COVID-19: CAUSA DI SERVIZIO E VITTIME DEL DOVERE NELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

COVID-19: CAUSA DI SERVIZIO E VITTIME DEL DOVERE NELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
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Covid-19 Articolo della Dottoressa Lucia Astore


QUESTO ARTICOLO RIGUARDA TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO

Vigili del FuocoVV. F.
corpo firestadele dello StatoC.F.S.
carabinieriC.C.
guardia di finanzaG.D.F.
Esercito italianoE.I.
Marina militareM.M.
Aeronautica militareA.M.
Polizia di StatoP.S.
Polizia PenitenziariaP.P.

IL PROFILO MEDICO – LEGALE
Il punto della dott.ssa Lucia Astore


Dott.ssa Lucia Astore
Specialista in
Medicina Legale e delle Assicurazioni
Psichiatria Forense e Criminologia Clinica
Neurologia
CTU del Tribunale

È con immenso piacere che pubblichiamo queste note del nostro Consulente Medico Legale Dott.ssa Lucia Astore.
Laureata in Scienze Biologiche, Medicina e Chirurgia e specializzata in Neurologia, Medicina Legale e delle Assicurazioni, Psichiatria Forense e Criminologia Clinica, la Dott.ssa Astore da decenni opera nel settore della previdenza militare, svolgendo l’attività di consulente nell’iter per il riconoscimento delle cause di servizio, delle pensioni di guerra, delle pensioni privilegiate. Svolge plurime attività congressuali, partecipando, in qualità di relatrice ed esperta, a numerose conferenze e corsi di aggiornamento incentrati su temi di primo interesse per Forze di Polizia e Forze Armate.
L’interesse e l’attenzione sempre viva sulle problematiche specifiche che coinvolgono la salute degli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa, si è tradotta anche nell’attività di consulente medico-legale all’interno del Forum GR-NET.
Con questa breve presentazione, assolutamente riduttiva rispetto alle numerosissime competenze ed esperienze professionali maturate dalla Dott.ssa Astore, vi invitiamo alla lettura di questo interessante approfondimento.


CORONAVIRUS: CAUSA DI SERVIZIO E VITTIME DEL DOVERE NELLE FORZE DI POLIZIA E FF.AA

La mia esperienza medico – legale mi permette di precisare, come da letteratura, che:
i coronavirus (CoV) costituiscono un complesso di virus respiratori che generano malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome).
Il termine Corona è stato dato per le punte presenti sulla loro superficie.
Il nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima d’ora nell’uomo.
I coronavirus umani conosciuti ad oggi, comuni in tutto il mondo, sono sette, alcuni dei quali studiati già a partire dagli anni ‘70.

Coronavirus umani comuni

1 – 229E (coronavirus alpha)
2 – NL63 (coronavirus alpha)
3 – OC43 (coronavirus beta)
4 – HKU1 (coronavirus beta)

Altri coronavirus umani

1 – 229E (coronavirus alpha)
5 – MERS-CoV (il coronavirus beta che causa la Middle East respiratory syndrome)
6 – SARS-CoV (il coronavirus beta che causa la Severe acute respiratory syndrome)
7 – SARS-CoV-2 (il coronavirus che causa la COVID-19)

MERS – CoV

La sindrome respiratoria mediorientale (Middle East respiratory syndrome) dovuta a coronavirus è stata registrata per la prima volta in Arabia saudita nel 2012. Da allora, l’infezione ha colpito persone da oltre 25 Paesi anche se tutti i casi sono stati collegati a Paesi interni o nelle vicinanze della penisola arabica.

SARS-CoV

La sindrome respiratoria acuta grave (Severe acute respiratory syndrome) dovuta a coronavirus è stata registrata per la prima volta in Cina a novembre 2002. Ha causato un’epidemia mondiale che tra il 2002 e il 2003 ha registrato 8098 casi probabili di cui 774 decessi. Dal 2004 non si sono registrati casi di infezione da SARS-CoV in nessuna parte del modo.

SARS-CoV-2

Il 9 gennaio 2020 l’OMS ha dichiarato che le autorità sanitarie cinesi hanno individuato un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell’uomo, provvisoriamente chiamato 2019-nCoV e classificato in seguito ufficialmente con il nome di SARS-CoV-2. Il virus è associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella Cina centrale.
L’11 febbraio, l’OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19 (Corona Virus Disease).


Fatte queste brevi premesse di natura medica,
passiamo ad esaminare come la nuova epidemia
da COVID-19 vada a incidere sulle cause di servizio.

Ci troviamo oggi di fronte ad una realtà estremamente grave e significativa: in Italia ed all’estero tutti i militari di qualsiasi comparto, sono stati adibiti alla tutela del cittadino e, per tale ragione, sono esposti a rischio di contagio.
Il concreto pericolo di contagio ha portato l’Ispettorato Generale della Sanità Militare a rendere applicabile e ricompresa all’interno della fattispecie di cui all’art. 1880 del D.lvo 66/2010 (Codice Dell’Ordinamento Militare) anche la lesione traumatica da causa infettiva (Si veda a tal proposito l’articolo “COVID 19 – CAUSA DI SERVIZIO-COMPARTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO-PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE”).
Grazie all’equiparazione tra causa violenta e virulenta, una eventuale infezione degli appartenenti alle Forze di Polizia e alle Forze Armate, causa di malattia/ infermità o di decesso riconducibili al loro lavoro specifico, deve essere riconosciuta dipendente da causa di servizio una volta dimostrato il legame tra Malattia e fatti di Servizio, nella duplice condizione:

Causale diretta: il danno da Coronavirus è direttamente collegabile al servizio;
Concausale: l’attività specifica ha contribuito in modo efficiente e determinante all’insorgenza della malattia (ad esempio la patologia del Coronavirus relativa all’apparato respiratorio in soggetti che hanno svolto servizi in suddetta condizione ambientale oggi da valutare sicuramente come sfavorevoli).

In questi casi la lesione determinata all’apparato respiratorio causa di una menomazione alla sua integrità fisica o di morte contratta a seguito dell’esposizione per obbligo di servizio deve essere valutata causa morbigena.

La richiesta di causa di servizio in questi casi, per dimostrare la sua dipendenza, deve essere supportata:

Dallo stato di servizio, comprendente tutti i servizi svolti, le sedi, gli orari, tramite una corretta relazione dell’Amministrazione come da DPR 461/01.
Dalla certificazione medica comprese le cartelle cliniche che chiariscono il nesso causale, temporale e le conseguenze.
È importante, se non essenziale, avere a disposizione quanto refertato dai Responsabili dei Servizi Medici del Corpo di Appartenenza che si devono esprimere sul concetto di Lesione Traumatica, sulla correlazione tra la lesione ed i fatti di servizio, sui loro provvedimenti medico – legali.

Nel nostro Studio medico-legale cerchiamo di valutare l’invalidità e/ o la menomazione della integrità fisica stabilizzata ascrivibile ad una delle Categorie di cui alle Tab. A e B allegate al DPR n. 834/1981.

Quanto sopra al fine di valutare – oltre al suddetto beneficio – anche:

– Il diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa delle infermità riconosciute
– L’esenzione dal ticket sanitario
– Indennità una tantum
– Scatto stipendiale
– In caso di inidoneità parziale al servizio militare incondizionato, la permanenza nello stesso ruolo con impegno in mansioni compatibili ma con la ridotta capacità lavorativa.

Come tale è essenziale la nostra presenza al momento della visita alla Commissione Medica.
È da accennare, infine, che la qualificazione della patologia da Corona Virus, quale “Lesione traumatica da causa violenta”, coinvolge ulteriori profili sia fattuali che medico-legali, i quali vanno attentamente studiati ed approfonditi in relazione alla categoria delle “Vittime del Dovere”.
Non a caso è pendente in parlamento una proposta di legge per l’estensione della categoria al personale medico, infermieristico e di volontariato, che si aggiungerebbe a tutti gli appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico.
Per questi ultimi, oltre all’intensità dell’esposizione al rischio di contagio che dovrà risultare dal modello ML/C cui l’amministrazione è tenuta alla analitica redazione, andranno accertati, sotto il profilo medico-legale, eventuali profili di irreversibilità della malattia e quali postumi ed in che misura ed entità dalla sua contrazione ne siano derivati.
Nel nostro studio questa problematica verrà ampiamente approfondita anche grazie all’affiancamento di validi Specialisti in Malattie Infettive e Malattie Respiratorie che da anni collaborano con noi.


* * *

Arezzo – 27 APRILE 2020

Dott.ssa Lucia Astore

Specialista in
Medicina Legale e delle Assicurazioni
Psichiatria Forense e Criminologia Clinica
Neurologia
CTU del Tribunale
© Copyright "Studio Legale Associato C.B.C. di Chessa-Barbini-Chessa"

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