Il Punto sul Moltiplicatore

Il Punto sul Moltiplicatore
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Ausiliaria e Beneficio compensativo

 
Art. 3 co. 7° D. Lgs. 165/1997
“Ci attende una lunga battaglia ermeneutica”
 

Le tematiche interpretative che investono l’applicazione dell’art. 3 co.7° D.Lgs.165/97, già trattate in sede divulgativa (Vedi antecedenti su www.anpsarezzo.it) hanno ormai tracciato, in ossequio al principio del libero convincimento del giudicante, due significativi orientamenti opposti in seno alle Corti territoriali.
In particolare si rileva come dalla fine del 2017 sino al luglio del 2018,si siano pronunziate in termini favorevoli all’applicazione del moltiplicatore le Corti dei Conti Regionali dell’Abruzzo, del Molise, della Toscana, dellaSardegna, del Lazio e del Piemonte, mentre sono risultate contrarie al suo riconoscimento le Corti dei Conti Regionali del Veneto, della Liguria, del Friuli Venezia Giulia e della Puglia: infine, si sono registrate decisioni contrastanti, cioè sentenze di accoglimento e sentenze di rigetto, all’interno delle stesse Sezioni Giurisdizionali Regionali della Calabria, della Lombardia e dell’Emilia Romagna.
Nulla vieta comunque che i numerosi giudizi incardinati e da celebrare sino alla fine del corrente anno e nei primi mesi del 2019 non vadano ad implementare il numero delle Corti Regionali che hanno già evidenziato contrasti interpretativi interni, e ciò sulla scorta della considerazione che molti giudici monocratici, nella loro discrezionalità interpretativa, ancora non si sono espressi sulla vexata quaestio.
Riguardo, poi, alle sentenze favorevoli già pronunziate, solo alcune(Abruzzo del 2012 e del 2017, e due della Sardegna del 2017) risultano definitivamente passate in giudicato ed eseguite o in corso di esecuzione,mentre a partire dalla Sentenza nr. 53/2017 del Molise, l’INPS (in questo caso assieme al Min. Difesa) ha interposto appello innanzi alle Sezioni Centrali della Corte dei Conti. La Seconda Sezione Giurisdizionale,assegnataria della causa, ha già statuito con Ordinanza 25/2018 del 5.6.2018 per la sospensiva della provvisoria esecutività del titolo ed ha rinviato la discussione del merito all’Udienza del 2 aprile 2019.
Alla luce delle evenienze descritte, il contenzioso territoriale appare ormai destinato a trasferirsi progressivamente alle tre Sezioni Giurisdizionali della Corte Centrale d’Appello, dove stanno approdando sia gli ulteriori gravami dell’INPS in uno o meno con i vari Ministeri interessati che quelli dei pensionati, fra cui alcuni dei nostri, cui è stato respinto l’azionato diritto al riconoscimento dell’applicazione del moltiplicatore.
Nel panorama prefigurato, il conflitto interpretativo sull’art. 3 co.7° D.Lgs 165/1997, appare sempre meglio delineato nelle contrapposte scelte ermeneutiche, quella letterale estensiva posta a base del riconoscimento del diritto al beneficio e quella sistematico restrittiva eretta a fondamento delle decisioni di reiezione. In sostanza la giurisprudenza deve rispondere al quesito se con l’inciso “…… e per il personale che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere– o permanere – nella posizione di ausiliaria,….” ilLegislatore abbia inteso riconoscere ai militari riformati (che godono di un trattamento pensionistico in tutto o in parte contributivo)l’applicazione del moltiplicatore a prescindere dal mancato raggiungimento dell’età pensionabile (interpretazione letterale-estensiva) oppure, al contrario, se tale requisito anagrafico debba necessariamente intercorrere(interpretazione sistematico-restrittiva).
Abbiamo ritenuto e continueremo a sostenerlo in sede di gravame, che l’interpretazione sistematico restrittiva applicata da alcuni GUP a sostegno delle sentenze di reiezione, presenta le seguenti criticità:-

1) è in palese contrasto con una lettura letterale della norma;

2) Contempla sostanziali effetti caducatori della norma stessa;

3) Si fonda sulla comparazione fra il beneficio del moltiplicatore ed altri istituti giuridici (pensione privilegiata, pensione di inabilità) che adempiono a funzioni teleologiche diverse e fra loro non omogenee;

4) Non è prevista specificamente dal Legislatore la loro applicazione alternativa al moltiplicatore per cui non esistono preclusioni alla loro cumulabilità;

5) Infine, il pensionamento anticipato per riforma dovuta alla totale inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, quale fatto cogente estraneo alla volontà del soggetto, non costituisce affatto un “bonus” in quanto la pensione percepita viene calcolata secondo quanto maturato in termini contributivi.

Le doglianze ed i rilievi descritti, implementati dalle più recenti note interpretative sull’art. 1865 del COM e sull’art. 3 co.7° D.Lgs.165/1997 legate alla novella introdotta dal D.Lgs. 94/2017, radicati e sostenuti anche da una rigorosa analisi sistematica del regime pensionistico e dal richiamo alle relazioni parlamentari, si ritiene possano mantenere significativi spazi di accoglimento presso le Sezioni Centrali che verranno investite dell’onere interpretativo.
Non si esclude, comunque, che anche innanzi alle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti in Appello vengano a riproporsi i due orientamenti interpretativi sopra descritti, per cui inevitabile si imporrebbe il rinvio alla Corte Centrale a Sezioni Riunite per soddisfare le imprescindibili esigenze nomofilattiche.
Una volta fatto il punto della situazione giurisprudenziale all’Agosto del 2018 e descritti i futuri probabili scenari in cui verrà ad evolversi il contenzioso interpretativo che investe il moltiplicatore, non rimane che soffermarci su alcuni punti salienti che si ritengono rilevanti per gli interessati alla problematica.

A) Estensione della platea dei beneficiari

In primis va rilevato come una recente giurisprudenza delle Corti territoriali della Calabria e del Piemonte abbia ritenuto estesa l’applicazione del beneficio del moltiplicatore anche per i militari riformati – oggetto di trattamento pensionistico in tutto o in parte contributivo – collocati in pensione dopo la novella portata dal D.Lgs.94/2017 entrata in vigore il 7.7.2017 ed avente ad oggetto “ Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, ai sensi dell’art. 1 comma 5° secondo periodo, della Legge 31.12.2012 n. 244″.
Con il Decreto, infatti, il Legislatore è andato ad incidere sia sul testo dell’Art. 1865 del Codice Ordinamento Militare che sull’art. 3 co.7° del D.Lgs. 165/1997 apportando i seguenti emendamenti:
1°)La prima modifica ha riguardato la rubrica dell’articolo 1865 COM il cui testo originario “Trattamento di quiescenza del personale escluso dall’ausiliaria è stato sostituito dal seguente Trattamento di quiescenza del personale alternativo all’istituto dell’ausiliaria“.
2°) La seconda modifica (avvenuta con L’art. 10 comma 1° lett.aa) del D.Lgs.94/2017) ha investito sempre l’Art. 1865 del Codice dell’Ordinamento Militare che dall’originario contenuto normativo “Per il personale militare escluso dall’istituto dell’ausiliaria di cui all’art. 992 , si applica l’articolo 3, comma 7, del D. Lgs. 30 aprile 1997 n. 165“, risulta oggi così riformulato: Per il personale militare si applica l’ articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165 .
3°) Ed infine la terza modifica (sempre intercorsa con l’art. 10, co.2° del D. Lgs. 94/2017) ha emendato l’ultima parte dell’art. 3, comma7 del D. Lgs. 165/1997 che nella sua formulazione attuale dispone l’estensione del diritto di opzione tra moltiplicatore ed ausiliaria alleForze Armate con il seguente articolato : “ Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato.
Il riordino normativo descritto, cautelativamente interpretato da questo studio in termini restrittivi, cioè di inapplicabilità del moltiplicatore per i militari riformati dal 7.7.2017 che non avessero raggiunto i limiti di età per la pensione, è stato invece smentito da due recenti sentenze della Corte dei Conti della Regione Calabria e da quella del Piemonte. Si segnala, tuttavia un’ulteriore pronunzia dalla Corte Territoriale della Sardegna che pare confermare il nostro impianto interpretativo (Vedi antecedenti su www.anpsarezzo.it).
E se è vero che la Corte territoriale isolana è una delle più decise e convinte assertrici dell’applicabilità dell’art. 3 co.7° D.Lgs. 165/97 in favore dei militari riformati, per cui l’interpretazione estensiva delle norme sul riordino del 2017 si pone come fisiologica conseguenza giuridica di una omogenea attività ermeneutica, è vero anche che le argomentazioni addotte dal GUP nella parte motiva della statuizione richiamata, analizzando l’introdotta opzionabilità fra moltiplicatore ed ausiliaria in favore delle ForzeArmate, appare invece limitare tale beneficio per i militari riformati alla data del 6.7.2017.
In particolare si riporta un ampio estratto della motivazione resa dal GUP della C.Conti Regione Sardegna del 13.06.2018, con la quale accogliendo il ricorso per il riconoscimento dell’applicabilità dell’art. 3 D.Lgs.165/97 per un pensionato posto in quiescenza nel novembre 2016 così statuisce.-
Infine, ritiene questo Giudice che ulteriore conferma all’interpretazione data alle norme di riferimento, si tragga dalla modifica apportata dal D.lgs. n.94/2017, non solo all’art. 3 co.7° Dlgs. 165/1997, ma anche e soprattutto, al Codice dell’Ordinamento Militare (D.lgs. 15.03.2010 n.66). Difatti, per il periodo di vigenza anteriore alla modifica segnalata, l’art. 1865 (In vigore dal 9.10.2010 al 6 luglio 2017), aveva espressamente disposto che per il personale militare escluso dall’istituto dell’Ausiliaria di cui all’art. 992, si applica l’art.3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997 n.165 (la norma era intestata: Trattamento di quiescenza del personale escluso dall’ausiliaria). Le modifiche introdotte nel 2017, riguardate sotto l’aspetto dell’intitolazione della norma (trattamento di quiescenza del personale alternativo all’istituto dell’ausiliaria) sia nella parte dispositiva( per il personale militare si applica l’articolo 3 comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997 n.165), conducono alla conclusione che si sia estesa la facoltà, per i militari in possesso dei requisiti per accedere all’ausiliaria, di optare per il “montante”, ma che questo già aveva piena applicazione per i soggetti che dall’ausiliaria medesima erano esclusi.”
Rimane, dunque, ancora aperta la problematica dell’applicabilità del moltiplicatore ai riformati dopo il 6.7.2017, previsione che andrà costantemente monitorata e potrà trovare una chiara soluzione solo all’esito della decisione definitiva che verrà assunta in sede di gravame o dalle Sezioni Giurisdizionali della Corte Centrale d’Appello o dalle Sezioni Riunite.

B) Effetti giuridici delle decisioni giudiziarie

È notorio come le sentenze della Magistratura pensionistica, rispondendo ai principi generali del nostro sistema giuridico, producano i loro effetti esclusivamente fra le parti. Mentre le sentenze pronunciate dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite, a differenza delle Sentenze della Corte Costituzionale che hanno efficacia erga omnes,adempiono esclusivamente ad una funzione nomofilattica avente valenza di indirizzo interno all’Ordinamento Giudiziario. Cioè quella di assicurare, in presenza di contrasti ermeneutici nelle pronunzie giudiziarie, omogeneità ed unicità interpretativa alle norme giuridiche da applicare nei casi specifici.
Nel caso che ci investe, quindi, ove il risultato nomofilattico venisse a realizzarsi favorevolmente già in sede di Sezioni Giurisdizionali Centrali o innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, la definizione dei Giudizi Territoriali pendenti andrebbe a risolversi secondo l’indirizzo interpretativo consolidato (ove questo si realizzasse innanzi alle Corti Centrali) o secondo quello indicato in ultima battuta dalle Sezioni Riunite.
Quindi, una volta fissato in via definitiva l’orientamento interpretativo giurisprudenziale e se questo fosse favorevole all’interpretazione restrittiva-letterale dell’art. 3 co.7° D.Lgs. 165/97 prospettata, anche gli organismi amministrativi (INPS e Ministeri competenti) dovranno necessariamente adeguarsi, ma ciò potrà accadere solo a seguito di esplicita richiesta della parte interessata esclusa dall’applicazione del moltiplicatore, la quale dovrà prestare attenzione ai termini prescrizionali dei ratei nonché a quelli, di applicazione più dubbia, in materia decadenziale.

Considerazioni sulle posizioni personali.

Una volta fatto il punto sulla complessa situazione, non rimane che soffermarsi qui di seguito sulle posizioni personali per analizzarne i destini e per fornire alcuni suggerimenti ritenuti utili, tenendo ben presente che il riconoscimento dell’applicazione dell’art.3 co.7°D.Lgs. 165/1997, come sopra già evidenziato, potrà avvenire solo ed esclusivamente a domanda dell’interessato.

1°) Per i ricorsi pendenti in primo grado,

sarà necessario attendere le relative decisioni delle Corti Territoriali, quale primo step del percorso intrapreso, percorso che importerà necessariamente, sino a quando la giurisprudenza non si sarà pronunziata in modo uniforme, il trasferimento della tematica in sede di appello,

2°) Per i ricorsi in primo grado definiti con sentenza di accoglimento,

anche se la decisione è in corso di esecuzione da parte dell’INPS, in linea generale si ritiene opportuno procedere alla notifica della sentenza per fissare i termini brevi dell’appello (60 gg. a decorrere dalla notifica) onde abbreviare la formazione del giudicato o per costringere l’Ente all’eventuale impugnativa. Sembra che l’INPS sia ormai determinata ad impugnare tutte le sentenze di accoglimento (così si è espresso informalmente l’Ente per quanto riguarda le posizioni tutelate dal nostro studio) per ottenerne la sospensiva in via cautelare e la riforma della statuizione nel merito. Quindi, appare inevitabile la prosecuzione del giudizio in sede di gravame e la necessità di ivi costituirsi per resistere alle pretese di riforma trasferite dall’Ente innanzi alle Sezioni Giurisdizionali delle Corti Centrali.

3°) Per i ricorsi in primo grado definiti con sentenza di reiezione,

non rimane ai ricorrenti che la possibilità di ricorrere in appello per ottenere la riforma della statuizione nel merito con accoglimento del riconoscimento del moltiplicatore e salvaguardare così tutti i diritti agli arretrati ed alle rivalutazioni dal dì della domanda. In caso di rinunzia all’appello, invece, nell’ipotesi in cui l’applicazione del beneficio fosse successivamente riconosciuta nelle forme sopra descritte(Sezioni Giurisdizionali Centrali uniformi o Sezioni Riunite), si verrebbe a formare in danno del ricorrente il giudicato sulla sentenza di reiezione del diritto. In tale evenienza, il pensionato, pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale favorevole in sede nomofilattica, verrebbe a perdere ogni diritto al riconoscimento del moltiplicatore anche formulando una successiva nuova domanda. Anche perché le ipotesi di revocatoria, quelle di accoglimento in sede di autotutela amministrativa o di azione civile per indebito arricchimento, rimarrebbero iniziative con nulle o scarsissime possibilità di successo giuridico.

4°) Per i Militari riformati che hanno fatto Diffida o rimasti ad oggi inattivi

Per tutti i pensionati riformati, anche per quelli collocati in quiescenza dopo il 6.7.2017 (soggetti in parte o in toto al sistema contributivo) che non hanno avuto accesso per motivi psico-fisici all’ausiliaria, che ad oggi hanno inviato all’INPS il solo atto di diffida o che sono rimasti inattivi,si aprono diverse scelte operative.
In particolare chi ha già inviato la diffida all’INPS,ricevendone risposta negativa o silenzio rifiuto (Mancata risposta entro120 gg. dalla ricezione della diffida), può optare fra due strade :
a)ricorrere subito in via giudiziaria, incardinando il procedimento di primo grado,andando così incontro a quella che sarà la decisione nomofilattica (assunta dalle Sezioni della Corte Centrale o dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti) per chiederne l’applicazione, ove favorevole, al suo caso specifico e quindi passare alla fase esecutiva della sentenza;
b)rimanere in attesa che la giurisprudenza si esprima in maniera uniforme,per poi richiedere in via amministrativa all’INPS di ricalcolare la pensione come da diffida inviatale e quindi di procedere, in sede di autotutela, a riliquidare il dovuto compresi arretrati, interessi e rivalutazione, minacciando, in difetto, l’azione giudiziaria ormai definita in forma univoca dalla giurisprudenza.
Per chi, invece, ad oggi non ha ancora inviato l’atto di diffida all’INPS, è necessario che proceda nel seguente modo:
1)notificare quanto prima l’atto di Diffida all’Ente, rimanendo in attesa della risposta o del silenzio rigetto (120 gg.), per poi ricorrere subito,in via giudiziaria intraprendendo la via già descritta al capo a) che precede;
2) notificare quanto prima l’atto di Diffida all’INPS ed una volta perfezionatasi la notifica porsi in stato di vigile attesa per seguire le attività suggerite al capo b) sopra indicato, una volta che la giurisprudenza si sarà espressa in maniera uniforme e favorevole.
In tutte e quattro le ipotesi sopra indicate, la notifica dell’Atto di Diffida comporta l’interruzione della prescrizione sui ratei pensionistici,per cui il pensionato non solo rivendica il ricalcolo della pensione alla luce dell’applicabilità del moltiplicatore ma rivendica anche il diritto al pagamento di tutti i ratei pensionistici maturati sino al quinquennio antecedente alla data della notifica della Diffida.
Se la scelta del pensionato dovesse invece essere di carattere attendista (ipotesi sopra prevista al capo b) ed al nr. 2)), si suggerisce, in via prudenziale, di non protrarre l’attesa oltre i TRE ANNI dalla data di notifica della diffida all’INPS. Ciò onde evitare di favorire la formulazione da parte dell’Ente dell’eccezione di decadenza per mancato esercizio dell’azione giudiziaria nel triennio. Infatti,l’applicazione di tale istituto, per quanto ancora controversa ed il più delle volte respinta dai GUP, viene frequentemente sollevata dall’INPS nel corso dei giudizi attualmente promossi in primo grado, e sarà certamente il residuale ed unico cavallo di battaglia da contestare nel caso in cui dovesse affermarsi una giurisprudenza favorevole all’applicazione del moltiplicatore che costringerebbe l’Ente a dover ricalcolare e riliquidare le numerose pensioni dei richiedenti.

Arezzo – 1 Settembre 2018

Avv. Guido Chessa

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