Articolo 54- Aliquota 2,445% confermata nel range 15/-18
Contrasti nel -15. Ancora alle Sezioni Riunite?

Articolo 54- Aliquota 2,445% confermata nel range 15/-18<br/>Contrasti nel -15. Ancora alle Sezioni Riunite?
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Articolo 54 - Contrasti nel -15. Ancora alle Sezioni Riunite?

A poco più di due mesi dalla pubblicazione della Sentenza 1/2021 delle SS.RR., dobbiamo registrare ancora una volta, sia sotto il profilo amministrativo che sotto quello giudiziario, la raffigurazione di un quadro decisionale disomogeneo e contrastato, teso ad alimentare indebite incertezze riguardo un’applicazione compiuta e definitiva dell’aliquota del 2,445%.

In particolare, sotto il profilo amministrativo, l’INPS sta respingendo le nuove diffide con richiesta di applicazione dell’aliquota del 2,445, avanzate dai pensionati soggetti al regime misto, assumendo di aver regolarmente dato attuazione all’art. 54; mentre, dall’altra parte, il Ministero della Difesa -Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva- adeguandosi alla sentenza delle SS.RR., con recentissima circolare, ha dato notizia che applicherà l’aliquota in narrativa nel ricalcolo delle pensioni per i militari che fruiscono dell’ausiliaria (Iniziativa decisamente discriminatoria nei confronti dei tanti che non ne hanno usufruito). Nel contempo, ci è giunta notizia che l’INPS ha già cominciato ad impugnare le sentenze di primo grado delle Corti Territoriali che hanno riconosciuto l’applicabilità dell’aliquota del 2,445%, reiterando le eccezioni di “domanda nuova” e di omesso rispetto della pregiudiziale amministrativa stabilita dall’art. 153 co.1° Lett.b) ( eccezioni respinte in tutte le Sedi fatta eccezione per la Corte dei Conti Veneto e qualche altro singolo GUP).

Infine, da ultimo, la promozione della prima “opposizione di terzo” avanzata dal Ministero della Difesa che si ritiene terzo danneggiato dal giudicato di una sentenza che ha riconosciuto l’applicazione dell’art. 54 con aliquota del 44% che pretende di rimettere in discussione.

Quanto sopra descritto, non si ritiene il prodotto di ardite iniziative di alcune Direzioni Provinciali dell’INPS che hanno trovato una sponda di appoggio nel Ministero della Difesa ed in alcune Corti Territoriali particolarmente sensibili alla “ragion di stato”.

In realtà, si tratta, di una ”strategia difensiva dilatoria” tesa ad arginare gli effetti immediati della sentenza 1/2021 delle SS.RR., in attesa che i principi in essa fissati, per i quali ai sensi dell’art. 117 cgc non venga espresso un “motivato dissenso” dalle Corti Centrali di Appello, divengano interpretazioni di diritto vivente con onere di applicazione generalizzato.

Di qui la necessità che l’avvocatura impegnata nel settore specifico, tenga la barra diritta in un impegno costante e il più compatto possibile.

Nel complesso panorama descritto, le problematiche che investono la valorizzazione dell’aliquota del 2,445% per i pensionati soggetti al regime misto alla data del 31.12.1995, e rientranti nei range del 15/-18 e del -15, hanno già trovato una prima soluzione giurisprudenziale.

Infatti: per quanto attiene al range 15/-18

Tutte le Corti dei Conti giurisdizionali Centrali in Appello e la Corte Centrale della Regione Sicilia, si sono espresse, inequivocabilmente, per l’applicabilità dell’aliquota del 2,44%, con le seguenti sentenze:

I^ Sezione C.C. Appello: 40/2021 Revocazione; 51/2021; 52/2021; 54/2021; 57/2021;58/2021
59/2021; 60/2021 e 61/2021;

II^ Sezione C.C. Appello: 18/2021; 19/2021; 21/2021; 24/2021; 25/2021; 26/2021; 27/2021;

28/2021; 29/2021; 33/2021; 34/2021; 35/2021; 38/2021; 39/2021;

40/2021; 44/2021; 45/2021; 68/2021; 73/2021; 74/2021; 75/2021;

III^ Sezione C.C. Appello: 56/2021 (VVFF set. Calabria 418/19); 70/2021 Calabria 205/19;

Corte Appello Sicilia: Sent. 20/2021 ; 32/2021 e 33/2021 Accoglie appello INPS con aplicaz.

Principio Sent. 1/2021 SSRR del 2,445%

Con la conseguenza che il principio fissato dalle Sezioni Riunite costituisce allo stato diritto vivente.

Per mero dovere di cronaca, residua, sul punto specifico, il solo problema giuridico della formula del dispositivo adottato nelle varie statuizioni. Problema che è di natura formale e marginale, non incidendo nella sostanza della decisione adottata, ma che accogliendo (anziché respingere) la domanda o l’appello dell’INPS, permette a quest’ultima di vestire i panni del “vincitore virtuale” di una contesa che ci ha visto tutti ( Ente Previdenziale, Avvocati dei Pensionati e Procura Generale) meravigliati protagonisti-spettatori di una interpretazione nuova ed assolutamente imprevista.

Quindi, per concludere, in sede giudiziaria sia di primo che di secondo grado, innanzi alla emendatio libelli intrapresa da tutte le difese dei pensionati, dovrà essere applicata l’aliquota del 2,445%.

E ciò, dovrebbe accadere anche in sede amministrativa, ma così non è.

Il mancato adeguamento al principio fissato dalle Sezioni Riunite, come accade per la Corte dei Conti del Veneto che accoglie le strumentali e dilatorie questioni pregiudiziali proposte dall’INPS, dovrebbe essere sanzionato dalle Corti di Appello, cosi come egualmente dovrebbe attenersi la Giustizia Territoriale riguardo agli eventuali nuovi ricorsi promossi per l’applicazione dell’aliquota del 2,445% a seguito di rifiuto o silenzio sulla domanda amministrativa.

Per quanto attiene al range dei -15

Diverso scenario, invece, si prefigura ormai per i pensionati soggetti al regime misto che al 31.12.1995 godono di una anzianità contributiva inferiore ai 15 anni.

Infatti, a fronte della valorizzazione dell’aliquota del 2,445% per coloro che avevano maturato una anzianità contributiva sino ai 18 anni meno un giorno, si era ritenuto che detta aliquota trovasse applicazione anche nei confronti di coloro che alla data del 31.12.1995 avevano maturato una anzianità inferiore ai 15 anni, e ciò essendo venuta meno ogni distinzione fra le due ipotesi dei -15 e dei -18.

In tal senso ermeneutico, con brillante esposizione motivazionale, si è espressa la Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale in appello, in particolare con la sentenza nr. 41/2021 poi ribadita con la sentenza nr. 46/2021. Mentre di contrario avviso, nel senso dell’inapplicabilità ai – 15 dell’aliquota del 44%, si è invece espressa la Prima Sezione Giurisdizionale Centrale in Appello con un inciso presente nella Sentenza assunta in causa di revocazione nr. 24/2021 poi ribadita con la recentissima 69/2021 depositata il 10.3.2021.-

Ne consegue che, in attesa delle decisioni della Terza Sezione e della Sezione di Appello della Sicilia, stante la presenza di identici contrasti giurisprudenziali già maturati nelle decisioni Territoriali (Sempre però assorbibili in sede di riforma), ove la Prima Sezione non intendesse modificare nel breve le proprie statuizioni, si aprirebbero le porte verso la proposizione di una nuova Questione di Massima innanzi alle SS.RR.

E ciò potrebbe già verificarsi alla prossima Udienza del 17 marzo p.v. fissata proprio innanzi alla Terza Sezione Centrale in Appello, in cui anche il nostro studio sarà presente.

Ormai si riducono i tempi di attesa e diminuiscono strada facendo, le incertezze paventate all’esordio del presente scritto, presto, si presume e si auspica entro la fine di quest’anno, la lunga e vexata questione interpretativa dell’Art. 54, nei suoi due profili, troverà finalmente una definitiva soluzione giuridica.

Noi siamo sempre qui.


Arezzo – 12 Marzo 2021

Avv. Guido Chessa

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