PERSONALE MILITARE RIFORMATO POST RIORDINO 2017
Negato il beneficio di Legge dei 6 Scatti sul TFS

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PERSONALE MILITARE RIFORMATO POST RIORDINO 2017 - Negato il beneficio di Legge dei 6 Scatti sul TFS

QUESTO ARTICOLO RIGUARDA IL PERSONALE ESERCITO, MARINA ed AERONAUTICA

Esercito italianoE.I.
Marina militareM.M.
Aeronautica militareA.M.

Militari Riformati dal 2017
6 Scatti sul TFS (Trattamento di FIne Servizio)
L’interpretazione restrittiva del Ministero


Risultano ormai numerose le segnalazioni al nostro Studio, da parte del personale militare posto in quiescenza dopo il riordino delle carriere effettuato nel 2017 e in particolar modo dai pensionati riformati della Marina Militare, in merito alla mancata inclusione nel calcolo del TFS del beneficio dei sei scatti previsto ex lege dall’art. 6bis del D.L. 387/1987, dall’art 1 comma 15-bis della legge 468/87 e dall’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare proprio in favore del personale posto in congedo per permanente inabilità al servizio ex art 929 del COM (Dlgs 66/2010) .

Si tratta infatti, dell’ennesima interpretazione restrittiva delle norme di legge da parte del Ministero della Difesa, che alla richiesta di chiarimenti di un nostro assistito ha risposto nei seguenti termini:

Al riguardo da un’attenta ricostruzione sistematica delle norme succedutesi nel tempo, emerge che i sei scatti ai fini della buonuscita possono essere attribuiti ai sottufficiali appartenenti alle Forze Armate, a condizione che all’atto del collocamento in congedo per riforma rivestano il ruolo apicale o siano stati iscritti nei quadri di avanzamento ovvero giudicati idonei ma non promossi. Ciò a conferma dell’orientamento e dei criteri applicati in materia, anche dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale all’atto della liquidazione del trattamento di fine servizio.”-

Orbene la materia per il Comparto è disciplinata dalla legislazione del 1987 richiamata successivamente dall’art 4 del dlgs 165/97 e più recentemente dall’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare che alla precedente disposizione rinvia senza alcuna condizione o limitazione.

LEGGE 468/87

"Art. 1 comma 15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per eta’ o perche’ divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche’ deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennita’ di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trent’anni di servizio effettivamente prestato. Di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell’indennita’ di ausiliaria di cui all’articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.”

L’art. 6bis del D. L 387/1987, nella sua attuale formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla Legge 232/1990, art. 21 c. 1, dispone:

“1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perchè deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto. “


L’Art. 1911 del C.O.M. (D. Lgs 66/2010), invece dispone:

  1. In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall’articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l’attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

  1. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1076, comma 1, e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione".

  2. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.”


Pertanto la citata normativa tuttora vigente recita, senza fare alcuna distinzione tra gradi appartenenti ai sottufficiali e cioè Truppa, Sergenti e Marescialli, che a tutti i sottufficiali sino (e non ai soli come erroneamente interpretato … ) al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati perche’ divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche’ deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennita’ di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una evidente e ingiustificata discriminazione perpetrata peraltro senza far riferimento esplicito ad alcuna norma di legge, in danno al personale cessato dal servizio per riforma, dopo l’entrata in vigore del riordino delle carriere effettuato nel 2017 (ritoccato nel 2019) rispetto ai colleghi riformati prima del nuovo assetto, e in particolare dei marescialli che rivestono gradi inferiori, rispetto ai marescialli che hanno raggiunto il grado apicale (Luogotenente e Primo Luogotenente).

Il problema non è ancora stato sottoposto al vaglio dei giudici amministrativi, siamo infatti in attesa di conoscere le determinazioni del Ministero e dell’Inps in merito alle numerose diffide già inoltrate.

Si evidenzia dunque l’opportunità per tutto il personale militare riformato a decorrere dal luglio 2017 che non ha visto riconosciuto il diritto al computo nel proprio TFS del beneficio dei sei scatti, di procedere con diffida stragiudiziale nei confronti del proprio Corpo di Appartenenza e nei Confronti dell’Inps comunque interessata quale soggetto passivo erogatore materiale del Trattamento di Fine Servizio.

Ricordiamo che il mancato computo dei sei scatti nella liquidazione dell’indennità di buonuscita comporta un significativo danno economico per il pensionato riformato costretto per fisica inabilità a lasciare il servizio attivo.

Per un esame della documentazione e per avere informazioni scrivere una e-mail all’indirizzo di posta elettronica chessapensionimilitari@gmail.com, indicando nel corpo della comunicazione i dati anagrafici; la residenza; un recapito telefonico.

Si prega altresì di allegare alla sopra detta e-mail, anche il modello SM 5007 rilasciato dall’Inps all’atto o successivamente al pensionamento e il prospetto di liquidazione del TFS.

Valuteremo insieme l’opportunità o meno di agire in giudizio innanzi al TAR competente.

* * *

Arezzo – 23 MARZO 2020

Avv. Chiara Chessa

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