Militari Riformati ed applicazione del Moltiplicatore
Discussi alla C.C. CENTRALE tre Appelli dell’INPS

Militari Riformati ed applicazione del Moltiplicatore<br/>Discussi alla C.C. CENTRALE tre Appelli dell’INPS
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Discussi alla Corte dei Conti di centrale di Roma sui Militari Riformati ed applicazione del Moltiplicatore

I diversi orientamenti interpretativi (vedi articolo “il Punto sul Moltiplicatore) che investono l’applicabilità o meno del moltiplicatore al personale militare posto in pensione a seguito di accertate patologie invalidanti senza aver raggiunto l’età prevista per il grado (In pratica 60 anni), sono ormai approdati ad una importante fase decisionale.
Infatti, in questo mese di gennaio sono stati discussi nel merito, innanzi alla I^ ed alla II^ Sezione Giurisdizionale di Appello della Corte dei Conti Centrale, tre procedimenti di appello interposti dall’INPS avverso le sentenze delle Sezioni Territoriali della Toscana (146/2018), del Molise (53/2017) e della Calabria (25/2018), che hanno riconosciuto ai ricorrenti, in deroga al requisito anagrafico, l’applicabilità del moltiplicatore a seguito di accertate patologie invalidanti.
I tre procedimenti, inoltre, sono pervenuti alla fase di discussione nel merito, dopo aver subito tutti, non ostante le resistenze dell’Avvocatura, Ordinanze di sospensione cautelare delle sentenze impugnate, con il conseguente congelamento delle effetti giuridici e economici provvisori delle stesse.
In data 15.01.2019, pertanto, davanti alla I^ Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti, il nostro Studio Legale Associato ha discusso l’Appello interposto dall’INPS confutando la sua lettura interpretativa della norma ed offrendo alla Corte una ricostruzione storico-sistematica della disciplina dell’istituto del Moltiplicatore partendo dalla sua genesi per proseguire nell’evoluzione della sua disciplina sino a giungere agli emendamenti portati dal D.Lgs. 94/2017, per concludere con la richiesta di conferma della sentenza di primo grado;
In data 17.01.2019, invece, davanti alla II^ Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti, lo Studio Legale Ruta-Iammatteo di Campobasso ha confutato le tesi dell’INPS riguardo soprattutto alla disciplina dell’Ausiliaria offrendo un’analitica ricostruzione evolutiva dell’Istituto in funzione della relatività del requisito anagrafico e della fisiologica applicabilità del Moltiplicatore come correttamente riconosciuto dalla sentenza della Corte territoriale del Molise nr. 53/2017 di cui ha richiesto la conferma. Ed ancora, nella stessa mattinata, lo Studio Legale dell’Avv.to Delfino di Villa San Giovanni (RC) ricorrendo ad articolate tesi interpretative ha contestato quanto asserito dall’INPS chiedendo a sua volta la conferma della sentenza nr. 25/2018 della Sezione territoriale della Calabria.
Entrambe le Sezioni della Corte Centrale si sono riservate di decidere.
In conclusione, possiamo dire che si è trattato in assoluto, delle prime decisioni di cui vengono investite la I^ e la II^ Sezione Centrale di Appello per esprimersi sulla corretta interpretazione del moltiplicatore. In tale contesto, l’avvocatura coinvolta ha offerto ai Giudici, ciascuno per il profilo di interesse dedotto nel giudizio, approfondite ricostruzioni del tessuto sistematico in cui è stata inserita storicamente la norma, dando ampie ragioni della corretta interpretazione resa dai giudici di primo grado. L’INPS, invece, si è arroccata sulle tematiche sviluppate negli atti di appello, ribadendole in sede di discussione, senza mai contestare concretamente le Tesi sostenute dalle difese.
Sebbene profondamente convinti della fondatezza delle ragioni giuridiche dedotte in giudizio, nutriamo il dubbio che la soluzione della controversia possa essere decisa dalla Corte Centrale più con un occhio rivolto alla politica amministrativa e di equilibrio dei conti pensionistici dell’INPS, piuttosto che con quello rivolto a risolvere la questione di diritto sottoposta al suo scrutinio.
Come detto, i Giudici si sono riservati di decidere, e depositeranno le relative sentenze, molto probabilmente, entro la primavera 2019. L’attesa è d’obbligo, anche in previsione che presto venga assegnato analogo contenzioso alla III^ Sezione che è competente per gli appelli promossi entro il 1.1.2019 avverso le sentenze pronunziate nel Nord Italia (dopo tale data vi sarà infatti una nuova rotazione, già stabilita, delle competenze delle Sezioni).
Non appena comunicato, pubblicheremo l’esito degli appelli ed il testo integrale delle sentenze.

Arezzo 18 Gennaio 2019

Avv. Guido Chessa

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