Militari Riformati- Secondo STOP al Moltiplicatore
Anche la I^ Sez. C.C. Centrale accoglie Appello INPS

Militari Riformati- Secondo STOP al Moltiplicatore<br/>Anche la I^ Sez. C.C. Centrale accoglie Appello INPS
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militari riformati secondo stop al moltiplicatore anche la prima Sezione corte dei conti centrale accoglie appello inps

Riportiamo qui di seguito il testo integrale della Sentenza nr. 31/19 depositata il 18 febbraio u.s., con la quale accogliendo il ricorso dell’INPS, la I^ Sezione della Corte dei Conti Centrale d’Appello, ha deciso per l’annullamento della sentenza nr.146/18, emessa della Corte Territoriale della Toscana in data 22.05.2018, con la quale si riconosceva in prime cure il diritto all’applicazione del Moltiplicatore in favore di tre militari riformati nostri assistiti.
Dobbiamo registrare, quindi, un secondo arresto giurisprudenziale (Il primo della II^ Sezione lo trovate sempre a fondo pagina) che accresce il flusso dell’acqua al mulino dell’INPS gettando un sotteso occhio, tacito ma benevolo, all’esigenza di equilibrio dei suoi conti. Influente problematica, quest’ultima, che l’Ente non ha mai perso occasione di evidenziare nelle sue difese giudiziarie, sia in primo che in secondo grado.
A questo punto, la battaglia ermeneutica si fa, per i pensionati affetti da patologie invalidanti e posti in pensione prima del raggiungimento del limite di età previsto per il grado, più ardua e con margini di successo maggiormente ridotti. Attendiamo l’esito del giudizio di appello interposto dall’INPS avverso la Sentenza Territoriale nr. 29/2018 del GUP dell’Emilia Romagna che verrà discusso alla prossima Udienza del 6 Marzo 2019 innanzi alla III^Sezione.
Entrambe le sentenze di secondo grado, per quanto favorevoli all’INPS, presentano a nostro parere alcuni profili di criticità, i quali, chiaramente evidenziati nella nostra memoria interpretativa riguardante la genesi e l’evoluzione della disciplina del moltiplicatore, non hanno trovato adeguata risposta e motivazione nella sentenza assunta dalla I^ Sezione CC Centrale.
Infatti le argomentazioni del Collegio non paiono superare le nostre censure di decontestualizzazione della disciplina e quelle di specificità dell’inciso “..e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psicofisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria,……..” che la rende norma speciale con effetti derogatori verso l’ausiliaria, oltre ancora a considerare come suggestiva la tesi dei calcoli che porterebbero all’applicazione del moltiplicatore in favore dei beneficiari, come ritenuto dalla Corte in accoglimento della tesi dell’INPS, con decorrenza dall’anno 2021 ( e quindi, come affermato da varia giurisprudenza territoriale, tamquam non esset), ed infine ad escludere ogni valenza al comma 8° declassato a norma ordinatoria anziché prescrittiva verso il governo.
Insomma, siamo innanzi ad un contenzioso che per assumere i connotati di definitività dovrebbe realmente passare al vaglio giurisprudenziale della Corte Centrale Riunita. Quale ultima annotazione, preme rilevare il carattere irrituale della condanna alle spese di giudizio, soprattutto innanzi ad una attività ermeneutica di questa difesa definita testualmente “pregevole” dallo stesso Giudice Relatore della Corte, ed innanzi ad un contenzioso che ad oggi risulta aver letteralmente spaccato in due orientamenti contrapposti la giurisprudenza territoriale.
Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale di entrambe le sentenze di Appello.
 
La Battaglia continua.

Arezzo – 25 Febbraio 2019

Avv. Guido Chessa

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