Un secondo si del Consiglio di Stato all’applicazione dei sei scatti sul TFS

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6 SCATTI SUL TFS: Un secondo sì del Consiglio di Stato all’applicazione dei sei scatti sul TFS


QUESTO ARTICOLO RIGUARDA IL PERSONALE POLIZIA di STATO, CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA e POLIZIA PENITENZIARIA

Polizia di StatoP.S.
carabinieriCC.
guardia di finanzaG.D.F.
Polizia PenitenziariaP.P.

Nella tarda mattinata di oggi è arrivata anche la seconda sentenza del Consiglio di Stato attesa dal nostro Studio Legale sul tema dell’applicabilità dei sei scatti al TFS per gli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile, cessati dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 di contributi.

Con la sentenza n. 2986/2023 la Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello promosso dal nostro studio avverso la sentenza n. 735/2022 resa dal TAR Toscana e con cui era già stato negato il diritto all’applicazione dei 6 scatti sul TFS ad un nostro assistito ex appartenente all’Arma dei Carabinieri.

La sentenza di primo grado pur accogliendo la tesi del nostro Studio secondo cui anche alle Forze di Polizia a ordinamento militare doveva essere applicato l’art. 6bis del D.L. 387/1987 in ragione del richiamo contenuto nell’art. 1911 del C.O.M., aveva respinto il ricorso poiché il militare non aveva proposto domanda di congedo entro il termine (giudicato perentorio) del 30 Giugno dell’anno in cui erano maturate le anzianità contributive (35 anni) e anagrafiche (55 anni di età) previste dalla norma in caso di congedo a domanda.

In continuità con quanto già statuito con la sentenza n. 2875/2023, i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che il suddetto termine non ha natura perentoria e dunque, il mancato rispetto dello stesso non comporta alcuna decadenza. In particolare il Giudice di appello afferma: “La inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6-bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, non sembra comportare alcuna conseguenza decadenziale. La ragione di tale statuizione si rinviene non solo nella mancata previsione espressa del termine del 30 giugno come termine decadenziale ma anche nella lettura della norma all’interno del contesto in cui è inserita e, in particolare, in relazione al disposto del comma successivo, il comma 3 dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Con esso si dispone che “I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda”. Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo. Il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo. Né può ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo.”

Anche con riguardo a tale importante arresto giurisprudenziale, vi invitiamo alla lettura della sentenza n. 2986/2023 qui di seguito pubblicata, ricordandovi che lo Studio Legale Associato C.B.C. è a vostra disposizione. Per info e chiarimenti scrivere all’indirizzo mail: chessapensionimilitari@gmail.com.

La Sentenza del
CONSIGLIO DI STATO

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Arezzo – 24 Marzo 2023

Avv. Chiara Chessa e Avv. Eleonora Barbini

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