Stop al Moltiplicatore-Sentenza procedurale delle Sezioni Riunite
Interventi inammissibili-Questione di Massima improcedibile

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Stop al Moltiplicatore-Sentenza procedurale delle Sezioni Riunite Interventi inammissibili-Questione di Massima improcedibil

Con la sentenza n. 13/2019/QM/Pre depositata il 6.5.2019 e notificataci ieri, che pubblichiamo integralmente, le Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale della Corte dei Conti, senza prendere posizione sulla vexata quaestio interpretativa dell’art. 3 comma 7° del D.Lgs. 165/1997, accogliendo due eccezioni sollevate dalla Procura Generale, hanno definito l’atteso giudizio in senso sostanzialmente favorevole alla tesi sostenuta dall’INPS.
Le Sezioni Riunite, infatti, richiamando le Sentenze 29 e 61/2019 e la Sentenza 31/2019, rispettivamente della II^ e della I^ Sezione Centrate di Appello, hanno ritenuto insussistente l’esistenza di un conflitto interpretativo orizzontale fra le Corti Centrali, per cui richiamandosi alla nomofilachia in quella sede venutasi a formare e con la quale si sarebbero composti quasi tutti i contrasti interpretativi presenti nei giudizi di primo grado (Per la verità ne rimarrebbero scoperti quelli del Nord Italia al 2018 affidati alla III^ Sezione di Appello che si è espressa solo nel cautelare ed il cui merito è stato discusso il 6 marzo u.s. da uno Studio Legale Romano), ha giudicato improcedibile il giudizio proposto al suo scrutinio.
A fronte di tale decisione, considerato l’orientamento assunto delle due Corti Centrali di Appello con le tre sentenze citate, ne consegue che potranno fruire dell’incremento pensionistico stabilito dall’art. 3 comma 7° D.Lgs. 165/97, solamente i pensionati che abbiano contratto patologie invalidanti successivamente al raggiungimento del requisito dell’età pensionabile o durante il periodo di ausiliaria.
Quindi, allo stato ed in attesa della decisione in materia da parte della III^ Sezione, viene giuridicamente esclusa, per tutti i nostri patrocinati, la possibilità di vedersi applicato il moltiplicatore stante la carenza del requisito anagrafico.
La decisione delle Sezioni Riunite, assunta esclusivamente in punto procedurale, ci lascia profondamente insoddisfatti, in quanto, non solo ha eluso in tal modo ogni risposta ai due punti salienti della nostra tesi interpretativa ( La presenza sistemica del comma 8° dell’art.3 e della normativa derogatoria dell’età per l’ingresso in ausiliaria presente nel C.O.M.), ma ha anche evitato di entrare nel merito del vaglio critico avanzato con la nostra comparsa di costituzione per intervento adesivo dipendente riguardo alla Sentenza nr. 31/2019 della I^ Sezione Centrale di Appello.
E ciò ha potuto fare, da una parte dichiarando improcedibile il giudizio innanzi a sé, stante l’interpretazione in via di definitivo consolidamento in sede di Appello, e dall’altra escludendoci dal giudizio dichiarando l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum da noi attivato.
Infatti, nel respingere i requisiti sostanziali evidenziati dal Terzo Interveniente e l’applicazione a suo carico del principio dello “stare decisis”, come sostenuto anche da autorevole Dottrina, la Corte Giudicante, si è riportata all’applicazione letterale della normativa procedurale del Codice di Giustizia Contabile. Ha così evidenziato come non risulti prevista dal Legislatore la figura dell’amicus curiae nel processo incardinato innanzi alle Sezioni Riunite, per cui non essendo noi parti nel processo di primo grado innanzi alla Corte dei Conti Regione Alto Adige/Sudtirol –Sede di Trento ci era inibita la partecipazione al giudizio de quo.
In pratica è stato pronunciato il principio che nel giudizio promosso dal Presidente ex art. 114 co.3° Codice di Giustizia Contabile per Questione di Massima innanzi alle Sezioni Riunite, possono partecipare solo le parti del procedimento stipite in cui la questione ha avuto scaturigine, con la conseguenza che l’intervento ad adiuvandum da parte di terzi, pur in presenza di un interesse sostanziale motivato (Come nel nostro caso) non è ammesso.
Con questa Sentenza delle SS.RR. della Corte Centrale, come già avevamo preannunziato nell’informare sull’esito dell’Udienza occorsa il 10 aprile 2019, si sono fissati due importanti principi procedurali su cui ci riserviamo di intrattenerci per eventuali ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni. Infatti, agli stessi, sono connessi interessanti sviluppi futuri che impongono una più attenta gestione nella promozione dei ricorsi pensionistici in modo tale da meglio tarare il contenzioso anche in funzione della proposizione delle Questioni di Massima.
Ai nostri combattenti, un abbraccio di cuore per aver intrapreso al nostro fianco una battaglia che meritava di essere combattuta sino all’ultimo respiro e di cui si attende l’ultimo responso.

Arezzo – 9 Maggio 2019

Avv. Guido Chessa

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