Articolo 54 – Le circolari 107 e 199 dell’INPS
Ancora in punto di decorrenza della Prescrizione

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ARTICOLO 54: Le circolari 107 e 199 dell’INPS - Ancora in punto di decorrenza della Prescrizione


QUESTO ARTICOLO RIGUARDA IL PERSONALE ESERCITO, MARINA, AERONAUTICA, CARABINIERI e GUARDIA DI FINANZA

Esercito italianoE.I.
Marina militareM.M.
Aeronautica militareA.M.
carabinieriC.C.
guardia di finanzaG.D.F.

A seguito delle Sentenze delle Sezioni Riunite nr. 1/2021 e nr. 12/2021, pubblicate rispettivamente il 4.1.2021 ed il 9.9.2021, si sono susseguite le Circolari attuative da parte di Previmil e dell’Inps.

Per il personale collocato o da collocare in ausiliaria e per il personale in riserva in attesa di pensione definitiva, Previmil ha provveduto con due circolari rispettivamente del 24/02/2021 per il personale over 15/-18 e con la circolare del 29/10/2021 per il personale under 15.

Per tutto il restante personale interessato l’Inps ha provveduto con le ormai note circolari attuative n.107 del 14/07/2021 per i pensionati over 15/-18 e più recentemente con la Circolare n. 199 del 29/12/2021 anche per i pensionati con anzianità inferiore ai 15 anni al 31/12/95.

Le citate Circolari, danno origine a problemi di coordinamento fra le indicazioni assunte dai due enti (Previmil ed INPS) nonché a profili di criticità riguardanti la decorrenza della prescrizione quinquennale sugli arretrati dei ratei pensionistici da corrispondere a seguito dell’ormai generalizzata applicazione dell’aliquota del 2,44% in favore degli appartenenti al Comparto per le anzianità contributive maturate alla data del 31.12.1995.

A) Riguardo alla decadenza del diritto al ricalcolo.

La Circolare Previmil “M_D GPREV REG2021 0088292” del 29.10.2021, assunta dal Ministero della Difesa, in merito ai soggetti destinatari di provvedimenti definitivi di pensione (ordinaria o privilegiata ante 1/01/2010) introduce la problematica della decadenza dal diritto sottolineando che:

  1. Il riesame della posizione del pensionato avverrà solo su domanda dello stesso

  2. Nei limiti di quanto disposto in tema di decadenza dagli artt 204 e 205 del DPR 1092/73

La problematica della decadenza triennale, prevista dagli artt. 204 e 205 e ss. DPR 1092/73, in ipotesi di errori materiali e/o di calcolo, è già stata trattata ed esclusa dallo studio scrivente (Nessuna decadenza nella Previdenza Pubblica ) con richiamo alla giurisprudenza del Giudice del Lavoro e della Corte dei Conti che ha escluso anche ogni possibilità di estensione analogica dell’art. 47 DPR 639/1070.

Dall’Agosto del 2017, data di pubblicazione dell’articolo in narrativa, nel corso di numerosi procedimenti promossi dal Nostro Studio Legale in materia di art. 54 DPR 1092/73, l’INPS ha reiterato l’eccezione di decadenza triennale, ma la stessa le è stata sempre respinta sia innanzi alle Corti Territoriale che innanzi a quelle Centrali.

Esiste quindi un consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude ogni forma di applicabilità della Decadenza dall’azione nell’ambito del Comparto Difesa e Sicurezza.

B) Riliquidazione pensioni con aliquota del 2,44% e decorrenza prescrizione.

La Circolare Previmil del 29/10/2021 indica (a nostro avviso non correttamente), quale ipotetica data di decorrenza della prescrizione quinquennale dei ratei arretrati, le date di deposito delle sentenze delle Sezioni Riunite ovvero dal 4/01/2021 (per gli Over 15) e dal 09/09/2021 (per gli Under 15) “o da eventuale atto interruttivo antecedente”.

Si rammenta che per adire la Corte dei Conti è requisito richiesto a pena di improcedibilità/inammissibilità del ricorso l’aver intimato in via stragiudiziale la propria richiesta all’amministrazione con diffida così come previsto dall’art 153 comma 1 lett b del codice di giustizia contabile.

Pertanto da considerarsi valido ai fini della decorrenza della prescrizione e/o della sua interruzione l’atto di diffida stragiudiziale inviato dall’interessato alle Amministrazioni (Inps inclusa) competenti.

Con le due Circolari nr. 107 e 199 del 2021, sulla scorta dell’accettazione del dettato giurisprudenziale delle Sezioni Riunite, l’INPS ha riconosciuto che l’aliquota del 2,44% debba trovare applicazione per la valorizzazione di tutte le anzianità contributive maturate alla data del 31.12.1995 senza distinzione alcuna fra le categorie degli Under e degli Over 15.

Quindi, dopo aver annunziato che, per entrambe le categorie, procederà d’Ufficio al Riesame dei trattamenti pensionistici, ha indicato gli effetti di tale attività nei seguenti termini letterali :-“ Ai pensionati interessati alla ricostruzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovuti a seguito della riliquidazione e gli interessi legai e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti anteriori interruttivi.”

Sulla criticità di tale posizione assunta dall’INPS con la circolare 107 del 14 luglio per gli Over 15, il nostro Studio Legale si è già diffusamente intrattenuto (Art.54- Circolare INPS n°107-Perplessità.), per cui ben poco vi è da aggiungere in commento alla circolare del 29.12.21 riferita agli Under 15, con la quale l’Ente ribadisce pedissequamente la stessa linea operativa.

Linea operativa che riguardo al calcolo della prescrizione, ai fini della corresponsione degli arretrati, presenta profili di evidente illegittimità, in quanto chiaramente finalizzata ad erodere l’entità ultra quinquennale degli arretrati in assenza dell’indicazione degli atti interruttivi intercorsi ad opera del pensionato.

Si registrano anche delle prassi virtuose di alcune Sedi Provinciali dell’Inps che in risposta alle diffide stragiudiziali con richiesta di ricalcolo al 2,44% proposte dal nostro Studio Legale avvisano delle imminenti riliquidazioni in favore dei nostri assistiti, già a pochi giorni dall’emanazione della circolare 199.

Considerato che ogni posizione deve essere analizzata singolarmente e che non possono darsi indicazione di carattere generale valide per tutti, si consiglia comunque, di massima, soprattutto per coloro che sono stati collocati in pensione anteriormente al 2017 e che non hanno fatto nulla, di inoltrare con R.R.R. istanza circostanziata all’INPS con richiesta di ricalcolo della pensione secondo l’aliquota del 2,44% stabilita dalle Sezioni Riunite e condivisa dall’Ente nelle circolari 107 e 199 citate.

Si invitano, infine, le persone interessate, alla lettura dei Link (Domande e risposte per la fase giudiziaria e domande e risposte in punto di prescrizione), riservandoci di fare ulteriore pubblicazione sulle domande più frequenti che verranno poste nei prossimi giorni.


Arezzo – 4 Gennaio 2022

Lo Studio Associato “C.B.C.” di
di Chessa Barbini Chessa

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