Riliquidazione del T.F.S ed i 6 Scatti stipendiali dovuti
ex art. 6 bis D.L. 387\1987

Riliquidazione del T.F.S ed i 6 Scatti stipendiali dovuti<br/>ex art. 6 bis D.L.  387\1987
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Le Nuove Frontiere della Pensionistica Militare Problematiche – Iniziative - Contenzioso


QUESTO ARTICOLO RIGUARDA IL PERSONALE POLIZIA di STATO, CARABINIERI e GUARDIA DI FINANZA

Polizia di StatoP.S.
carabinieriC.C.
guardia di finanzaG.D.F.

Si sta tentando di farvi rientrare gli altri con ricorsi giudiziali


Rivolto al Personale cessato a Domanda,
con 55 anni di età e 35 anni di Contributi effettivi.


Una delle tematiche di vivo interesse che sottoponiamo all’attenzione dei nostri lettori attiene al trattamento di fine servizio e al computo dei sei scatti stipendiali in sede di liquidazione della predetta indennità di buonuscita.

La materia è disciplinata dall’art. 6bis del D.L. 387/1987 e dall’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare che alla precedente disposizione rinvia e tale beneficio si distingue dall’applicazione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile previsti e disciplinati, oltre che dal suddetto art. 6bis D.L. 387/1997, dall’art. 4 del D. Lgs 165/1997 e dall’art. 1863 del Codice dell’Ordinamento Militare.

L’art. 6bis del D. Lgs 387/1987, nella sua attuale formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla Legge 232/1990, art. 21 c. 1, dispone:

“1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perchè deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.”

L’Art. 1911 del C.O.M. (D. Lgs 66/2010), invece dispone:

“1.In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall’articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l’attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1076, comma 1, e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione".

3. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.”

Considerando che gli articoli 1076, 1077 e 1082 del C.O.M. sono stati abrogati a seguito della Legge Finanziaria del 2015 (L. 23.12.2014 n. 190), ad oggi il riconoscimento dei sei scatti in sede di liquidazione dell’indennità di buonuscita spetta, ai sensi dell’art. 1911 C.O.M., agli ufficiali in servizio permanente, agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e gradi equiparati, a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione" e, infine, al personale di cui all’art. 6bis D. L. 387/1987.

E’ quest’ultima dunque la norma di riferimento per tutto il personale (anche in ruoli non apicali) della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dell’Arma dei Carabinieri (compresi i Forestali), della Guardia di Finanza. In base a tale disposizione i sei scatti stipendiali devono essere computati nel calcolo dell’indennità di buonuscita quando la cessazione dal servizio avviene:

1) per il raggiungimento del limite di età;

2) per permanente inabilità al servizio;

3) per decesso;

4) a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età e i trentacinque anni di servizio utile.

Accade tuttavia che l’INPS non applichi i sei scatti stipendiali al momento della liquidazione del TFS quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, pur in presenza dei requisiti anagrafici e di servizio previsti dalla norma.

Il problema è già stato sottoposto al vaglio dei giudici amministrativi: il Consiglio di Stato è intervenuto in materia, riformando pronunce di primo grado di diverso orientamento e statuendo il diritto al ricalcolo del TFS, con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6bis D.L. n. 387/1987, anche per coloro che siano cessati dal servizio a domanda avendo maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

Con una recente sentenza, inoltre, è stato chiarito che l’applicazione dei sei scatti al TFS debba avvenire anche qualora la domanda di collocamento in quiescenza sia stata presentata oltre il termine del 30 giugno dell’anno in cui sono maturate le predette anzianità anagrafiche e di servizio giacché “ l’ambiguità della disposizione non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. di Stato, sentenza n. 1231/2019 pubblicata il 22.02.2019).

Alla luce di quanto esposto è opportuno che tutto il personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dell’Arma dei Carabinieri (compresi i Forestali), della Guardia di Finanza e delle FF.AA cessato dal servizio a domanda, verifichi l’inserimento dei sei scatti nella base di calcolo del TFS, tenendo bene a mente che in materia è prevista la prescrizione quinquennale del diritto ai sensi dell’art. 20 del DPR 1092/1973.

Quanto al dies a quo, ovvero al termine a partire dal quale decorre tale prescrizione, si registrano due orientamenti giurisprudenziali: in alcune sentenze, infatti, la data di decorrenza del termine di prescrizione viene fatta coincidere con quella di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito (in tal senso Cons. Stato sent. 5870 del 18.08.2010); in altre, invece, viene dato rilievo alla data di cessazione dal servizio (si veda Cons. di Stato sent. n. 1887 del 24.04.2017).

Qualora la verifica del prospetto di liquidazione del TFS confermasse il mancato computo nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, sarà necessario inviare apposita diffida all’INPS e, all’esito del diniego dell’amministrazione, proporre ricorso amministrativo al TAR.

Si evidenzia che risulta quanto mai opportuno procedere con le modalità appena indicate dal momento che il mancato computo dei sei scatti nella liquidazione dell’indennità di buonuscita comporta un danno per il pensionato che secondo una stima, ovviamente generale e soggetta ad oscillazioni in ragione delle peculiarità di ogni singolo caso, ammonta a circa € 10.000,00 lorde. In altri termini, agire tempestivamente per ottenere l’inclusione dei sei scatti nel TFS può comportare un incremento di circa 10.000,00 euro lorde dell’indennità di buonuscita. Un’operazione senz’altro consigliabile ed economicamente vantaggiosa malgrado la proposizione del ricorso davanti al TAR vada incontro a costi fissi (come il versamento del contributo unificato) che ammontano a non meno di € 325,00.

Per un esame della documentazione e per avere informazioni scrivere una e-mail all’indirizzo di posta elettronica chessapensionimilitari@gmail.com, indicando nel corpo della comunicazione i dati anagrafici; la residenza; un recapito telefonico.

Inoltre specificare: la sede di servizio al momento del congedo; la data del congedo; la data liquidazione del TFS; l’ età anagrafica posseduta all’atto del congedo e gli anni di servizio maturati.

Si prega altresì di allegare alla sopra detta e-mail, anche il modello SM 5007 rilasciato dall’Inps all’atto o successivamente al pensionamento e il prospetto di liquidazione del TFS.

Valuteremo insieme l’opportunità o meno di agire in giudizio innanzi al TAR competente.

* * *

Arezzo – 22 MARZO 2020

Avv. Eleonora Barbini

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