurisprudenza prevalente delle Corti Centrali di Appello, e come una sua eventuale interpretazione conforme delle Sezioni Centrali Riunite con Questione di Massima, dando corpo ad una perfetta nomofilachia del precetto (di qui il “Diritto Vivente” considerato ormai come sintagma), non farebbe che consacrare la validità dell’interpretazione costringendo l’INPS , in caso di mancato adeguamento, a subire reiterate condanne alle spese in sede giudiziale.

Tutto ciò, comunque, non esclude che la detta interpretazione possa essere sottoposta a quel vaglio di costituzionalità che hanno intrapreso, in via preliminare, le Corti Territoriali della Sicilia e del Veneto, con la richiesta all’INPS di una relazione che permetta loro di elaborare un’eventuale prognosi di “non manifesta infondatezza”.

In ottemperanza all’ordinanza del GUP della Sicilia, l’INPS ha depositato in data 8 agosto 2020, una semplice “tabella dello sviluppo dei costi teorici”, con proiezione sino al 2030, che la riliquidazione della pensione con l’aliquota del 44% dovrebbe comportare a carico del sistema previdenziale.

Ma ciò ha fatto, senza fornire alcun elemento esplicativo dei dati numerici nella stessa indicati, senza specificare il rapporto fra l’entità della spesa preventivata ed il carico contributivo che ha ricevuto dal comparto Difesa e Sicurezza, senza evidenziare l’incidenza della stessa sul bilancio previdenziale complessivo per permettere di verificarne la sostenibilità o meno e con esso l‘affermazione del principio (non scritto) di rispetto della solidarietà intergenerazionale.

Ne consegue che a fronte del “Dossier sui costi” depositato dall’INPS, ci appare arduo, in assenza di una analitica e seria legenda sui dati numerici riferiti, il compito del GUP siciliano a motivare sia in punto di violazione del principio costituzionale di eguaglianza che in punto di mancato rispetto degli equilibri di bilancio.

Ed avendo il GUP della Sicilia trattenuto in decisione la causa, in attesa che l’INPS depositi la più analitica relazione richiestagli anche dal GUP Veneto, non ci rimane che attendere per conoscere in quale modo ed in quali termini, da questi, verrà sciolta la riserva in materia di costituzionalità della norma.

In un quadro giudiziario così articolato e complesso, l’unico dato consolante rimane il fatto che il nostro studio legale, attento alla costante evoluzione della problematica, potrà essere presente, a tutela dei propri assistiti e della categoria, innanzi ad entrambi gli eventuali giudizi presso le Sezioni Riunite della Corte dei Conti Centrale e presso la Corte Costituzionale.

Allegati

LA TABELLA DELL’INPS

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Arezzo – 1 OTTOBRE 2020

Avv. Guido Chessa

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