DOPPIO CALCOLO E BENEFICIO DEL MOLTIPLICATORE.
A CHI GIOVA?

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doppio calcolo e beneficio del moltiplicatore. a chi giova


QUESTO ARTICOLO RIGUARDA IL PERSONALE ESERCITO, MARINA, AERONAUTICA, CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA DI STATO e POLIZIA PENITENZIARIA

Esercito italianoE.I.
Marina militareM.M.
Aeronautica militareA.M.
carabinieriC.C.
guardia di finanzaG.D.F.
Polizia di StatoP.S.
Polizia PenitenziariaP.P.

SONO ESCLUSI

Vigili del FuocoVV. F.
corpo firestadele dello StatoC.F.S.

Il personale che al 31.12.1995, vantava un’anzianità contributiva maggiore a 18 anni (servizio + maggiorazioni), si è trovato ad andare in pensione con il sistema retributivo c.d “puro “ fino al 31.12.2011 ovvero con il calcolo retributivo suddiviso in due quote:

  1. la quota “A“, per il periodo andante dall’arruolamento fino al 31.12.1992, calcolata percentualmente sull’ultimo stipendio in godimento;

  2. la quota “B“, dal 01.01.1993 al 31.12.2011, calcolata percentualmente sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi 10 anni.

Successivamente, dal 01.01.2012, con l’entrata in vigore della legge Fornero, i periodi successivi a detta data vengono liquidati con il metodo contributivo pro rata, aggiungendo quindi alla quota A +B anche una quota “C“ calcolata con il metodo contributivo.

Tuttavia effetto non considerato del “ nuovo contributivo per tutti dal 1.1.2012” e certamente non voluto dal legislatore è stato quello di avvantaggiare coloro che alla data del 31 dicembre 2011, erano già in possesso di 40 anni di anzianità contributiva.

Accortosi dell’effetto distorsivo introdotto, ovvero che i coefficienti di trasformazione, utilizzati per il calcolo della pensione contributiva, avrebbero avvantaggiato particolarmente i lavoratori trattenutesi oltre il limite della vecchiaia (67 anni), con l’art. 1 –comma 707- della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) il legislatore, è corso ai ripari, ha stabilito peraltro retroattivamente, che per il calcolo delle pensioni dei pubblici dipendenti con anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, doveva essere eseguito un doppio calcolo mettendo in pagamento l’importo più basso dal confronto dei due sistemi di calcolo pre e post Fornero.

L’INPS, a seguito di tale norma, con circ. n. 74 in data 10.04.2018, ha diramato le disposizioni applicative precisando che, esclusivamente per il personale avente alla data del 31.12.1995 un’anzianità contributiva maggiore a 18 anni e posto in quiescenza (in ausiliaria o riserva) successivamente al 01.01.2012, si debba provvedere al doppio calcolo del trattamento pensionistico.

Al riguardo ci siamo domandati in tutto questo come e se opera il beneficio del Moltiplicatore.

Come ben sapete il DLGS n.94/2017 relativo al riordino delle carriere del personale militare, ha esteso l’istituto del “moltiplicatore”, precedentemente previsto per le sole Forze di Polizia, anche al personale delle FFAA in alternativa all’ausiliaria.

Seppur l’art 3 comma 7 del DLGS 165/97 abbia riservato il diritto al moltiplicatore al solo personale con trattamento pensionistico in tutto od in parte liquidato con il sistema contributivo, e dunque al personale posto in quiescenza quantomeno con il sistema misto, in realtà oggi a godere del beneficio pare essere il personale di cui sopra ovvero collocato in ausiliaria e destinatario del calcolo pensionistico post Fornero.

Ma c’è un ma, l’incremento derivante dall’applicazione del moltiplicatore si aggiunge esclusivamente e soltanto alla parte contributiva della pensione e quindi, nel nostro caso solo alla quota C, farà dunque parte esclusivamente di uno soltanto dei due modelli di calcolo pensionistico elaborati dall’INPS, quello post Fornero comprendente la quota contributiva, ma NON verrà compreso nell’altro calcolo puramente retributivo.

Pertanto, se i militari posti in quiescenza dopo il 1.1.2012 hanno scelto il moltiplicatore al posto dell’ausiliaria, potrebbero, a seguito del doppio calcolo, vedersi in concreto vanificare l’incremento ipotizzato, perché l’INPS retroattivamente riliquiderà la pensione di importo minore che sarà senz’altro quella calcolata con il metodo retributivo puro, quella cioè sulla quale non è stato aggiunto il beneficio del moltiplicatore.

Nella predetta ipotesi l’interessato non godrà dei benefici dell’ausiliaria, per sua scelta, ma neanche di quelli derivanti dal moltiplicatore per l’applicazione del sistema del doppio calcolo.

E vi è di più, dal 1° gennaio 2019, con l’attuazione del nuovo programma “nuova Passweb”, l’Ente Previdenziale ha iniziato a riliquidare le pensioni con l’applicazione del citato doppio calcolo e sicuramente richiederà anche le somme percepite indebitamente dai pensionati. Infatti, non si può ignorare il fatto che l’attuazione in concreto del comma 707 della norma in questione causerà non pochi problemi soprattutto per gli ex appartenenti alle Forze di Polizia, ai quali, in pensione con il sistema contributivo pro rata, oltre alla quota di pensione contributiva, dal 1° gennaio 2012 fino alla cessazione dal servizio, è stato attribuito anche il beneficio previsto dall’art. 3 comma 7 del D. Lgs. 165/97 c. d. “moltiplicatore”. Per questo motivo gli interessati dovranno come sempre stare all’erta. Per ogni informazione utile in tema di indebito si rimanda alla lettura del nostro articolo “Indebito e Restituzioni all’Inps”.

Invece per il personale ancora in servizio ma prossimo alla quiescenza, che si trova al bivio dell’ opzione tra ausiliaria e moltiplicatore, per una scelta consapevole si invita a richiedere per tempo la valutazione della propria posizione.

* * *

Arezzo – 24 MARZO 2020

Avv. Chiara Chessa

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