Consiglio di Stato: ancora un sì ai 6 scatti sull’indennità di buonuscita

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6 SCATTI SUL TFS: ancora un si ai 6 scatti sull’indennità di buonuscita


QUESTO ARTICOLO RIGUARDA IL PERSONALE POLIZIA di STATO, CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA e POLIZIA PENITENZIARIA

Polizia di StatoP.S.
carabinieriCC.
guardia di finanzaG.D.F.
Polizia PenitenziariaP.P.

In anticipo rispetto a quanto avevamo ipotizzato nel nostro articolo dello scorso 14 Marzo 2023, è già arrivata la prima delle sentenze di appello attese dal nostro Studio Legale sul tema dell’applicabilità dei sei scatti al TFS per gli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento militare, cessati dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 di contributi.

Con la sentenza n. 2875/2023 la Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza n. 156/2022 resa dal TAR del Friuli Venezia Giulia e con cui era già stato riconosciuto il diritto all’applicazione dei 6 scatti ad un nostro assistito ex appartenente alla Guardia di Finanza.

Nella propria decisione il Consiglio di Stato ha osservato come “Le questioni sottoposte all’esame del Collegio sono già state oggetto di scrutinio da parte del giudice amministrativo, ai cui principi si intende fare integrale riferimento ex art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. (cfr. C.G.A.R.S. 9 marzo 2023, n. 209, e le altre ivi richiamate)”, rinviando dunque ai contenuti della più recente sentenza resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e le altre ivi richiamate, tra cui la prima sentenza che ha riguardato proprio un altro nostro assistito, senza tuttavia rinunciare a offrire una motivazione espressa sugli aspetti più dibattuti tra le parti in giudizio.

La sentenza ripercorre il quadro normativo attualmente vigente, respingendo le affermazioni dell’INPS circa l’applicabilità in materia della diversa disciplina di cui all’art. 1 comma 15bis del D. L 379/1987. Accogliendo le argomentazioni espresse dal nostro Studio Legale, il Consiglio di Stato ha escluso “che l’abrogazione di una disposizione che ne novella una precedente, faccia rivivere quest’ultima nella sua versione originaria. Pertanto, «si deve ritenere che il c.o.m., nell’abrogare l’art. 11 legge n.231/1990, abbia inteso abrogare anche l’art. 1 comma 15-bis d.l. n. 379/1987. Sicché non è più in vigore la norma contenuta nell’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, che limita l’applicazione dell’istituto de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a N. 04441/2022 REG.RIC. domanda. La reviviscenza infatti, richiamata dalla difesa dell’Inps a proposito della norma contenuta nell’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, in base alla quale una norma cronologicamente abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell’atto che ne ha determinato l’abrogazione, è istituto di carattere eccezionale» (v. ancora C.G.A.R.S., n. 209/2023). Secondo l’orientamento maggioritario la vigenza di una regolamentazione espressa da un atto normativo è fattore sufficiente a escludere, quantomeno per incompatibilità, che possa esserci spazio per il ripristino della normativa precedente sulla stessa materia, poiché in base al criterio cronologico l’interprete dovrà preferire sempre la norma più recente e, di conseguenza, considerare abrogata quella più antica. Anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del 2012 ha aderito a tale risalente orientamento maggioritario, anche dei giudici di legittimità, ammettendo eccezionalmente la reviviscenza quando essa sia desumibile da una volontà certa e indiscutibile del legislatore, come nel caso di doppia mera abrogazione, non ravvisabile nella fattispecie in controversia.”

Fatta tale premessa i Giudici di Palazzo Spada affermano l’applicabilità nel caso di specie dell’art. 6bis del d.l. n. 387/1987 in ragione del rinvio fatto dall’art. 1911 C.O.M. a tale norma: “il richiamo contenuto nell’art. 1911 determina quanto meno l’assunzione che il trattamento di fine rapporto comprenda, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare la disciplina (dell’indennità di buonuscita) recata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.”

Alla tesi dell’INPS secondo cui i 6 scatti sul TFS opererebbero solo per il personale che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età per inabilità o decesso, il Collegio replica osservando che il comma 2 dell’art. 6bis D. L 387/1987 “estende l’attribuzione dei sei scatti «al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile», con la precisazione che «la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque annidi servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990».

Il giudice di appello si esprime poi in merito all’asserita erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure non valuta la circostanza che la domanda di collocamento in quiescenza fosse stata proposta dal nostro assistito oltre il termine del 30 giugno stabilito dallo stesso articolo 6bis d.l. 387/1987. Pronunciandosi sulla natura ordinatoria o decadenziale di tale termine, “Il Collegio ritiene l’assunto infondato, sia perché il termine previsto non è espressamente indicato come decadenziale, sia per ragioni sistematiche. La norma, infatti, va letta all’interno del contesto in cui è inserita e, in particolare, in relazione al disposto del successivo comma 3, che recita: «I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda […]». Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo, costituendo piuttosto un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo.”.

Nella parte finale della sentenza il Collegio esamina il più controverso motivo di appello proposto dall’INPS concernente la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della normativa, alla luce dell’art 81 della Costituzione in tema di vincolo di bilancio. I Giudici di Palazzo Spada affermano a chiare lettere che: “A fronte di un’espressa e chiara previsione di legge quale quella sopra richiamata, per come (ri)collocata nel contesto, anche evolutivo, della materia, non può essere utilizzata l’attività interpretativa, anche se asseritamente costituzionalmente orientata, al fine di attribuire alla medesima un contenuto opposto a quello fatto palese dalle parole. […] Atteso infatti che, per quanto sopra ricostruito in dettaglio, è lo stesso contenuto dell’art. 6-bis del d.l. n.387/1987 ad essere applicabile al caso di specie, non può affermarsi che si sia di fronte ad una sua interpretazione estensiva in contrasto con l’art. 81 della Costituzione. Ciò anche considerando il principio di discrezionalità del legislatore nella determinazione dell’ammontare delle prestazioni sociali, che consente di “aggredirne” la scelta sulla base del solo canone dell’irragionevolezza, rispetto al quale non sono stati dedotti argomenti a suffragio.”.

Vi invitiamo dunque a leggere la sentenza 2875/2023 qui di seguito pubblicata, ricordandovi che lo Studio Legale Associato C.B.C. è a disposizione di coloro che vorranno ottenere il riconoscimento dei 6 scatti stipendiali sul TFS e che potranno contattarci scrivendo una Mail all’indirizzo chessapensionimilitari@gmail.com.

La Sentenza del
CONSIGLIO DI STATO

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Arezzo – 21 Marzo 2023

Avv. Chiara Chessa e Avv. Eleonora Barbini

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