Articolo 54 – Sezioni Riunite pubblicata la Sentenza n° 1/2021
– Coefficiente annuale del 2,445% per tutti –

Articolo 54 – Sezioni Riunite pubblicata la Sentenza n° 1/2021<br/>– Coefficiente annuale del 2,445% per tutti –
No Comment

ARTICOLO 54: Sezioni Riunite > TUTTI GLI ARTICOLI

Sentenza Sezioni Riunite 4 Gennaio 2021


QUESTO ARTICOLO RIGUARDA IL PERSONALE ESERCITO, MARINA, AERONAUTICA, CARABINIERI e GUARDIA DI FINANZA

Esercito italianoE.I.
Marina militareM.M.
Aeronautica militareA.M.
carabinieriC.C.
guardia di finanzaG.D.F.

Abbiamo da poco concluso una prima, sommaria, lettura della Sentenza nr. 1/2021/QM/Pres. e Sez. pronunciata dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti Giurisdizionale Centrale in Appello, pubblicata oggi stesso sul SITO della Banca Dati della Corte dei Conti senza che la Cancelleria abbia provveduto alla dovuta notifica ai difensori.

Ricorrendo, pertanto, ad una efficace parafrasi sportiva, potremmo descriverla come una ripida discesa di Slalom Gigante che il Collegio delle Sezioni Unite ha saputo affrontare, dal primo all’ultimo metro, riuscendo a superare tutte le “Porte” sino a giungere ad un traguardo seguendo un tracciato “nuovo ed inaspettato”.

Infatti, non si applica il 44% secco ai 15 anni ritenendosi neutro il periodo contributivo intercorrente fra il 31.12.1992 ed il 31.12.1995, non si applica l’aliquota del 2,93 per chi al 31.12.95 aveva maturato meno di 15 anni di anzianità utile, non si applica 2,20 sostenuto dalle Sezioni di Appello della Sicilia, né, ovviamente, si applica il 2,33 annuo sostenuto dall’INPS e riservato al Personale Civile dall’art. 44 del DPR 1092/73.

Nessun effetto abrogativo è riconducibile all’entrata in vigore della Legge 335/95, per cui l’Art. 54 comma 1° deve considerarsi norma speciale destinata ad un numero limitato di casi( ormai in concreto non più esistenti), e nella salvaguardia del sistema generale, rimasto sostanzialmente inalterato, nel raccordo fra gli artt. 52 e 54 del DPR 1092/73 è necessario fare riferimento al fatto che il legislatore, nel fissare all’art. 54 co.7° nell’80% il tetto massimo della pensione ed in 40 anni di servizio utile l’anzianità necessaria al suo perseguimento, ha distinto il periodo in due frazioni. Attribuendo al primo ventennio l’aliquota del 44% con coefficiente di applicazione annuale del 2,20%. Quindi, facendo leva, in termini ermeneutici, sulla linea di demarcazione fra sistema retributivo e contributivo costituita dai 18 anni di anzianità utile compiuti al 31.12.1995, e nel contempo, nel silenzio del Legislatore, riferendosi al principio stabilito all’art. 1 co.12 della Legge 335/95 che la quota retributiva andava rapportata alle anzianità effettivamente acquisite al 31.12.1995, addiveniva alla conclusione che il coefficiente di applicabilità era pari al 2,44% annuo ricavabile dalla divisione 44%:17,364= 2,445.-

Detta soluzione, che definisce il coefficiente di applicabilità del 2,44% per tutti coloro che al 31.12.1995 si trovavano nel range 15/18 anni meno un giorno, si ritiene estensibile anche in favore di coloro che al 31.12.1995 avevano maturato un servizio utile inferiore ai 15 anni.

Infatti, a tale ultimo proposito, il Collegio delle SSRR nella parte motiva della sentenza ha espressamente ritenuto assorbito questo secondo quesito “..tenuto conto di quanto deciso in ordine al primo quesito posto, è da ritenersi assorbito in esso con valutazione coerentemente negativa” , affermazione, quest’ultima, riferita all’applicazione dell’aliquota del 44% e non al coefficiente del 2,44%. Si tratta di una affermazione un po’ criptica ma che riteniamo di interpretare come detto.

Ci si riserva in un prossimo articolo di trattare eventuali profili di criticità, nonché gli effetti e gli scenari che si prospettano a seguito della descritta decisione.

Allegati

SENTENZA DELLE SEZIONI RIUNITE

Scarica PDF

* * *

Arezzo – 4 Gennaio 2021

Avv. Guido Chessa

© Copyright "Studio Legale Associato C.B.C. di Chessa-Barbini-Chessa"

Per Informazioni e Ricorsi

Contattare Avvocato Guido Chessa
Viale Michelangelo, 26 52100 Arezzo
Telefono Segreteria: 371 18 91 856
Fax: 0575 35 49 91

chessapensionimilitari@gmail.com


Contatti:

Avvocato Guido Chessa

Avvocato Chiara Chessa

Avvocato Eleonora Barbini

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.