Articolo 54 – Oramai una sola via per sanare il contrasto sugli under 15.
Che le SS.RR. interpretino il loro “dictum”

Articolo 54 – Oramai una sola via per sanare il contrasto sugli under 15.<br/>Che le SS.RR. interpretino il loro “dictum”
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Articolo 54 - Oramai una sola via per sanare il contrasto sugli under 15

A chiusura dell’articolo del 1° febbraio u.s., ci domandavamo se nel breve periodo, come Atreyu nella “Storia Infinita” di Michael Endel, il “Mondo della Giurisprudenza Pensionistica” al pari del “Mondo di Fantàsia”, sarebbe stato salvato.

Ad oltre due mesi di distanza, purtroppo, ci rendiamo conto che non si poteva ricorrere ad una parafrasi più infelice. Infatti, il mondo della giurisprudenza della Corte dei Conti, godeva allora e gode oggi, di ottima salute, ed ha trovato spazio per vivere e proliferare felicemente “nei suoi contrasti” che possono ormai annoverarsi fra le patologie interpretative dell’art. 54.

Ripercorrendo il lungo itinerario delle pronunce succedutesi dopo la pubblicazione della sentenza 1/2021 delle SS.RR., sono chiaramente emersi degli orientamenti contrastanti che, da una parte giustificano e rendono necessario un nuovo ricorso alle SS.RR., e dall’altra impongono alle difese dei pensionati rientranti nel sistema misto, il sostegno della tesi dell’applicabilità generalizzata dell’aliquota del 2,44% per il calcolo delle anzianità contributive utili maturate alla data del 31.12.1995.

Riguardo la posizione dei +15/-18

Le Tre le Sezioni giurisdizionali di Appello e la Corte di Appello della Sicilia, recependo a pieno il principio di diritto espresso in esito alla prima Questione di Massima dalle SS.RR., riformano le sentenze di primo grado, con diverse formule dispositive a seconda della parte appellante, applicando a coloro che vantano un servizio utile al 31.12.1995 superiore ai 15 anni ed inferiore di un giorno ai 18, la nuova aliquota individuata nel 2,44%.

Le sentenze in materia, ormai divenute così numerose da renderne superflua l’elencazione, rappresentano un indirizzo giurisprudenziale costante e saldamente consolidato, tant’è che l’interpretazione normativa condivisa può essere considerata “diritto vivente”. Qualificazione giuridica, quest’ultima, che legittimandone la collocazione stabile all’interno del sistema pensionistico statuale, la rende definitiva e come tale astrattamente soggetta al vaglio di costituzionalità.

Riguardo la posizione dei -15

Registriamo:


  1. Prima Sezione C.C.Centrale in Appello (Sent. 24/2021; 69/2021 e 124/2021) e la Terza Sezione (Sent. 137/2021; 168/2021; 169/21; 170/21; 171/2021; 172/2021; 173/2021; 178/21 180/21; 193/21; 198/21; 199/21; 206/21; ) le quali statuiscono che “L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni””;

  2. Seconda Sezione C.C.Centrale in Appello (Sent. 41/2021; 46/2021) e la Corte dei Conti Giurisdizionale in Appello della Sicilia (Sent. 57/2021; 59/2021; 41/2021; 69/21) le quali statuiscono, anche per quel militare che vanta una anzianità di servizio utile inferiore ai 15 anni, l’applicabilità del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato al 31.12.1995.

Confrontando il percorso motivazionale seguito dai due gruppi di sentenze, emerge evidente come le pronunce della Prima e della Terza Sezione abbiano un itinerario piuttosto breve che, per radicare l’accoglimento della resistenza dell’INPS, tralasciando i contenuti della parte motiva, fa leva esclusivamente sul testo letterale del secondo principio fissato dalle SSRR“ L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”, ben guardandosi dall’indicare quale coefficiente annuale dovrebbe applicarsi nel caso di specie (cioè se il 2,44% o altro).

Il secondo gruppo di sentenze, invece, partendo dalla stipite nr.41/2021 della Seconda Sezione (richiamata e condivisa dalle decisioni della C.C. in Appello della Sicilia), ripercorre tutto l’itinerario ermeneutico seguito dalle SS.RR. nella parte motiva della sentenza 1/2021, arrivando alla opposta conclusione che, una volta fissata in anni 18 meno un giorno la linea di demarcazione fra i due regimi ( Retributivo-contributivo), non esiste più alcuna differenza riguardo le anzianità maturate in quota retributiva fra i -15 ed i +15/-18, in quanto il coefficiente annuale del 2,44% troverebbe applicazione generalizzata in favore di tutti i militari rientranti nel regime misto.

Inoltre, fatta eccezione per la recentissima Sentenza della Sez. Territoriale della Liguria nr.49/2021 del 14.4. u.s., pronunziata contro un nostro assistito, ove il GUP prospetta l’applicabilità in favore dei -15 del coefficiente 2,20%, in tutti gli altri casi, o nella loro stragrande maggioranza, le Corti Territoriali, respingono le domande di ricalcolo pensionistico dei -15 ricorrendo al principio che in loro favore non si applica l’aliquota del 44% senza indicare, nel contempo, il coefficiente annuale che si dovrebbe applicare.

Ne consegue che, stante il sistema dei gravami, la questione verrà sistematicamente riproposta, dalla difesa dei pensionati o da quella dell’INPS, in sede di appello, ove l’attende, allo stato, una diversa e confliggente soluzione a seconda della Sezione cui la singola causa venga assegnata. Basti pensare come nel giudizio 55584 RG del 17.3 u.s., pur avendo sia L’INPS che la difesa del pensionato evidenziato la formazione del contrasto giurisprudenziale e prospettato alla Corte l’opportunità di sollevare una nuova Questione di Massima sul punto ormai controverso del coefficiente da applicare ai -15, la Terza Sezione della Corte Centrale, dopo due Camere di Consiglio (17 e 25 marzo), con la Sentenza nr. 171/2021 ha ritenuto di omettere completamente il vaglio e la pronuncia sul punto, trincerandosi sul principio della mera inapplicabilità dell’aliquota del 44%.

In siffatta situazione, una nuova investitura delle Sezioni Riunite appare inevitabile, soprattutto ad opera del Presidente della Corte dei Conti, quale organismo neutro e non coinvolto in alcuna opzione giurisprudenziale, e ciò onde rimuovere qualsiasi residua incertezza interpretativa che ormai affligge il ricalcolo pensionistico degli under quindici alla data del 31.12.1995.

Ed innanzi al prudenziale silenzio da parte della Prima e Terza Sezione -forse memori del rovescio ermeneutico registrato sull’art.54-, ed all’impossibilità giuridica di giungere all’individuazione di un nuovo ed autonomo coefficiente di valorizzazione dell’anzianità utile maturata dai -15 alla data del 31.12.1995, rimarrebbero in piedi due sole soluzioni praticabili in termini ermeneutici, quella dell’applicazione del coefficiente del 2,20 da una parte e quella del 2,44% dall’altra.

Perché si ritiene che le SS.RR. confermeranno il 2,44 ai -15

Al di là delle posizioni assunte da due giudici facenti parte del Collegio delle SSRR , rispettivamente quale relatrice della Sent. 41/2021 della II Sezione C.C.Centrale e quale GUP del Friuli, in favore dell’applicabilità del coefficiente del 2,44% agli under 15, alcuni passaggi del percorso motivazionale presenti nella sentenza 1/2021, appaiono chiaramente rivelatori dell’inapplicabilità del coefficiente del 2,20%.

Infatti, una volta fissati i seguenti presupposti:

a) dell’applicabilità dell’art. 54 comma 1° al solo personale cessato dal servizio al 31.12.1995 con anzianità contributiva utile fra i +15-18;

b) della completezza ed autonomia della disciplina prevista dal DPR 1092/1973 sia per il personale civile che per quello militare;

c) dell’inapplicabilità dell’analogia ai fini dell’identificazione del coefficiente da applicare alla quota retributiva del regime misto;

d) della inapplicabilità dell’aliquota fissa del 44% per tutti coloro che avevano maturato al 31.12.1995 un’anzianità di servizio utile superiore ai 20 anni;

la Sentenza 1/2021 delle SS.RR. pag. 36-37, rileva espressamente quanto segue:

Con l’intervento del Legislatore del 1995, i 20 anni di servizio non hanno più, però, alcuno specifico significato, sicché , per evitare che, sempre nel totale silenzio del legislatore, l’adattamento fra i due sistemi succedutesi nel tempo generi effetti disarmonici, appare necessario valorizzare il solo spartiacque al quale –nel caso che qui ci occupa, vale a dire proprio quello di individuare, per il personale militare assoggettato al sistema misto, l’aliquota di rendimento da applicare al servizio ricadente sotto il sistema retributivo- è possibile riconoscere, in termini generali, rilevanza sotto il profilo normativo, vale a dire quell’anzianità di 18 anni che la stessa legge 335/95 ha individuato per tenere distinti appunto, il sistema retributivo e quello contributivo”.

Da tale passaggio argomentativo, emerge chiaramente come la finalità della ricerca ermeneutica delle SSRR sia quello di individuare l’aliquota di rendimento da applicare al servizio ricadente sotto il sistema retributivo (cioè l’intero servizio utile maturato al 31.12.1995, non solamente quello più limitato riguardante il range 15-18).

E tale finalità, viene ribadita, sempre a pag. 37 della sentenza ove, proseguendo nel percorso argomentativo si afferma testualmente: “In altri termini, il coefficiente del 2,20% incorpora l’anomalia di essere ricavato ponendo a denominatore un numero di anni (20) diverso da quelli ai quali lo stesso potrà essere applicato (al massimo 18 meno un giorno), visto che il sistema misto si applica solo a chi, alla fine del 1995, aveva 18 anni meno un giorno di servizio.

Con tale passaggio la Suprema Corte nomofilattica esclude l’applicabilità del coefficiente del 2,20% in quanto il risultato della divisione del 44% per 20 anni di servizio, ormai non più praticabile per il regime misto la cui anzianità di servizio si ferma alla durata di 18 anni meno un giorno, rientrando il 18°, il 19° ed il 20° anno nel regime retributivo puro.

Ne consegue, sulla scorta dell’argomentazione sopra descritta, che il coefficiente del 2,20% non può applicarsi al Regime Misto, e poiché nel regime misto rientrano tutti coloro che hanno maturato al 31.12.1995 un servizio utile pari ad anni 18 meno un giorno, detto coefficiente non potrà applicarsi né over né under 15 anni, in quanto nessuna distinzione a tali fini viene effettuata dalle SS.RR.-

Inoltre, l’inapplicabilità in assoluto del coefficiente del 2,20%, trova ulteriore e definitiva conferma nel successivo passaggio argomentativo , ove, a pag. 37/38 della sentenza, testualmente si afferma : “Dalla Disciplina del 1995 va, quindi, ricavato il correttivo -(cioè se non si applica il 2,20% nel regime Misto, dobbiamo trovare il correttivo, cioè il nuovo coefficiente attraverso la Legge 335/95)- mettendo a denominatore il numero di anni che la Legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al regime misto, vale a dire 18 anni meno un giorno. Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17+364/365esimi, cioè 44/17,997= 2,445 per ogni anno.”

E non vi è dubbio che, sotto il profilo logico-deduttivo, la soluzione ermeneutica individuata dalle SS.RR. riguarda tutti coloro che rientrano nel Regime Misto, e cioè tutti coloro che, al 31.12.1995, sono in possesso di una anzianità utile di anni 18 meno un giorno, ai quali andrà applicato il nuovo coefficiente ricavato di 2,445%.

E ciò senza distinzione alcuna fra il range dei -15 e quello dei +15-18.

All’esito del percorso argomentativo descritto, non vanno dimenticati però i presupposti ermeneutici da cui le SS.RR. sono partite. In particolare quello che riguarda l’aliquota del 44% di cui all’art. 54 co.1°, per il quale ha statuito che trova applicazione solo per chi è cessato dal servizio al 31.12.1995 con una anzianità contributiva fra i 15 ed i 18 anni meno un giorno, ed in nessun altro caso. Con la conseguenza che l’aliquota del 44% non può trovare applicazione per coloro che hanno un servizio contributivo utile ben superiore ai venti anni, e ciò sia che al 31.12.1995 rientrassero nel range dei +15-18 che in quello degli under 15.

Sulla scorta di tali presupposti sono stati elaborati i due principi di diritto i quali, si badi bene, anche se con terminologie diverse, legate alle diverse formulazioni dei quesiti, escludono comunque l’applicabilità dell’aliquota del 44% sia in forma secca o invariabile allo spirare del 15° anno per gli over 15 che in forma frazionata del 2,93 per gli under 15.

Infatti le SS.RR. hanno enunciato i seguenti principi:

Primo Principio :La “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’art.1 comma 12 Legge 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fin previdenziali e che al 31.12.1995 vantava una anzianità ricompresa fra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre del 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

Conseguentemente:

Secondo Principio: “L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano una anzianità utile inferiore ai 15 anni”.

In pratica, dinanzi al primo quesito alternativo posto dalla Questione di Massima e che si riproduce nel suo tenore letterale : ““a) se la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’rt.1 comma 12 Legge 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fin previdenziali e che al 31.12.1995 vantava una anzianità ricompresa fra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art.54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”

Le SS.RR. rispondono alla seconda ipotesi alternativa (quella formulata dopo il termine “oppure”) statuendo che: va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre del 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

Se quindi, come sopra evidenziato, si pongono in relazione il testo della Questione di Massima proposta dalla I Sez. C.C. Centrale in Appello e la risposta data con la fissazione del primo principio di diritto delle SS.RR., si evince chiaramente come il Giudice della nomofilachia, opzionando la seconda ipotesi del quesito (quella formulata dopo il termine “oppure”), abbia di fatto escluso l’applicabilità dell’aliquota del 44% in forma fissa o invariabile al compimento del 15° anno.

Affrontando, poi, il secondo quesito posto nella Questione di Massima, e che si rammenta essere:” b) In caso di ritenuta spettanza del beneficio di cui all’art.54 al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità, se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un anzianità utile inferiore a 15 anni”;

le SS.RR. rispondono, adducendo che : “L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano una anzianità utile inferiore ai 15 anni”.

Il Giudice della nomofilachia, quindi, dovendo rispondere e rispondendo alla domanda se l’aliquota del 44% debba applicarsi a chi vanta un servizio utile al 31.12.1995 inferiore ai 15 anni, non poteva che rispondere negativamente e nei termini evidenziati sopra.

Inoltre, è da prestare particolare attenzione al tessuto lessicale che le SS.RR. utilizzano nel formulare questo secondo principio di diritto, il quale viene indissolubilmente collegato al testo del primo attraverso l’utilizzo dell’avverbio “conseguentemente”.

In pratica viene detto che la fissazione del secondo principio di diritto è conseguenza diretta di quanto statuito nel primo, ove si afferma che la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ………….. va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre del 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

Per quanto detto, pertanto, sembra impossibile che la Prima e la Terza Sezione della Corte dei Conti Centrale in Appello, eludendo ogni approfondimento ermeneutico in cui hanno sempre dimostrato di eccellere, insistano, ormai in forma consolidata, direi quasi provocatoria, nel sentenziare eludendo, in assenza di pertinente motivazione, l’applicabilità agli under 15 del coefficiente del 2,44%.

E ciò pur essendo sollecitate dalle difese dei pensionati a riproporre sul punto una nuova Questione di Massima, affinché le SS.RR. addivengano all’interpretazione del proprio dictum, che ci è sembrato, sin dal primo momento, non dare spazio alcuno all’applicabilità di un coefficiente diverso dal 2,44%.

Confidiamo, pertanto, che presto le SS.RR. siano chiamate ad interpretare “se stesse” ed il proprio deliberato, magari, in assenza di iniziativa delle Corti Centrali e della C. Appello Siciliana, attraverso quella propulsiva ed ormai ineludibile del Presidente emerito della Corte dei Conti.

Noi, da altra parte, per il ruolo che ci compete e nei termini in cui ci siamo sopra espressi, cioè della applicabilità del coefficiente del 2,44% per il calcolo delle anzianità maturate al 31.12.1995 da tutti coloro che rientrano nel regime Misto, continuiamo a rimanere fermamente sul “pezzo”.


Arezzo – 15 Maggio 2021

Avv. Guido Chessa

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