Articolo 54 – La III Sezione della C.C. Centrale di Appello ad un Bivio
Interpretazione uniforme o Sezioni Riunite

Articolo 54 – La III Sezione della C.C. Centrale di Appello ad un Bivio<br/>Interpretazione uniforme o Sezioni Riunite
No Comment

articolo 54 la terza sezione della corte dei conti centrale di appello ad un bivio interpretazione uniforme o sezioni riunite

Con la sentenza della Seconda Sezione della Corte dei Conti Centrale in Appello nr.370/2019 depositata il 18 ottobre u.s., il panorama giurisprudenziale che sta maturando attorno all’Art. 54 del D.P.R. 1092/1973 sta assumendo tecnicamente connotati procedurali sempre più chiari.

Infatti, nel corso del procedimento di Appello nr. 53986 interposto dall’INPS per la riforma della sentenza nr. 138/2018 della Corte Territoriale della Sardegna (con la quale si riconosceva l’applicabilità sia del moltiplicatore che dell’art. 54), all’Udienza del 8 Ottobre u.s., l’Ente chiedeva alla Corte Centrale adita di sollevare Questione di Massima innanzi alle Sezioni Riunite. E ciò ha fatto, sostenendo che la Sentenza della Terza Sezione della CC Centrale di Appello nr. 175/2019 pubblicata il 23 settembre u.s., avrebbe dato corpo ad un contrasto giurisprudenziale in appello riguardo alla interpretazione dell’art. 54 DPR 1092/73.

Come anticipato nel nostro commento del 27 settembre u.s. alla Sentenza 175/2019 della Terza Sezione, la statuizione in narrativa si prestava a forti perplessità legate da una parte al fatto che avesse limitato l’interpretazione dell’art. 54 al solo primo comma senza analizzare la sua collocazione sistematica, e dall’altra al fatto che avesse eluso ogni riferimento alle significative ed esaustive Sentenze di Appello nr. 205, 208 e 310/2019 della Seconda Sezione Centrale.

Quest’ultima, chiamata dall’Ente appellante a verificare la sussistenza o meno di un contrasto orizzontale in appello sull’interpretazione dell’art. 54, al punto 1.2.1. della sentenza si è pronunciata testualmente nel seguente modo :

Nel corso del dibattimento l’appellante (INPS) ha rappresentato che la tesi sostenuta nello strumento di impugnazione, è stata accolta dalla Sezione Terza giurisdizionale centrale di appello con sentenza nr. 175 depositata in data 23 settembre 2019.

Su tali basi ha insistito per l’accoglimento dell’appello e, in via subordinata, per la rimessione della questione concernente l’ambito applicativo dell’art.54 DPR 1092 del 1973 alle Sezioni Riunite di questa Corte per dirimere l’insorto contrasto.

Osserva il Collegio che la richiamata sentenza della Sezione Terza centrale di appello non ha posto in risalto argomenti unicamente rivolti ad un superamento dell’indirizzo ermeneutico consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni Prima e Seconda centrale di appello innanzi citata. In estrema sintesi si tratta di una pronuncia- che al momento non appare confermata da altre statuizioni in appello- emessa senza tener conto dei precedenti arresti delle due Sezioni centrali di appello.

Nel delineato contesto, pertanto, non si ravvisano le condizioni per rimettere la questione controversa al sindacato delle Sezioni Riunite ai sensi…-

Né del resto, la motivazione della citata sentenza, richiamata dall’appellante a sostegno della fondatezza dedotta in giudizio, consente di superare l’articolata interpretazione del contesto normativo di riferimento offerta dalle richiamate sentenze delle sezioni Prima e Seconda…”

Una decisione motivata nei termini anzidetti, quindi, pone la Terza Sezione centrale di appello innanzi ad un vero e proprio bivio ineludibile.

Infatti, ai sensi dell’art. 114 del C.G.C. e facendo tesoro di quanto statuito dalle Sezioni Riunite con la sentenza 13/2019/QM/Pen pronunziata il 6.5.2019 in materia di moltiplicatore, sarà molto difficile che in via trasversale dalle Sezioni Territoriali di primo grado, o attraverso l’intervento diretto del Procuratore Generale o delPresidente della Corte Centrale, possa essere sollevata la Questione di Massima sull’interpretazione dell’art. 54 innanzi alle SS.RR. della Corte Centrale.

Tali ipotesi, invero, si presentano del tutto improbabili in quanto i GUP delle Corti Territoriali (che continuano a decidere secondo i loro orientamenti che risultano essere ben 19 favorevoli all’applicazione del 54 e solo il Veneto, Abruzzo e ora in minima parte anche la Calabria risultano contrarie), difficilmente investiranno i loro Presidenti Territorali affinchè prospettino la questione al Presidente della Corte Centrale perché la faccia propria, e d’altro canto, sia quest’ultimo che il Procuratore Generale non riterranno di intervenire in un contesto ermeneutico già abbondantemente affrontato dalla Prima e dalla Seconda Sezione di appello con ben sette sentenze di orientamento contrario alla Tesi dell’INPS.-

E se quanto detto risponde alla prassi ed alla normativa del Codice di Giustizia Contabile, ne consegue che l’unico organismo deputato a sollevare la questione interpretativa dell’art. 54 innanzi alle Sezioni Riunite, rimane solo ed esclusivamente la Terza Sezione Centrale.

Quest’ultima, ormai, per quanto sopra argomentato, non essendo la decisione presa con la sentenza nr. 175/2019 di portata tale da giustificare l’innervarsi di un contrasto giurisprudenziale, si trova, riguardo ai prossimi appelli che dovrà scrutinare a breve, innanzi ad un vero e proprio bivio ineludibile.

Infatti o provvederà a modificare il proprio iniziale orientamento pro INPS per adeguarsi alle interpretazioni della Prima e della Seconda Sezione Centrale di Appello, realizzando in tal modo quella nomofilachia ermeneutica orizzontale che definirà, una volta per tutte, l’interpretazione dell’art.54 in favore dei pensionati militari; oppure dovrà, con motivate ed analitiche argomentazioni sistematiche, indicare per quali ragioni giuridiche la Tesi prospettata dall’INPS debba considerarsi opzionabile e quindi rimettere lo scrutinio definitivo dell’interpretazione della norma alle Sezioni Riunite della Corte dei conti Centrale.

Ipotesi, questa seconda, che ci sembra particolarmente ardua da intraprendere, proprio in considerazione delle approfondite, esaustive e complete argomentazioni che, anche sotto il profilo dalla costituzionalità dell’interpretazione, sono state rese dalla Prima e dalla Seconda Sezione Centrale.

Considerato, infine, che la Terza Sezione Centrale di Appello, è chiamata a scrutinare gli appelli dell’INPS contro sentenze favorevoli all’applicazione dell’art. 54 pronunziate dalle Corti Territoriali alle Udienze del 6 Novembre p.v. e del 12 Dicembre p.v. (Il nostro Studio ne discuterà una all’Udienza del 20.2.2020), è inevitabile che in tali sedi la questione di Massima verrà riproposta, pertanto entro l’estate del 2020 certamente verrà ad essere sciolto ogni dubbio sulla questione.

Leggi qui la sentenza che conferma
l’applicazione dell’Articolo 54


SENTENZA 370-2019


Arezzo – 24 Ottobre 2019

Avv. Guido Chessa

© Copyright "Studio Legale Associato C.B.C. di Chessa-Barbini-Chessa"

Per Informazioni e Ricorsi

Contattare Avvocato Guido Chessa
Viale Michelangelo, 26 52100 Arezzo
Telefono Segreteria: 371 18 91 856
Fax: 0575 35 49 91

chessapensionimilitari@gmail.com


Contatti:

Avvocato Guido Chessa

Avvocato Chiara Chessa

Avvocato Eleonora Barbini

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.