Articolo 54 – La Sentenza 1/2021 delle Sezioni Riunite –
I Nuovi scenari ed ancora sui -15

Articolo 54 – La Sentenza 1/2021 delle Sezioni Riunite –<br/>I Nuovi scenari ed ancora sui -15
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Articolo 54 - La Sentenza 1/2021 delle Sezioni Riunite - I Nuovi scenari ed ancora sui -15

L’impatto prodotto dalla Sentenza 1/2021 delle Sezioni Riunite nel panorama giuridico, sistematico, economico e costituzionale che ha ruotato e ruota attorno ai contenuti ed all’applicazione dell’art. 54, è veramente dirompente.

Infatti, con l’individuazione del nuovo coefficiente annuale del 2,445% da applicarsi nel calcolo della quota retributiva di un trattamento di pensione col sistema misto, quota da determinarsi in base all’effettivo numero di anni di anzianità utile maturata al 31.12.1995(quindi non più nella misura fissa del 44% o del coefficiente annuale del 2,93%), le Sezioni Riunite hanno scritto una nuova pagina di “diritto vivente” che, colmando un conclamato vuoto normativo, si discosta da tutte le interpretazioni sino ad oggi prospettate sia dalla giurisprudenza territoriale che da quella delle Sezioni Centrali di Appello.

L’autorevole soluzione, che sembra aver trovato una vera quadratura del cerchio interpretativo, dovrà essere recepita, nei suoi isolati contenuti innovativi, dalla giurisprudenza di primo e secondo grado. Nulla esclude, pertanto, in linea astratta, che pur essendo l’interpretazione vincolante, ma contemperata al principio del libero convincimento del giudice, si potrebbero registrare decisioni diverse in sede di Appello nei prossimi mesi. Decisioni sorrette da un motivato dissenso, che potrebbero riaprire il conflitto interpretativo.

Come, ancora, e ci sembra ipotesi da non sottovalutare affatto, considerata la contenuta portata “economica” della decisione in narrativa, non si esclude che il Legislatore (Che già in precedenza aveva “delegato” alla Magistratura Contabile di definire la questione) si decida a recepirla in una interpretazione autentica che definirebbe, una volta per tutte, la sua applicazione per il futuro giovandosi della prescrizione quinquennale dei ratei per il passato.

Certo è che questa nuova interpretazione, calandosi in un consistente contenzioso in corso, ha scatenato una serie di domande a cui daremo nel breve risposta che vanno dall’applicabilità o meno del principio ermeneutico anche a chi aveva un’anzianità al 31.12.1995 inferiore ai 15 anni; a che destino abbia appunto il contenzioso a seconda se debba essere ancora promosso, se è pendente in primo grado oppure in appello con sentenze favorevoli o sfavorevoli al pensionato; ancora come contenersi se è stata data esecuzione alla sentenza di primo grado (in materia vedi su questo Sito l’articolo “Indebito e Restituzioni all’INPS”); quali sono gli effetti del giudicato, ed inoltre che fine faranno le questioni di costituzionalità ancora ferme nelle valutazioni prognostiche (Ormai spogliate di gran parte dell’interesse) e se la nuova interpretazione ne pone di nuove.

Pressati da mille sollecitazioni, e senza avere la pretesa di essere esaustivi, ci proponiamo di pubblicare, nei prossimi giorni, vari articoli che trattino le problematiche più sensibili alla platea dei visitatori, cominciando quest’oggi dall’applicazione del coefficiente del 2,445% anche in favore di chi al 31.12.1995 aveva maturato una anzianità di servizio utile inferiore a 15 anni

Il Coefficiente del 2,445% si applica anche ai -15

E’ certo che con la Sentenza nr. 1/2021 le Sezioni Riunite, a prescindere dalle criticità o meno che potrebbe avere l’itinerario interpretativo seguito, ha stabilito che l’aliquota fissa del 44% non è applicabile in forma generalizzata a coloro che siano andati in pensione con anzianità di servizio utile superiore ai 18 anni pur avendo, al 31.12.1995, una anzianità fra i 15 ed i 18 anni meno un giorno. Inoltre, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata, partendo dalla ratio legis delle due discipline normative, il DPR 1092/1973 e la Legge 335/1995, e dall’interpretazione del combinato disposto fra gli artt.52 e 54 del DPR 1092/73 in relazione all’art. 1 comma 12 della Legge 335/95, è giunta ad erigere la soglia dei 18 anni di anzianità (Quale soglia discriminante fra sistema retributivo e quello contributivo) quale denominatore del dividendo costituito dalla quota del 44% applicata in precedenza per chi aveva un ventennio di anzianità con coefficiente del 2,20% annuo.

Da tale nuovo rapporto, viene ricavato dal Collegio il nuovo coefficiente individuato nella percentuale del 2,445 annuo, quale risultato dell’operazione 44%:18= 2,445%.

A ben vedere, quindi, il complesso itinerario logico-interpretativo individua un coefficiente, quello del 2,445%, che risulta applicabile a tutto l’arco dei 17 anni e 364 giorni e non solamente fra i 15 ed i 18 anni meno un giorno, e serve a valorizzare la quota retributiva spettante al pensionato in relazione all’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31.12.1995 ( cioè sia fra i 15 ed i 18 anni meno un giorno che sotto i 15 anni).-

E quanto asserito, trova conferma sia nella parte motiva della Sentenza (pag.40) ove rispondendo al quesito “….se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano una anzianità utile inferiore ai 15 anni” il Collegio delle SS.RR. afferma :- “esso (cioè il quesito), tenuto conto di quanto deciso in ordine al primo quesito (cioè inesistenza dell’aliquota fissa del 44% ed individuazione del coefficiente del 2,445% in relazione al numero effettivo di anni di anzianità maturati al 31.12.1995),è da ritenersi assorbito in esso (cioè gli viene data la medesima risposta) con valutazione coerentemente negativa (cioè mantenendo con coerenza la diagnosi di inapplicabilità dell’aliquota fissa del 44%).

D’altro canto, quanto affermato, un po’ cripticamente, ma in maniera sufficientemente comprensibile nella parte motiva della Sentenza, trova la sua conferma nel dispositivo della stessa ove si statuisce espressamente (sempre a pag. 40): Conseguentemente: L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano una anzianità utile inferiore a 15 anni”.

E poiché la decisione riguardante il coefficiente del 2,445% individuato per valorizzare il calcolo della pensione spettante a chi al 31.12.1995 aveva fra i 15 ed 18 anni meno un giorno, è stata assorbita per definire anche il secondo quesito, ne consegue che il coefficiente del 2,445% troverà applicazione in favore dei -15, cioè di tutti coloro che, andati in pensione successivamente, abbiamo maturato delle anzianità utili entro il 31.12.1995.

Comunque, già nel corrente mese, il nostro Studio Legale, avrà modo di verificare, innanzi alle Corti Territoriali ed a quelle di Appello, se l’interpretazione prospettata sia corretta o meno.


Indebito e Restituzioni all’INPS
Esecuzione Sentenze Provvisorie di I° Grado

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Arezzo – 6 Gennaio 2021

Avv. Guido Chessa

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