ARTICOLO 54 DPR 1092/73 PER IL PERSONALE
CON ANZIANITÀ INFERIORE AI 15 ANNI DI SERVIZIO SERVIZIO UTILE AL 31/12/95

ARTICOLO 54 DPR 1092/73 PER IL PERSONALE<br/>CON ANZIANITÀ INFERIORE AI 15 ANNI DI SERVIZIO SERVIZIO UTILE AL 31/12/95
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ARTICOLO 54 DPR 1092/73 PER IL PERSONALE CON ANZIANITÀ INFERIORE AI 15 ANNI DI SERVIZIO


APPLICAZIONE ALIQUOTA PROPORZIONALE


La Corte dei Conti della Sezione Territoriale della Calabria ha introdotto per prima sul panorama nazionale in maniera chiara e puntuale, come deve trovare applicazione l’art 54 del TU 1092/73 in favore del personale militare, ritenendo sin dalla sentenza n° 12/2018 poi ampliata nelle sue motivazioni con le successive sentenze che hanno trovato conferma innanzi alla Corte dei Conti Centrale d’Appello (vedasi per tutte la sent. N° 310/2019 della II Sez. Giurisd. Centrale) che:

se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art. 44, comma 1 (del DPR 1092/1973), per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1”.

Ora posto quanto sopra, il personale che al 31/12/95 non abbia raggiunto i 15 anni di servizio utile non potrà invocare l’applicazione dell’aliquota integrale del 44% bensì la sua aliquota proporzionale: In tal senso, condividendo le argomentazioni logico-giuridiche che il nostro Studio ha articolato in sede di proposizione del ricorso e reiterato in sede di discussione orale, sono state emesse le sentenze che di seguito si pubblicano:

 

Sentenza 38 CDC Toscana depositata il 24/01/2020

Sentenza 40 CDC Toscana depositata il 24/01/2020

 

Sentenza 37 CDC Friuli Venezia Giulia depositata il 13/02/2020

Sentenza 38 CDC Friuli Venezia Giulia depositata il 13/02/2020

 

L’orientamento Giurisprudenziale sul punto non è ancora uniforme: molti GUP ancora devono esprimersi e molti ancora sono chiamati a rivedere le posizioni contrarie assunte perchè fuorviati da argomentazioni non corrette.
Pertanto, pur nella prudenza, sollecitiamo gli interessati quantomeno ad effettuare diffida stragiudiziale nei confronti dell’Ente Previdenziale che eroga la pensione.
Restiamo come sempre a disposizione: per dubbi e chiarimenti contattateci via mail su chessapensionimilitari@gmail.com

Sentenze

Corte dei Conti Toscana

Sentenza 38 del 2020Sentenza 40 del 2020

Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia

Sentenza 37 del 2020Sentenza 38 del 2020

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Arezzo – 31 MARZO 2020

Avv. Chiara Chessa e Avv. Eleonora Barbini

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