ART 54 TU 1092/1973
L’attuale Panorama Giurisprudenziale

ART 54 TU 1092/1973<br/>L’attuale Panorama Giurisprudenziale
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Articolo 54 - Attuale Panorama Giurisprudenziale

La questione giuridica della corretta applicazione in favore dei militari posti in quiescenza con il sistema di calcolo misto, che al 31/12/1995 avevano maturato un’ anzianità di servizio utile pari a 15 anni ma non superiore ai 18 anni, dell’aliquota di pensione in quota retributiva del 44% in luogo di quella erroneamente attribuita del 35% , continua a dividere il Giudice delle Pensioni.
Dopo la prima sentenza di accoglimento emessa dalla Corte dei Conti Sardegna n. 2/2018 depositata in data 4 Gennaio 2018 (antecedente trattato su www.anpsarezzo.it alla pagina “Ricalcolo Pensioni Militari Articolo 54 T.U. 1092/1973”) si sono susseguite sino ad oggi, non poche sentenze sull’argomento con esiti tra loro diametralmente opposti correlati a due distinte tesi interpretative.
La prima, sostenuta dall’Istituto Previdenziale sia in sede amministrativa che giudiziaria, ed accolta dai Giudici delle Corti Territoriali del Trentino Alto Adige, del Piemonte, del Veneto, della Lombardia, dell’Emilia Romagna e dell’Umbria, limita l’applicazione del più favorevole (rispetto alla generalità dei dipendenti pubblici) coefficiente di rendimento ivi previsto (44 per cento) ai militari che abbiano maturato almeno quindici ma non più di venti anni di servizio utile complessivo. Per tale orientamento la norma troverebbe applicazione nelle sole situazioni residuali in cui il militare, per motivi indipendenti dalla sua volontà (limiti di età, inabilità, ecc.), non abbia potuto maturare all’atto della cessazione dal servizio un’anzianità superiore ai 20 anni, o ancora ritenendo l’applicabilità dell’art. 54 riservata solo alle pensioni calcolate interamente con il sistema retributivo c.d. Puro.- Al riguardo, si evidenzia come risulti oggetto di appello la sentenza di rigetto del Gup dell’Umbria n° 6/2018 depositata in data 21/02/2018 e che dovrebbe andare in discussione nel prossimo autunno.
L’altra tesi, sostenuta dal nostro Studio e dai suoi ricorrenti (vedi il nostro articolo su www.anpsarezzo.it Pensioni militari: arruolati 1981-1982-1983 e applicazione dell’art 54 TU 1092/1973″), ritenuta valida dai Giudici delle Pensioni delle Corti Territoriali della Sardegna, Calabria, Puglia, Friuli Venezia Giulia e Liguria, ritiene la suddetta regola di calcolo di portata generale e attuale per tutti i militari posti in quiescenza con il sistema di calcolo misto ovvero che abbiano maturato più di quindici anni, ma meno di 18 anni di servizio utile, alla data del 31/12/1995. Ciò in quanto il comma successivo della norma in esame, prevede gli ulteriori aumenti annuali dell’1,80 o del 3,60 per cento, a seconda della qualifica, per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, aumenti che, in un sistema di calcolo misto della pensione non possono trovare applicazione.
Si segnala altresì, di essere in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza resa dalla Corte dei Conti Toscana con cui, in data 24.05.2018, è stato accolto il primo ricorso a livello nazionale in tale materia, patrocinato dal nostro studio legale.
Occorre, inoltre, porre in rilievo lo sforzo operato dai Gup che hanno ritenuto di accogliere le ragioni dei ricorrenti, i quali oltre ad elaborare motivazioni ampie e strutturate in punto di diritto, hanno fornito anche ipotesi di calcolo e modalità di conteggio. Si segnala, in particolare il GUP della Calabria che ha svolto le seguenti osservazioni:
Non è pertanto corretto sostenere, come fa invece l’INPS (sopra se ne è dato conto) che fino “a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l’aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l’aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l’aliquota è sempre 1’1,8% sino al conseguimento dell’80%……”, giacché così opinando non si coglie ciò che il chiaro tenore letterale della disposizione non può che portare a cogliere e cioè che il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile.
In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.
Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80 per cento per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.
Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D.Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la nota legge n. 335 dell’8 agosto 1995, sistema che ha, infatti, notoriamente previsto come la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il sistema retributivo per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della “quota A” corrispondente “all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile” e della “quota B” corrispondente “all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto”.
Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna.
La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, se è vero come è vero che, come sopra evidenziato, il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.”
Il GUP della Puglia invece, ritiene che : “per i militari che alla data del 31.12.1995 vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art 54 del DPR 1092/1973 la cui corretta applicazione comporta che:

  • Per l’anzianità di servizio utile fino al 31.12.1992, necessariamente inferiore a 15 anni ( altrimenti al 31.12.95 l’anzianità sarebbe maggiore di anni 18 e non si porrebbe alcun problema applicativo trattandosi di pensione da liquidare interamente con il sistema retributivo), la quota di pensione va calcolata sulla base dell’aliquota di rendimento annua del 2,2% ( ricavata dalla divisione dell’aliquota del 44% per venti anni),

  • Per l’ulteriore anzianità di servizio utile fino al 31.12.1995 la quota di pensione va calcolata sulla base dell’aliquota di rendimento ottenuta per differenza tra quella del 44% spettante ai sensi dell’art 54 co. 1, per l’anzianità di servizio utile compresa tra i 15 e i 20 e quella calcolata come sopra per l’anzianità al 31.12.1992.”

Qualora si affermasse l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti Calabria nei termini sopra individuati si aprirebbe la possibilità di promuovere ricorso al fine di ottenere l’applicazione delle aliquote di cui dell’art 54 anche per i militari arruolati a partire dal 1984 che non abbiano dunque conseguito i 15 anni di servizio utile al 31.12.1995.
Questi, pur non potendo ottenere l’applicazione dell’aliquota integrale del 44%, potrebbero infatti beneficiare dell’aliquota del 2,93% per ogni anno di servizio maturato in quota retributiva ( in luogo dell’aliquota del 2,3% applicata dall’Inps).
Le pronunce del Gup della Calabria intese nel senso di cui sopra, restano al momento le uniche in materia, e, per quanto a nostra conoscenza, non risultano essere allo stato passate in giudicato.
L’orientamento espresso dal GUP Puglia, invece, aderisce a quella che era la nostra interpretazione della norma già espressa negli articoli pubblicati su www.anpsarezzo.it e sopra richiamati.
Anche tali sentenze al momento in cui si scrive, non sono definitive ma solo provvisoriamente esecutive.
Così come si sta verificando per la problematica di cui all’art 3 comma 7 dlgs 165/97, anche in punto di aliquote pensionistiche applicabili ai militari in quiescenza con sistema di calcolo misto, si delinea un lungo percorso ermeneutico sia in primo grado, innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti a livello Regionale, che in Appello, con elevata probabilità in caso di eventuale conflitto interpretativo anche in tale sede, di giungere ad una pronuncia a Sezioni Riunite della Corte dei Conti di Roma.

Arezzo – 1 Settembre 2018

Avv. Chiara Chessa

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