Covid-19: ulteriori effetti delle misure di contenimento del contagio
sui giudizi pensionistici in corso davanti alla Corte dei Conti

Covid-19: ulteriori effetti delle misure di contenimento del contagio<br/>sui giudizi pensionistici in corso davanti alla Corte dei Conti
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Effetti del Decreto Legge "Cura Italia" sui giudizi pensionistici in corso davanti alla Corte dei Conti


Aggiornamenti sulla vicenda del Coronavirus e gli effetti sui Giudizi pensionistici pendenti innanzi alla Corte dei Conti


Covid-19: ulteriori effetti delle misure di contenimento del contagio sui giudizi pensionistici in corso davanti alla Corte dei Conti

Con il Decreto Legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di mercoledì 8.04.2020 n. 23/2020 intitolato “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” il Governo ha adottato anche nuove misure in materia di giustizia civile, penale, contabile, tributaria e militare.

L’articolo 36 del cosiddetto Decreto Liquidità ha infatti previsto la proroga dal 15 aprile all’11 maggio 2020 della sospensione dei termini processuali e dei rinvii di udienza nei giudizi civili, penali (ad eccezione dei procedimenti penali in cui i termini di cui all’articolo 304 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020), nei procedimenti dinanzi alle Commissioni Tributarie e alle Magistrature militari, nei giudizi davanti alla Corte dei Conti.

In particolar modo il comma 4 dell’art. 36 prevede che la proroga dei termini fino all’11 maggio, trovi applicazione anche con riferimento alle funzioni e alle attività della Corte dei Conti di cui all’articolo 85 D.L. n. 18/2020.

Il comma 3 dell’art. 36, adotta invece una soluzione differente per i giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo (ad esempio per giudizi innanzi al TAR e al Consiglio di Stato), disponendo la sospensione dal 16 aprile al 3 maggio dei soli termini per la notificazione dei ricorsi, senza alcuna proroga per i procedimenti cautelari di cui all’art. 54, comma 3 del CPA.

Per effetto, prima, del Decreto Cura Italia e poi, del Decreto Liquidità, è stato dunque disposto:

1) il rinvio d’ufficio di tutte le udienze fissate dal 9 marzo all’ 11 maggio 2020 a data successiva rispetto a quest’ultima;

2) la sospensione del «decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto» e «in genere tutti i termini procedurali» nel medesimo intervallo temporale (dal 9 marzo all’11 maggio).

3) l’adozione nel periodo compreso tra 8.03.2020 e 30.06.2020, ad opera dei vertici istituzionali e degli uffici territoriali e centrali della Corte dei Conti, di misure organizzative anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute. Tali misure potranno comportare la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici, la riduzione dell’orario di apertura degli stessi, l’adozione di linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze; la previsione dello svolgimento delle udienze da remoto.

4) che le controversie pensionistiche fissate per la trattazione dal 12 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, vengano decise allo stato degli atti, con facoltà delle parti di presentare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

Qui di seguito il testo del D.L. 23/2020, art. 36:

Art. 36.

(Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)


1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e’ prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo e’ fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell’articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.

3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, dello stesso codice.

4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresi’ a tutte le funzioni e attivita’ della Corte dei conti, come elencate nell’articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 e’ fissato al 12 maggio 2020.


COVID-19 – Articolo 23 Marzo 2020

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Arezzo – 14 APRILE 2020

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