Articolo 54 – Per gli Under 15 si va alle Sezioni Riunite.
Udienza entro Luglio o Settembre???

Articolo 54 – Per gli Under 15 si va alle Sezioni Riunite.<br/>Udienza entro Luglio o Settembre???
No Comment

Articolo 54 - Per gli Under 15 si va alle Sezioni Riunite. Udienza entro Luglio o Settembre?

Negli articoli divulgativi pubblicati su questo Sito (4 e 6 Gennaio; 1° Febbraio; 12 Marzo e 15 maggio), si è previsto con sempre maggiore convinzione, dovuta ai contrasti orizzontali che via via maturavano fra le varie Sezioni di Appello e la Corte Siciliana, la necessità di un nuovo ricorso alle Sezioni Riunite per definire il coefficiente annuale da applicare al 31.12.1995 agli Under Quindici.

Infatti, pur avendo a base i principi ermeneutici della Sentenza 1/2021 delle SS.RR., per i militari soggetti all’applicazione del regime misto, andati in pensione con più di 20 anni di anzianità e che alla data del 31.12.1995 avevano maturato una anzianità di servizio utile inferiore ai 15 anni, si sono consolidati due contrastanti ed ormai inconciliabili orientamenti.

Da una parte, la Seconda Sezione e quella di Appello Siciliana, statuiscono per l’applicazione dell’aliquota annuale del 2,445%, mentre dall’altra, la Prima e la Terza Sezione assumono laconicamente l’inapplicabilità dell’aliquota del 44% prevista dall’art.54 senza fare alcun riferimento al coefficiente annuale da applicare.

Oggi, finalmente, la Terza Sezione Centrale in Appello, in riferimento a 4 cause discusse il 14 Maggio 2021, ha comunicato ai vari difensori il Deposito dell’Ordinanza N° 5/2021, avvenuto il 1° giugno, con la quale ha sollevato Questione di Massima innanzi alle SS.RR. con oggetto l’interpretazione dell’art. 54 e dell’aliquota annuale da applicarsi agli under quindici.

Con la Questione di Massima, la Terza Sezione della Corte Centrale chiede alle SS.RR.:- a) di statuire se la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art 1, comma 12 della L. 335/1995, in favore del personale militare o appartenente ai corpi militarizzati, cessato dal servizio con otre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali, vada calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente, per ogni anno utile, determinato dalle stesse SS.RR. nel 2,44 percento anche in favore di quei militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano una anzianità di servizio inferiore ai quindici anni; b) ovvero di statuire, ove ritenuto non applicabile il coefficiente dl 2,44 per cento, quale sia l’aliquota da applicare al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità che, alla data del 31.12.1995, vantava un’anzianità di servizio inferiore a quindici anni.”

Il quesito, che viene introdotto dai principi di diritto già affermati dalle SS.RR. quale tessuto di riferimento (no all’aliquota del 2,93, no all’aliquota del 2,33% e no a quella del 2,20%), appare chiaro e stringente in quanto non offre alternative al Supremo organo nomofilattico, il quale, in ipotesi di inapplicabilità del coefficiente annuale del 2,445%, dovrà indicare in alternativa quale sarà il nuovo coefficiente.

Su tali tematiche interpretative, il nostro Studio Legale ha preso posizione sin dal 4 gennaio del 2021 alla prima lettura della Sentenza nr. 1/2021 e sarà onorato di ribadirle ove fosse chiamato a far parte del collegio difensivo.

In questo momento, quindi, non rimane che ipotizzare quale sarà la tempistica della celebrazione del processo la cui Udienza di Discussione, nel rispetto degli incombenti di cui all’art. 115 cgc, potrebbe essere fissata, nel caso in cui il Presidente intendesse dare massima celerità al procedimento, entro la fine di Luglio oppure al massimo entro il mese di Settembre.

Certo è, che presto avremo una pronuncia definitiva sull’interpretazione dell’art. 54, e fatte salve questioni di costituzionalità, sempre possibili ma improbabili, si concluderà definitivamente il ciclo del contenzioso che ci ha visto appassionati e convinti partecipi di questo frammento di storia previdenziale.


Arezzo – 4 Giugno 2021

Avv. Guido Chessa

© Copyright "Studio Legale Associato C.B.C. di Chessa-Barbini-Chessa"

Per Informazioni e Ricorsi

Contattare Avvocato Guido Chessa
Viale Michelangelo, 26 52100 Arezzo
Telefono Segreteria: 371 18 91 856
Fax: 0575 35 49 91

chessapensionimilitari@gmail.com


Contatti:

Avvocato Guido Chessa

Avvocato Chiara Chessa

Avvocato Eleonora Barbini

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.