Perequazione 2023/2024

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Perequazione 2023-2024


QUESTO ARTICOLO RIGUARDA TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO

Vigili del FuocoVV. F.
corpo firestadele dello StatoC.F.S.
carabinieriC.C.
guardia di finanzaG.D.F.
Esercito italianoE.I.
Marina militareM.M.
Aeronautica militareA.M.
Polizia di StatoP.S.
Polizia PenitenziariaP.P.

La perequazione delle pensioni per gli anni 2023-2024 è stata regolata dalla Legge di Bilancio 2023 approvata il 29 Dicembre 2022 che dispone:

Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell’85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS”.

Con il decreto del 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è stata determinata, in via provvisoria, in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio. Si rappresenta che secondo l’ISTAT l’inflazione nel 2022 è stata pari all’8,1%.

In ragione della differenza tra la rivalutazione provvisoria delle pensioni e il tasso di inflazione del 2022, con l’art. 1 del D.L. 145/2023 è stata disposta l’anticipazione del conguaglio al 1° Dicembre 2023. Il conguaglio pari allo 0,8%, necessario a recuperare l’inflazione effettiva del 2022 sulle pensioni, dovrebbe portare altresì il rimborso degli arretrati a decorrere da Gennaio a Novembre 2023.

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, in relazione all’anno 2023 sono state stabilite sei fasce di perequazione.


Da cellulare scorrere lateralmente la tabella
FASCE TRATTAMENTI DI PENSIONE
% INDICE DI PEREQUAZIONE DA ATTRIBUIRE
% DI INCREMENTO
PENSIONE MENSILE LORDA DA
PENSIONE MENSILE LORDA FINO A

Fino a 4 volte il Minimo

100%

8,1%

€ 525,38

€ 2.101,52

Oltre 4 volte il minimo e fino a 5 volte il minimo

85%

6,885%

€ 2.101,53

€ 2.626,90

Oltre 5 volte il minimo e fino a 6 volte il minimo

53%

4,293%

€ 2.626,91

€ 3.152,28

Oltre 6 e fino a 8 volte il minimo

47%

3,807%

€ 3.152,29

€ 4.203,04

Oltre 8 e fino a 10 volte il minimo

37%

2,997%

€ 4.203,05

€ 5.253,80

Oltre 10 volte il minimo

32%

2,592%

€ 5.253,81


Per effetto della Legge di Bilancio 2023, pertanto, solo coloro che hanno una pensione fino a € 2.101,52, ovvero fino a 4 volte il trattamento minimo beneficiano dell’indice di perequazione massimo pari al 8,1%.

A tutti gli altri trattamenti pensionistici è riconosciuto un aumento perequativo inversamente proporzionale all’importo dello stesso: maggiore è l’ammontare della pensione minore è l’aumento perequativo riconosciuto, come meglio specificato nella tabella sopra riportata.

Coloro che hanno una pensione da € 2.101,53 a salire, hanno quindi riconosciuto un aumento inferiore al tasso di inflazione, con la conseguenza che tali pensioni hanno un potere d’acquisto ridotto rispetto al crescente costo della vita.

Attualmente una pensione compresa tra € 2.101,53 ed € 2.626,90 gode di un aumento perequativo che oscilla tra € 144,69 ed € 180,86. Se fosse stato applicato un indice di perequazione del 8,1% l’aumento sarebbe oscillato tra circa € 170,22 ed € 212,77.

La perdita registrata dalle pensioni comprese tra € 2.101,53 ed € 2.626,90, è compresa tra € 25,53 ed € 31,91 mensili lorde circa.

La perdita registrata dalle pensioni comprese tra € 2.626,91 ed € 3.152,28 è compresa tra € 100,00 e € 120,00 mensili lorde circa.

La perdita registrata dalle pensioni comprese tra € 3.152,29 ed € 4.203,04 è compresa tra € 135,33 e € 180,44 mensili lorde circa.

La perdita registrata dalle pensioni comprese tra € 4.203,05 ed € 5.253,80 è compresa tra € 214,48 e € 268,00 mensili lorde circa.

La perdita registrata dalle pensioni da € 5.253,81 in poi è di circa € 289,37 mensili lorde.

Inoltre la mancata piena rivalutazione di tali trattamenti di pensione è destinata a produrre effetti che non sono limitati al biennio 2023-2024 ma che si stabilizzeranno negli anni futuri. Le successive perequazioni, infatti, partiranno dalla pensione incrementata secondo gli attuali criteri e non da quella che sarebbe spettata se, per tutti, fosse stato previsto un aumento perequativo del 8,1%.

Si rappresenta infine che, secondo quanto anticipato dal Sole 24ORE in data 10.11.2023, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nel 2024 sarà del 5,4%, rivalutazione che dovrebbe essere ufficializzata con un Decreto Ministeriale di prossima emanazione.

Per coloro che fossero interessati a tutelare i propri trattamenti pensionistici dal crescente aumento del costo della vita, il consiglio è quello di inviate una diffida all’INPS affinché questi ridetermini la rivalutazione automatica della pensione nella misura del 8,1%.

Tale richiesta non potrà essere accolta dall’INPS, stante il quadro normativo vigente, ma è indispensabile per promuovere ricorso davanti alla Corte dei Conti (per i pensionati del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico); in sede di ricorso sarà possibile sottoporre alla Corte dei Conti la questione di legittimità costituzionale dell’attuale normativa, affinché questa valutata la sua fondatezza, rimetta alla Corte Costituzionale ogni valutazione in merito.

Per maggiori informazioni, non esitate a contattarci.


Arezzo – 21 Novembre 2022

Avv. Eleonora Barbini e Avv. Chiara Chessa

© Copyright "Studio Legale Associato C.B.C. di Chessa-Barbini-Chessa"

Per Informazioni e Ricorsi

Contattare Avvocato Guido Chessa
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