Militari Riformati- No al Moltiplicatore
La II^ Sez. C.C. Centrale accoglie Appello INPS

Militari Riformati- No al Moltiplicatore<br/>La II^ Sez. C.C. Centrale accoglie Appello INPS
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Riportiamo qui di seguito il testo integrale della Sentenza nr. 29/2019 depositata il 7 febbraio e comunicata alle parti il 12 febbraio successivo, con la quale accogliendo il ricorso dell’INPS e del Ministero della Difesa, la II^ Sezione della Corte dei Conti Centrale d’Appello, ha statuito per l’annullamento della sentenza nr.53/2017 emessa della Corte Territoriale del Molise il 6.10.2017 con la quale si riconosceva il diritto all’applicazione del Moltiplicatore in favore di un Colonnello dell’Arma dei Carabinieri.
La notizia, che riveste indubbiamente una sua importanza, sta percorrendo l’intero stivale gettando in uno eccessivo sconforto sia i ricorrenti che tutti i riformati del Comparto Militare e delle Forze dell’Ordine ad Ordinamento Militare che sono in attesa di promuovere il relativo contenzioso.
Ebbene, come accaduto per la sentenza nr. 422/2018 della I^ Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello in materia di art.54 T.U. 1092/1973, per la quale abbiamo raccomandato prudenza, così per questa decisione in materia di Moltiplicatore raccomandiamo di evitare qualsiasi scoraggiamento preventivo.
Infatti, per quanto attiene agli Appelli interposti dall’INPS sul Moltiplicatore, siamo ancora in attesa della pubblicazione della Sentenza che dovrà pronunziare la I^ Sezione Centrale sull’appello interposto dall’INPS alla Sentenza 146/2018 della Toscana discussa dal nostro Studio Legale il 15 gennaio u.s.; dovrà pronunziarsi ancora la II^ Sezione sull’appello interposto dall’INPS alla Sentenza nr. 25/2018 della Calabria discussa sempre il 17 gennaio 2019 (Che in linea con la sentenza 29/2019 sarà molto probabilmente sfavorevole), ed ancora è per certo fissata per il 6 Marzo 2019 la discussione di un appello dell’INPS sul Moltiplicatore della sentenza nr. 29/2018 Emilia Romagna innanzi alla III^ Sezione Giurisdizionale Centrale.
Inoltre, particolare rilevante, la II^ Sezione Giurisdizionale Centrale nel definire l’appello alla sentenza nr. 25/2018 della Calabria, dovrà pronunziarsi anche in materia di art. 54 T.U. 1092/1973, e quindi dovremo presto avere notizie circa la seconda decisione su tale punto specifico.
Ne consegue che dovremo attendere, ancora per alcuni mesi, con pazienza e vigile attenzione l’evolversi della giurisprudenza della Corte Giurisdizionale Centrale, sperando che le positività sull’art. 54 TU 1092/73 vengano confermate sino all’unicità interpretativa, e che sull’art.3 si giunga a quei contrasti interpretativi che ci aprirebbero le porte verso il Giudizio delle Corti Centrali Riunite.
 
Ad majora semper

Arezzo – 15 Febbraio 2019

Avv. Guido Chessa

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