RISCATTO DEI SERVIZI PRE-RUOLO EX ART. 5 COMMA 3 D. LGS 165/97 CONFERMA DELLA CORTE DEI CONTI UMBRIA

RISCATTO DEI SERVIZI PRE-RUOLO EX ART. 5 COMMA 3 D. LGS 165/97 CONFERMA DELLA CORTE DEI CONTI UMBRIA
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riscatto dei servizi pre-ruolo ex articolo 5 comma 3 decreto legislativo 165-97conferma della corte dei conti umbria


QUESTO ARTICOLO RIGUARDA TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO

Vigili del FuocoVV. F.
corpo firestadele dello StatoC.F.S.
carabinieriC.C.
guardia di finanzaG.D.F.
Esercito italianoE.I.
Marina militareM.M.
Aeronautica militareA.M.
Polizia di StatoP.S.
Polizia PenitenziariaP.P.

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria ha accolto il ricorso promosso da un Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in servizio, riconoscendo al militare il diritto di scegliere i periodi da ammettere a riscatto secondo il criterio cronologico ovvero in relazione al periodo temporale al quale essi si riferiscono e ciò al fine del futuro computo della pensione col sistema retributivo.

In particolare, il ricorrente ha chiesto di veder riconosciuto il diritto al riscatto di 1/5 del periodo prestato in qualità di Allievo Carabiniere svolto dal 7/10/82 al 23/04/83 pari a mesi 6 scomputando, ai fini pensionistici, le maggiorazioni dei periodi eccedenti il quinquennio maturate successivamente al 01.01.1998.

In buona sostanza l’anzianità di servizio maturata dal ricorrente al 31/12/1995 senza supervalutazione del periodo da allievo sarebbe pari a 17 anni, mesi 11 e giorni 23, mentre per effetto della supervalutazione del periodo da allievo, l’anzianità maturata al 31/12/1995 è pari ad anni 18 mesi 01 giorni 02 con ingresso nel sistema di calcolo retributivo della pensione.

La Corte con un lucido e sintetico iter motivazionale ha respinto l’interpretazione restrittiva dell’Inps, operata con la ormai nota circolare n. 119 del 18/12/2018, che non consentirebbe all’interessato di poter scegliere i periodi da ammettere a riscatto se, al momento della domanda, questi ha già maturato cinque anni di maggiorazioni (spesso attribuite d’ufficio, in modo automatico).

Il giudicante, nel solco della giurisprudenza ormai consolidata anche in Appello, ha ritenuto invece che per tali servizi, occorre fare riferimento soltanto al momento cronologico in cui è maturato il diritto alla maggiorazione e non certamente alla data di presentazione della domanda di riscatto ai fini pensionistici. In particolare la Corte ha così argomentato: “Va condivisa la prospettazione di parte ricorrente, ove ritiene che, sorgendo il diritto alla maggiorazione al verificarsi del fatto costitutivo, esso non può venire meno per l’aver l’Amministrazione – prima che l’iscritto presentasse la domanda di riscatto – già riconosciutogli cinque anni di servizi maggiorabili, individuati come limite massimo dalla normativa; fermo restando che, nella fattispecie qui in esame, la domanda non è volta a superare detto limite, chiedendo espressamente il ricorrente lo scomputo, a fini pensionistici, dei periodi già riconosciuti per la parte eccedente i cinque anni. Va quindi riconosciuto il diritto ad ottenere il riscatto delle maggiorazioni relative ai periodi pre-ruolo.”.

Si ribadisce dunque il principio applicativo, innovativo rispetto alle tesi dell’INPS, in base al quale il militare ha diritto al pieno riconoscimento delle maggiorazioni previste per i periodi di servizio prestati anteriormente al 1998 con l’eventuale scomputo di quelle maturate successivamente a tale data e già valutate d’ufficio, in modo tale da non superare il limite invalicabile dei 5 anni previsto dal legislatore all’art. 7 comma 3 del d. lgs 165/97.

La sentenza della Corte dei Conti conclude la propria disamina statuendo che:“Per quanto esposto, va accolto il ricorso e quindi accertato il diritto del ricorrente alla riscattabilità (e quindi alla maggiorazione) del quinto del periodo di servizio militare prestato quale allievo carabiniere dal 7 ottobre 1982 al 23 aprile 1983, ai sensi del d. lgs. n. 165/1997 articolo 5 comma 3 e art. 7 comma 3, scomputando, ai fini pensionistici, le maggiorazioni dei periodi eccedenti il quinquennio maturate successivamente al 1° gennaio 1998 e già riconosciuti, come espressamente richiesto dal ricorrente.”

Alla luce dei confortanti precedenti giurisprudenziali di cui sopra riferito, si invita il personale in servizio, prossimo al pensionamento, a proporre domanda di riscatto di 1/5 del periodo pre-ruolo. Quanto ai pensionati che ci seguono e che si trovino con una domanda di riscatto già respinta dall’Inps, il consiglio è di contattarci per valutare ogni opportuna azione legale innanzi alla Corte dei Conti competente.

La Sentenza della Corte dei Conti della Regione Umbria

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Arezzo – 1 Dicembre 2022

Avv. Chiara Chessa

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