
QUESTO ARTICOLO RIGUARDA TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO
VV. F.
C.F.S.
C.C.
G.D.F.
E.I.
M.M.
A.M.
P.S.
P.P.
La problematica della RIA è estremamente complessa: la sentenza della Corte Costituzionale è infatti intervenuta in un lungo contenzioso le cui origini risalgono agli anni novanta.
Con il DPR 44/1990 art. 9, comma 4, venne recepito l’accordo sindacale del 26 settembre 1989 concernente il personale dei Ministeri e degli altri enti di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68
In particolare, l’art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 44 del 1990 aveva riconosciuto alcune maggiorazioni della RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità) solo in favore del personale che «alla data del 1° gennaio 1990» avesse «acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio» o che avesse maturato «detto quinquennio nell’arco della vigenza contrattuale». Nel successivo comma 5 era stato previsto il raddoppio o la quadruplicazione delle somme dovute a titolo di maggiorazione della RIA al personale che, «nell’arco della vigenza contrattuale», avesse maturato, rispettivamente, «dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni».
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