Articolo 54 – Finanziaria 2022 – L.234/21 – Aliquota del 2,44
Ai Pensionati Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria

Articolo 54 – Finanziaria 2022 – L.234/21 – Aliquota del 2,44<br/>Ai Pensionati Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria
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ARTICOLO 54: 2,44% anche per Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria


QUESTO ARTICOLO RIGUARDA IL PERSONALE POLIZIA DI STATO e POLIIZA PENITENZIARIA

Polizia di StatoP.S.
Polizia PenitenziariaP.P.

Facendo seguito al nostro articolo del 2 novembre scorso con il quale, commentando il Disegno di Legge governativo di previsione al Bilancio del 2022, parlavamo di “vittoria mutilata”, siamo oggi in grado, alla luce dell’approvazione della Finanziaria 2022 – Legge 234/2021 pubblicata il 31.12.2021, di poter fornire un più ottimistico orientamento interpretativo della normativa.

Infatti, a seguito della Nota di Variazione approvata in data 30.12.2021 sulla fiducia posta dal Governo, sono stati introdotti alcuni emendamenti che, trasfusi nell’art. 1° commi nr. 101 e 102 e nell’art. 22° della Legge Finanziaria, hanno permesso di meglio chiarire i termini e l’ambito di applicazione dell’originario art. 27 del Disegno di Legge.

In particolare, di fondamentale importanza è stata la modifica della data di entrata in vigore della Legge, spostata dal 1.1.2021 al 1.1.2022, a cui si è accompagnata una veste compiuta del testo normativo previsto dall’Art. 1 ai commi nr. 101 e 102, dandosi corpo e carattere di definitività ai vari capitoli di spesa programmati per gli anni 2022 sino al 2031 con lievi modifiche apportate ad alcuni degli importi preventivati.

Per il lettore che volesse esercitarsi nell’analisi delle modifiche introdotte, riportiamo in allegato i testi di riferimento:

Artt. 26 e 27 Dis. Legge

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Art. 1° nr. 101 e 102 L. 234/21

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Dossier Profili Finanziari AC 3424 Camera Deputati ai nr. 101 e 102

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Il TESTO DI LEGGE APPROVATO

Art.1° comma 101

Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31.12.1995, di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell’art.19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, l’art. 54 del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione della aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.”

Art.1° comma 102

“Per l’attuazione del comma 101, è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l’anno 2022, 32.527.983 euro per l’anno 2023, 36764.932 euro per l’anno 2024, 39.840.709 euro per l’anno 2025, 43.000.596 euro per l’anno 2026, 46.384.574 euro per l’anno 2027, 49.248.807 euro per l’anno 2028, 51.927.173 euro per l’anno 2029, 54.721.616 euro per l’anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall’anno 2031.”

Art.22°

“La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2022”.

GLI EFFETTI GIURIDICI

Lo spostamento di un anno della data di decorrenza della legge, ha fatto si che lo stanziamento di spesa previsto al comma 102 per l’anno 2022 (Pari ad €. 28.214.312) non sia da considerarsi, come in un primo tempo interpretato, destinato solo al personale collocato in pensione nel corso dell’anno 2021, ma, al contrario, a tutto il personale che, cessato dal servizio entro il 2021, avesse maturato anzianità contributiva utile inferiore ai 18 anni alla data del 31.12.1995.

Questa interpretazione, trova conferma esplicita nel Dossier dei Profili Finanziari tracciati dalla Camera dove, nell’indicare i criteri per quantificare gli oneri derivanti dall’applicazione normativa, si afferma testualmente che : “ è stato calcolato l’onere per le due categorie ( Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) relativo al decennio 2022/2031, considerando sia i pensionamenti dal 2022, sia l’onere relativo al personale cessato entro il 2021”.

Ne consegue, pertanto, che il personale della Polizia di Stato e quello della Penitenziaria, posto in quiescenza entro il 31.12.2021, con un’anzianità di servizio inferiore a 18 anni al 31/12/1995, avrà si diritto al ricalcolo della propria pensione in quota retributiva con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile prestato, ma ciò con decorrenza dal 1 gennaio 2022 e senza alcun diritto alla corresponsione di arretrati.

TERMINI E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO

Si ribadisce, infatti, che il riconoscimento al personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria del diritto al ricalcolo della pensione in quota retributiva, decorre dal 1° gennaio 2022, per cui non è prevista alcuna corresponsione di arretrati, se non quelli che verranno a maturare fra la data di decorrenza (1.1.2022) ed il mese anteriore alla riliquidazione e pagamento della pensione ricalcolata.

Inoltre, a differenza delle altre Categorie del Comparto (Marina, Aeronautica, Esercito, Carabinieri, Guardia di Finanza, con Vigili del Fuoco e Guardia Forestale ancora non riconosciuti formalmente) per le quali l’INPS ha stabilito che procederà d’Ufficio (Circolari 170 e 199/2021), nel caso di specie abbiamo ragione di ritenere che l’INPS non riterrà necessario dare corso a circolari attuative né tantomeno ad operare riesame amministrativo d’ufficio.

Poniamoci, pertanto in vigile attesa nei prossimi mesi al fine di verificare le iniziative dell’Ente Previdenziale, quindi, dinanzi all’eventuale sua inerzia, valutare l’opportunità per i beneficiari della Categoria di inoltrare apposita domanda all’INPS chiedendo l’applicazione del diritto con ricalcolo della pensione e corresponsione degli arretrati maturati dal 1.1.2022.

Si tratta di una attesa, sostanzialmente indolore e di mera cortesia, tesa a conoscere le determinazioni operative che l’Ente intenderà assumere in questi primi mesi, e ciò anche in considerazione del fatto che per il personale della Polizia di Stato e per quello della Penitenziaria non esistono problemi né di prescrizione dei ratei né di decadenza dal diritto.

Infatti, decorrendo il diritto all’applicazione della nuova aliquota del 2,44% dal 1 Gennaio 2022, la prescrizione quinquennale dei primi ratei relativi verrà a decorrere dal 1°gennaio 2027, mentre la decadenza del diritto al ricalcolo pensionistico (Che a nostro parere ma soprattutto per giurisprudenza granitica non sussiste) potrà essere eccepita dall’INPS solo dopo il 1° gennaio 2025.


Arezzo – 6 Gennaio 2022

Avv. Guido Chessa

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