Articolo 54 – Under 15 alle Sezioni Riunite il 21 Luglio.
Noi presenti fra i Collegi Difensivi in campo

Articolo 54 – Under 15 alle Sezioni Riunite il 21 Luglio.<br/>Noi presenti fra i Collegi Difensivi in campo
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Articolo 54 - under 15 alle sezioni riunite il 21 luglio noi presenti fra i collegi difensivi in campo

Come previsto nel nostro recentissimo articolo del 4 giugno scorso, il Presidente della Corte dei Conti ha fissato con Decreto del 14 giugno all’Udienza del 21 Luglio h.10,00, la trattazione della Questione di Massima n° 734/SR/QM/SEZ, sollevata dalla Sezione III Giurisdizionale Centrale di Appello con Ordinanza n° 5/2021 del 1/06/2021.

Con Nuovo Decreto emesso il 16 giugno, inoltre, il Presidente ha ritenuto di fissare alla stessa data del 21 luglio ed agli stessi orari, una seconda Questione di Massima sollevata dalla Prima Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello con Ordinanza n° 25/2021 del 10 giugno scorso.-

Le Due Questioni di Massima, vertendo sostanzialmente, come vedremo, sullo stesso quesito, cioè “il coefficiente annuale da applicare in quota retributiva a quei militari/equiparati che, soggetti al sistema misto, al 31.12.1995 vantavano una anzianità di servizio inferiore ai 15 anni”, verranno certamente riunite in un unico procedimento al fine di trovare soluzione con l’indicazione di un unico principio di diritto.

Il nostro Studio Legale, memore della pregressa e felice collaborazione, sarà presente anche in questa occasione in quanto chiamato a formare il Collegio Difensivo con l’Avv.to Claudio Parisi, del Foro di Napoli e l’ Avv.to Claudio Buccoleri Mangiaracina del Foro di Palermo.

La formulazione dei quesiti posti con le due Questioni di Massima è la seguente:

Per la Terza Sezione Centrale :- A) di statuire se la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dall’art. 1, comma 12, della Legge 335/1995, in favore del personale militare o appartenente ai corpi militarizzati, cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali, vada calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 3.12.1995, con applicazione del relativo coefficiente, per ogni anno utile, determinato dalle stesse SS.RR. nel 2,44 per cento anche in favore di quei militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano una anzianità di servizio inferiore a quindici anni; B) ovvero di statuire, ove ritenuto non applicabile il coefficiente del 2,44 per cento, quale sia l’aliquota da applicare al personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità che, alla data del 31.12.1995, vantava una anzianità di servizio inferiore a quindici anni .”

Per la Prima Sezione Centrale :- “..se la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’art. 1 comma 12 Legge 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con una anzianità superiore a 20 anni e che al 31.12.1995 vantava una anzianità inferiore ai 15 anni, debba o meno essere calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

Su tali tematiche interpretative, conseguenti alla pubblicazione della Sentenza 1/2021 delle SS.RR. ed ad alcuni profili di cripticità che la stessa presentava, immediatamente, sia lo scrivente, su questo Sito web che il collega Avv.to Parisi, attraverso i suoi profili social, hanno espresso il parere che il coefficiente del 2,445% andava applicato al personale militare in quiescenza che al 31.12.1995 avevano maturato una anzianità utile inferiore ai 18 anni, e ciò senza porre alcuna distinzione fra gli Under e gli Over 15.

Invece, negli ormai noti contrasti giurisprudenziali, la trattazione delle questioni di massima sopra descritte, costituiranno, con l’Udienza del prossimo 21 luglio, un vero e proprio “redde rationem” che porterà alla composizione di ogni divergenza interpretativa sull’ormai famigerato art. 54.

Nella circostanza noi sosterremo le nostre tesi interpretative sia nella memoria di costituzione che nella discussione orale, e ciò nella convinzione che non sussistano spazi ermeneutici tali da giustificare una possibile affermazione di applicabilità del coefficiente del 2,20%.

E tale assunto, fatto proprio dalla Seconda Sezione Centrale di Appello e dalla Corte dei Conti in Appello della Sicilia, si ritiene che trovi sostegno non solo dall’espressa esclusione resa dalle SS.RR. nella sentenza 1/2021, ma anche dalla narrativa motivazionale espressa dalla stessa Terza Sezione Centrale a sostegno del quesito posto nella questione di massima.

Comunque, la lunga esperienza sul campo e la complessità della materia, nello sconsigliarci facili entusiasmi, ci spingono verso una sana e prudente cautela che dovrà essere accompagnata da massimo vigile impegno. Anche perché, fra le pieghe delle motivazioni addotte a sostegno del quesito formulato dalla Prima Sezione Centrale di Appello, hanno fatto nuovamente capolino, seppur in forma solo incidentale, le note esigenze di Bilancio dell’INPS, le quali vengono velatamente riproposte quale conseguenza logica e fisiologicamente scontata in ipotesi di adeguamento del coefficiente.

Noi, come sempre, saremo della partita.


Arezzo – 18 Giugno 2021

Avv. Guido Chessa

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