Pensioni, Articolo 54 – La Circolare Inps n. 68/2022 per ex forestali e vigili del fuoco
Le risposte alle vostre domande

Pensioni, Articolo 54 – La Circolare Inps n. 68/2022 per ex forestali e vigili del fuoco<br/>Le risposte alle vostre domande
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ARTICOLO 54: domande risposte e circolare iNPS per VV.FF e Forestali


QUESTO ARTICOLO RIGUARDA IL PERSONALE DEI VVFF e CARABINIERI FORESTALI

VV. F.
C.F.S.

D. Quale personale è interessato al ricalcolo della pensione al 2,44% in virtù della circolare n. 68?

R. È interessato al ricalcolo solo il personale operativo dei vigili del fuoco (compreso quello appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva e aeronavigante) e per gli ex forestali (transitati nei V.FF e nell’Arma dei Carabinieri) sono interessati al ricalcolo rispettivamente i direttivi, i primi dirigenti, i dirigenti superiori, gli ispettori e i sovraintendenti, gli agenti e gli assistenti. Nei confronti del restante personale nulla è mutato e continua ad applicarsi l’art. 44 del dpr 1092/73 con le relative aliquote di rendimento previste.

D. Perché si è dovuto attendere così tanto per avere una circolare ad hoc anche per il personale operativo dei vigili del fuoco e per gli ex forestali?

R. La giurisprudenza del giudice delle pensioni in primo grado non era omogenea e si è dovuto attendere che il Giudice di Appello facesse chiarezza riconoscendo come pienamente in vigore l’art 61 del TU 1092/73 in combinato disposto con l’art 54. L’Inps si è poi correttamente adeguata prendendo atto della uniforme giurisprudenza di appello favorevole alle ragioni dei ricorrenti.

D. La riliquidazione avrà effetto anche sull’istituto dei 6 scatti ex art 4 del dlgs 165/97?

R. Si ma solo per gli ex Forestali, mentre per i Vigili del Fuoco si ricorda che il beneficio è stato esteso in loro favore solo in virtù della Legge Finanziaria n. 234/2021 art. 1 comma 98. La norma dispone che a decorrere dal 1/01/2022 sia estesa l’applicazione dell’istituto a detto personale sia ai fini della misura della pensione che della buonuscita e con precise modalità attuative. Sul punto seguiranno ulteriori istruzioni da parte dell’Inps.

D. Alla luce della circolare n. 68 dell’Inps cosa devo fare? Attendo la riliquidazione d’ufficio oppure mi preoccupo di inviare un sollecito alla sede Inps competente?

R. Il consiglio è quello di predisporre una richiesta on line tramite il proprio profilo personale MY Inps con accesso SPID, alla voce INPS Risponde e attendere riscontro dall’Istituto. In successiva battuta se si resta senza riscontro o con risposta non satisfattiva il suggerimento è quello di procedere con atto di diffida stragiudizale via pec in proprio o assistiti dal proprio legale di fiducia. L’importante è interrompere i termini di prescrizione quinquennale, in particolare per chi è ormai in pensione da tempo. Attendere la riliquidazione d’ufficio da parte dell’Inps significa rimettere nelle mani dell’Istituto il decorso del termine prescrizionale degli arretrati.

D. Prima delle Sentenze delle Sezioni Riunite avevo inviato la diffida con richiesta di ricalcolo al 44%, mi conviene proporre una nuova diffida stragiudiziale alla luce dell’aliquota individuata dalla sentenza delle Sezioni Riunite?

R. Si è opportuno reiterare la diffida chiedendo il ricalcolo con applicazione in quota retributiva dell’aliquota di rendimento annuale del 2,44%.

D. Il mio giudizio è pendente innanzi alla Corte dei Conti ma non è stata ancora fissata l’udienza di discussione, ho convenienza a proseguire nel ricorso?

R. Dipende da molteplici fattori e in primis dall’efficienza della singola Direzione Provinciale Inps competente alla riliquidazione. Infatti una volta depositato il ricorso, la segreteria della Corte dei Conti territorialmente competente chiede la trasmissione del fascicolo previdenziale del pensionato, pertanto la singola sede Inps interessata viene a conoscenza del contenzioso e può decidere di provvedere alla riliquidazione prima della ricezione della notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione della data d’udienza.

D. Se con giudizio pendente l’Inps provvede alla riliquidazione che cosa devo fare?

R. Avvisare subito lo Studio Legale che presta assistenza. Il nostro Studio Legale, nel caso in cui la corretta riliquidazione intervenga dopo il deposito del ricorso ma prima che sia fissata l’udienza, non procede all’adempimento della notifica all’Inps del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.

D. Il mio giudizio verrà discusso tra qualche mese ma sono già stato riliquidato al 2,44% che succede?

R. Deve avvisare tempestivamente il suo legale di fiducia. Il nostro Studio Legale, in tale situazione, provvede a dare atto dell’occorsa riliquidazione in suo favore con deposito di note scritte prima dell’udienza.

D. Il mio giudizio verrà discusso tra pochi giorni cosa succederà? Come si svolge l’udienza?

R. E’ opportuno il deposito di memorie scritte a mezzo pec presso la segreteria della Corte dei Conti 10 giorni prima della data dell’udienza, in particolare se il ricorso è stato promosso antecedentemente alle pronunce delle Sezioni Riunite e all’adozione della circolare. In tal caso sarà necessario formulare per iscritto nella memoria difensiva una richiesta di modifica della domanda introduttiva che preveda in via subordinata l’applicazione dell’aliquota del 2,44%, anche alla luce della nuova circolare n. 68/2022.

D. Ho ottenuto sentenza favorevole di primo grado al 2,44% quando e come verrò pagato da Inps?

R. L’Inps deve adeguarsi alla sentenza tra le parti e provvede in tal senso, in quanto provvisoriamente esecutiva, entro circa 120 giorni in via di adempimento spontaneo; tuttavia ogni Sede Provinciale ha le sue tempistiche. Allo stato suggeriamo di far effettuare la notifica della sentenza da parte del legale oppure di caricare personalmente la sentenza sul profilo My Inps on line alla voce Inps Risponde chiedendo le tempistiche di evasione della pratica di riliquidazione.

D. Ho subito il rigetto del mio ricorso di primo grado con il quale avevo richiesto il riconoscimento del mio diritto al ricalcolo della pensione. A seguito della circolare Inps n. 68 mi spetterà comunque il diritto al ricalcolo?

R. La circolare n. 68, come le precedenti circolari n. 107 e 199, parla chiaro: non verrà disposta alcuna riliquidazione in favore di chi ha sentenze che negano il diritto alla riliquidazione e che sono passate in giudicato. Pertanto chi ha ricevuto una sentenza di rigetto in primo grado per evitare di veder compromesso per il futuro il diritto al ricalcolo, dovrà proporre appello quanto prima.

D. Sono in fase di appello con udienza di discussione fissata a breve, avevo ottenuto sentenza favorevole al 44% dalla sezione territoriale della Corte dei Conti, cosa succederà al mio giudizio?

R. In situazioni analoghe il nostro Studio Legale in appello chiede la conferma della sentenza favorevole di primo grado e in via subordinata l’applicazione dell’aliquota del 2,44% annuo. Tuttavia stiamo riscontrando che alcune sedi Inps, seppur pendente il giudizio in appello procedono alla riliquidazione con applicazione dell’aliquota del 2,44%.

D. Sono in fase di appello con udienza di discussione fissata a breve, la sentenza di primo grado era negativa, cosa succederà al mio giudizio?

R. Nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia riconosciuto il diritto all’aliquota del 44%, nel giudizio di appello il nostro Studio domanda in via subordinata la riforma parziale della sentenza con applicazione dell’aliquota fissata dalle Sezioni Riunite. Qualora l’appello sia stato promosso dall’INPS, di norma tale richiesta subordinata viene fatta dall’ente.

La Circolare numero 68 del 14 06 2022

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Arezzo – 11 Luglio 2022

Avv. Chiara Chessa

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