Ancora Articolo 54 – Anzianità inferiore ai 15 anni
Cambia orientamento la I^ Sezione Corte dei Conti Centrale in Appello

Ancora Articolo 54 – Anzianità inferiore ai 15 anni<br/>Cambia orientamento la I^ Sezione Corte dei Conti Centrale in Appello
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Ancora Articolo 54 – Anzianità inferiore ai 15 anni Cambia orientamento la I^ Sezione Corte dei Conti. Centrale in Appello


Con la recentissima Sentenza nr. 73/2020 del 17 giugno u.s.,
la Prima Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Centrale in Appello, ha marcato in maniera significativa la problematica della aliquota di rendimento applicabile a quei pensionati che,
collocati in quiescenza con regime misto, possono vantare, al 31.12.1995, una anzianità di servizio inferiore ai 15 anni.


Nell’articolato tessuto giurisprudenziale che investe l’interpretazione dell’art. 54 DPR 1092/1973, le conseguenze di questa nuova decisione comportano una ricaduta di rilevante interesse costituita dal fatto che la Sentenza in narrativa segna un radicale mutamento dell’orientamento della Prima Sezione, andando in tal modo a ricucire lo strappo costituito dalla sua precedente sentenza contraria (nr. 64/2020).

Infatti con la sentenza n° 73/2020 la Prima Sezione si allinea alla giurisprudenza conforme espressa sul punto dalla Seconda Sezione, per cui, una volta ricompostosi il contrasto interpretativo fra le due Sezioni (La Prima e la Seconda), non rimane che proseguire la battaglia in previsione sia del loro consolidamento endogeno che delle decisioni che prossimamente verranno ad assumere la Terza Sezione Centrale e la Sezione Centrale di Appello della Regione Sicilia.

Certo è che la chiarezza con cui si è espressa oggi la Prima Sezione con la Sentenza in narrativa, se non definisce il contenzioso interpretativo in materia, può definirsi, con la dovuta prudenza, come sintomatico di un indirizzo che potrebbe assumere nel tempo il carattere della durevolezza.

Si consiglia pragmaticamente ai pensionati che ci seguono e che si trovino a vantare un servizio utile inferiore ai 15 anni alla data del 31.12.1995, onde evitare la prescrizione dei ratei, almeno di rivendicare con opportuna Diffida all’INPS l’applicazione dell’art. 54 DPR 1092/1973 con aliquota annuale del 2,93% per il periodo maturato.

Sentenza

Sentenza 73 del 2020 Prima Sezione Centrale di Appello

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Arezzo – 21 GIUGNO 2020

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