INCLUSIONE 6 SCATTI SUL TFS: L’UDIENZA DEL 21 NOVEMBRE INNANZI ALLA II SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

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6 SCATTI SUL TFS: udienza del 21 novembre innanzi alla ii sezione del consiglio di stato


QUESTO ARTICOLO RIGUARDA IL PERSONALE POLIZIA di STATO, CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA e POLIZIA PENITENZIARIA

Polizia di StatoP.S.
carabinieriCC.
guardia di finanzaG.D.F.
Polizia PenitenziariaP.P.

In data 21 novembre si è svolta la tanto attesa udienza innanzi alla Seconda Sezione del Consiglio di Stato relativa alla questione giuridica del computo dei sei scatti stipendiali in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio.

Come ormai noto l’INPS non applica i sei scatti stipendiali al momento della liquidazione del TFS quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, pur in presenza dei requisiti anagrafici (55 anni di età) e di servizio utile (35) previsti dalla norma.

La materia è disciplinata dall’art. 6bis del D.L. 387/1987 e dall’art. 1911 comma 3 del Codice dell’Ordinamento Militare che alla precedente disposizione rinvia e tale beneficio si distingue dall’applicazione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile previsti e disciplinati, dall’art. 4 del D. Lgs 165/1997.

La vicenda sottoposta al vaglio dei giudici amministrativi almeno dal 2019 sembrava ormai essersi cristallizzata sul riconoscimento pacifico del diritto all’incremento per gli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare, andati in pensione a domanda con almeno 35 anni di servizio utile e 55 anni di età: infatti, in modo univoco e costante, il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, si sono pronunciati in tal senso.

Sembrava peraltro quasi scontato, l’intervento anche in questa vicenda di una circolare dell’INPS che, alla luce della costante giurisprudenza e al fine di limitare il contenzioso, riconoscesse il diritto, d’ufficio, a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di legge.

Tuttavia ieri nel corso della discussione la difesa dell’Ente Previdenziale ha invece ritenuto di sottoporre al Collegio una serie di argomentazioni affinché il Consiglio di Stato rimediti il proprio orientamento favorevole.

Durante una accesa e ampia discussione gli avvocati dell’INPS hanno cercato di rimettere in discussione i seguenti punti:

1. Dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale del diritto:

L’Ente evocando giurisprudenza della Cassazione e una pronuncia del 2017 del Consiglio di Stato, ha affermato che il termine di prescrizione del diritto decorre dalla data di quiescenza e non dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito come sostenuto nelle recenti pronunce del Consiglio di Stato.

La difesa dell’Inps insiste nell’affermare che la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale parta dalla data di cessazione dal servizio, momento in cui l’interessato potrebbe iniziare a far valere il diritto alla liquidazione del TFS. Ad avviso dell’Inps la circostanza che il pensionato possa chiedere di anticiparne il pagamento tramite cessione/anticipazione bancaria costituirebbe argomento per cui il diritto di agire in giudizio contro un TFS calcolato in violazione di legge, viene in essere alla data di cessazione del servizio.

Quanto affermato dall’Ente, appare in palese contrasto con la normativa attuale di riferimento la quale dispone una tempistica di liquidazione differenziata a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di cessazione a domanda, come noto, la liquidazione del TFS avviene dopo 24 mesi. Pertanto l’INPS al momento del pensionamento non ha alcun obbligo di quantificare ed erogare il TFS, salvo le ipotesi residuali ed eventuali di cessioni/anticipazioni che, comunque, costituiscono circostanze eccezionali rispetto al termine ordinario di 2 anni per il calcolo e la liquidazione della prima rata del TFS.

Appare dunque del tutto irragionevole la posizione dell’Ente che vorrebbe agganciare la decorrenza del termine di prescrizione alla cessazione dal servizio e non al momento in cui, a distanza di 2 o 3 anni, avendo ricevuto meno del dovuto in sede di liquidazione del TFS, ho contezza dell’errore commesso dall’Ente.

2. Incostituzionalità dell’interpretazione data alle norme dalla giurisprudenza amministrativa

L’Ente previdenziale durante la discussione ha insistito affinché il Consiglio rivedesse il proprio orientamento sostenendo come lo stesso sia in palese contrasto con i vincoli di bilancio, privo della necessaria copertura finanziaria e costituzionalmente illegittimo per violazione degli articoli 81, 97 e 3 della Costituzione.

L’INPS, inoltre, ha prodotto nel corso del giudizio di appello una nota prot. 41158 del 5 Ottobre 2023 volta a evidenziare l’asserita necessità di un adeguamento normativo al fine di trovare copertura finanziaria.

L’Inps infatti insiste nel sostenere che la giurisprudenza abbia esteso ad altri un beneficio riservato solo alla Polizia di Stato dimenticando come sia il legislatore a riconoscere la fondatezza della pretesa dei ricorrenti in virtù del combinato disposto tra gli art. 1911 comma III D. Lgs 66/2010 e 6bis del D.L. 387/1987, prevedendo nel 2010 adeguata copertura finanziaria.

Nessuna interpretazione estensiva della legge è quindi stata effettuata e, conseguentemente, non vi è alcuna violazione degli articoli 81, 97 e 3 della Costituzione.

La tenacia e la determinazione della difesa dell’INPS nel sostenere l’inapplicabilità dei 6 scatti sul TFS per le Forze di Polizia a Ordinamento militare cessate a domanda con i requisiti anagrafici e contributivi già ricordati, dimostra come la situazione in cui ci muoviamo sia complessa e l’esito dei giudizi non sia mai scontato, neppure quando plurime pronunce, anche delle magistrature superiori, ci hanno già dato ragione.

L’udienza discussa ieri si è comunque conclusa con un’altra vittoria: il Consiglio di Stato ha infatti respinto, ancora una volta, tutte le argomentazioni dell’INPS ribadendo il diritto all’applicazione dei sei scatti stipendiali per i nostri assistiti.

Di seguito pubblichiamo la sentenza n. 9997/2023, resa in uno dei giudizi da noi patrocinati ieri.

Speriamo che la strenua lotta dell’INPS non produca ripensamenti nella giurisprudenza o nel legislatore.

Ad majora,


LA SENTENZA

La Sentenza del
CONSIGLIO DI STATO

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Arezzo – 22 Novembre 2023

Avv. Chiara Chessa – Avv. Eleonora Barbini

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