III^ Sezione Centrale di Appello – No all’articolo 54
Si viaggia verso le Sezioni Riunite?

III^ Sezione Centrale di Appello – No all’articolo 54<br/>Si viaggia verso le Sezioni Riunite?
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Con la pubblicazione, il 23 corrente, della Sentenza nr. 175/2019 della Terza Sezione della Corte dei Conti Centrale di Appello, si è di fatto riaperta la problematica interpretativa dell’art. 54 DPR 1092/73, riguardo l’applicabilità dell’aliquota del 44% in favore dei pensionati collocati in quiescenza con il sistema misto ed una anzianità di servizio utile superiore ai venti anni.
 
Si è interrotto, in tal modo, quell’orientamento nomofilattico che plurime pronunce risalenti, della I^ Sezione (422/2018) e della II^ Sezione (Sentenze nr. 61/19; 197/19 ; 205/19 ; 208/19 e 310 del 9.9.2019), sembravano aver ormai consolidato in sede giurisprudenziale.
 
La decisione, assunta in sede di gravame posto dal pensionato avverso la sentenza nr. 95/2017(GUP- Prof. Vito Tenore) che ha respinto il ricorso per giudizio di ottemperanza ad una antecedente sentenza favorevole nr. 198/2015, pur presentando le peculiarità legate al caso dedotto in giudizio (investe il calcolo sottostante al riconoscimento di una pensione privilegiata), si è pur sempre espressa in punto di applicabilità o meno dell’art. 54 DPR 1092/73.
Infatti, statuendo limitatamente al testo letterale del 1° comma dell’art. 54 ed omettendo qualsiasi riferimento circa il suo collocamento sistematico, ha ritenuto di aderire all’interpretazione dell’INPS e della G. di F., che ne hanno prospettato l’applicabilità esclusivamente in favore dei pensionati collocati in quiescenza nella forbice temporale dei 15/20 anni di servizio utile.
 
E se è vero che, nel rispetto del principio di corrispondenza fra devoluto e pronunciato, il Giudice di Appello ha aderito legittimamente ad un primo indirizzo interpretativo del GUP Lombardo, è vero anche, ma costituisce mera curiosità senza rilevanza giuridica, che quest’ultimo, nelle more del gravame, ha radicalmente cambiato il suo indirizzo ermeneutico sostenendo l’applicazione generalizzata dell’art. 54 in favore di tutti i militari posti in quiescenza col sistema misto ( Vedasi con GUP il Prof. Vito tenore, Corte Conti Sez. Lombardia Sent. Nr. 191 del 2018 e nr. 49 del 2019).
 
Nel merito la sentenza in commento, soprattutto se si confronta coi contenuti motivazionali delle sentenze 205, 208 e 310/2019 della II^ Sezione (esaustive nei contenuti ed anche sotto il profilo della breve analisi di costituzionalità dell’interpretazione prospettata), appare decisamente scarna e soprattutto totalmente scollegata, sotto il profilo ermeneutico, da ogni riferimento al 2° comma dell’Art. 54. Considerazione, quest’ultima, che potrebbe prestare il fianco anche ad una ipotesi di revocazione.
 
Resta, quindi, da verificare quello che sarà l’atteggiamento che la III^ Sez. Centrale verrà a tenere prossimamente nelle decisioni che è chiamata a rendere sia sotto il profilo cautelare che di merito ( il 21.2.2020 il nostro studio discuterà l’art. 54 con INPS Appellante).
E cioè se amplierà, implementandoli, i contenuti interpretativi della norma in esame, allargandone il divario dalle sentenze favorevoli ed imponendo il rinvio alle Sezioni Riunite, oppure se rientrerà nei ranghi rettificando questa prima interpretazione letterale e parziale dell’Art. 54 per adeguarsi , allo stato, alla giurisprudenza già consolidata.
Senza considerare, poi, a fronte della sentenza in questione, una sempre possibile proposizione di Questione di Massima, sia motu proprio che per il tramite dei Presidenti delle Sezioni Territoriali da parte, del Presidente della Corte dei Conti Centrale.

Arezzo – 27 Settembre 2019

Avv. Guido Chessa

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