Doppio calcolo e indebito: quando l’INPS può procedere al recupero

Doppio calcolo e indebito: quando l’INPS può procedere al recupero
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Doppio calcolo e indebito: quando INPS può procedere al recupero


QUESTO ARTICOLO RIGUARDA TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO

Vigili del FuocoVV. F.
corpo firestadele dello StatoC.F.S.
carabinieriC.C.
guardia di finanzaG.D.F.
Esercito italianoE.I.
Marina militareM.M.
Aeronautica militareA.M.
Polizia di StatoP.S.
Polizia PenitenziariaP.P.

Il doppio calcolo

L’INPS, in attuazione dell’art. 1 comma 707 L. 190/2014, provvede al ricalcolo delle pensioni liquidate in favore di coloro che al 31.12.1995 avevano una anzianità di servizio pari o superiore a 18 anni e che siano stati posti in quiescenza a decorrere dal Gennaio 2012.

L’art. 1, comma 707, stabilisce che l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell’art. 24, comma 2, del D. L. 201/2011.

La finalità della norma è quella di evitare che i trattamenti pensionistici risultino superiori a quelli che sarebbero spettati in base al sistema previgente, cumulando i benefici del trattamento retributivo fino al 2011 con i contributi maturati a partire da Gennaio 2012.

In forza di tale norma l’INPS calcola la pensione sia con i criteri vigenti a partire dal 1° Gennaio 2012 (sistema retributivo fino al 31.12.2011+ quota contributiva per le anzianità di servizio dal 1.1.2012 alla data di congedo – “sistema pro-rata contributivo”) che con il sistema interamente retributivo, applicando la pensione di importo minore.


L’indebito accertato in sede di attribuzione
del trattamento di pensione definitiva

Per coloro che hanno avuto la liquidazione della pensione provvisoria sulla base del sistema “pro-rata contributivo” (retributivo fino al 31.12.2011 + quota contributiva per le anzianità di servizio dal 1.1.2012 alla data di congedo), l’INPS è tenuta a fare il doppio calcolo sopra descritto riliquidando la pensione nel minore importo (in tal senso Circ. INPS 71 del 10/04/2015).

In conseguenza di ciò, vari pensionati, a distanza di anni dalla data di quiescenza, si vedono riliquidare al ribasso la pensione e sono soggetti a recuperi dell’indebito pensionistico in sede di attribuzione del trattamento di pensione definitiva, con la richiesta di restituzione delle somme che sono state percepite in eccesso sulla base della pensione provvisoria.

Talvolta il meccanismo del doppio calcolo viene applicato dall’INPS al momento della liquidazione della pensione privilegiata con la conseguenza che le aspettative correlate a tale riconoscimento sono in parte deluse dagli effetti dell’applicazione dell’art. 1 comma 707 L. 190/2014.


Limiti entro cui l’INPS può procedere al recupero dell’indebito

Se la riliquidazione al ribasso della pensione in applicazione dell’art. 1 comma 707 della L. 190/2014 è legittima (purché esente da errori di calcolo che talvolta si verificano), può accadere che il recupero degli arretrati indebitamente versati al pensionato, avvenga oltre limiti temporali accettabili.

In tali circostanze, con una recente pronuncia, la giurisprudenza è arrivata a escludere la ripetibilità dell’indebito affermandone l’illegittimità, in ragione sia dell’assenza di dolo nel pensionato, sia dell’ingenerarsi di un legittimo affidamento correlato al lungo periodo di tempo trascorso dalla liquidazione della pensione provvisoria, senza che l’Istituto avesse provveduto medio-tempore alla comunicazione del nuovo trattamento spettante e al relativo recupero (nel caso esaminato dalla Corte la richiesta di restituzione dell’indebito era intervenuta dopo oltre 6 anni dalla liquidazione provvisoria della pensione).

Pertanto, in assenza di dolo del pensionato, quando il tempo intercorso tra la determina di pensione provvisoria (calcolata con sistema “pro-rata contributivo”) e la determina definitiva di pensione (adottata con l’applicazione del meccanismo del doppio calcolo), sia tale da far maturare il legittimo affidamento del pensionato nella stabilità del proprio trattamento di pensione, l’INPS non può procedere alla ripetizione dell’indebito.


Problemi segnalati dai nostri assistiti

Si sono rivolti al nostro studio vari pensionati che, all’esito dell’applicazione dell’art. 1 comma 707 L. 190/2014, hanno ricevuto raccomandata a/r dall’INPS con richiesta di restituzione di importi di entità variabili – dal migliaio di euro alle decine di migliaia di euro – e con la comunicazione che le somme indebitamente erogate in eccesso sarebbero state recuperate con trattenute mensili sulla pensione.

In altri casi il pensionato ha avuto contezza dell’applicazione del doppio calcolo solo con la determina di pensione privilegiata: in tale circostanza gli arretrati correlati all’indebito sono stati portati in compensazione con quanto dovuto a titolo di arretrati per la pensione privilegiata.

In entrambe le situazioni sopra descritte è opportuna una tempestiva disamina dell’operato dell’Ente: solo l’attento esame del caso concreto può consentire di verificare se sussistano i presupposti per resistere in sede giudiziale alla richiesta di restituzione dell’indebito pensionistico.

Coloro che sono andati in pensione dopo il 31.12.2011 con una anzianità di servizio al 31.12.1995 pari o superiore a 18 anni e nei confronti dei quali l’INPS ha avviato il recupero dell’indebito, con le modalità sopra descritte, possono contattare lo Studio Legale Associato C.B.C. per una qualificata assistenza e consulenza.


Arezzo – 17 Marzo 2022

Avv. Eleonora Barbini

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