26 - 08
2025
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QUESTO ARTICOLO RIGUARDA TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO
VV. F.
C.F.S.
C.C.
G.D.F.
E.I.
M.M.
A.M.
P.S.
P.P.Le controversie interpretative che hanno investito nel tempo l’applicazione dell’art. 5, comma 3 e dell’art. 7 del D. Lgs 165/1997 sono approdate innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede giurisdizionale.
Infatti, con l’ordinanza n. 2/A/2025 del 4 febbraio 2025, comunicata in pari data alla segreteria delle Sezioni Riunite ed iscritta al numero 858/SR/QM/SEZ, la Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, ai sensi degli artt. 11, co. 3, e 114, co. 1, c.g.c., ha deferito alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di due questioni di massima:
– se il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d. lgs. 165/97 sorga con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa (ossia lo svolgimento dell’attività pre-ruolo da valorizzare, mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sarebbero solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto) o se invece sorga con la proposizione della domanda di riscatto.
− se la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d. lgs 165/97 debba essere consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, facendo riferimento alla data di svolgimento dei periodi suddetti o se tale accesso è negato per i servizi operativi con percezione delle “relative indennità”, nonché per gli aumenti dei periodi di servizio comunque prestato, riscattati in parte a titolo oneroso, già valorizzati al momento della presentazione.
Le suddette questioni di massima sono state sollevate nel corso del giudizio di appello n. 6965/P promosso dall’INPS avanti alla Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, avverso la sentenza n. 156/2024, pubblicata il 24 aprile 2024, con la quale era stato accolto il ricorso del signor G. Z. e sancito il diritto di questi alla valutazione, a titolo oneroso ex art. 5, commi 3 e ss., del d.lgs. n. 165 del 1997 di una serie di periodi di servizio per un totale di mesi 20 e giorni 15, entro il limite dei cinque anni complessivi. La valorizzazione dei suddetti periodi avrebbe consentito al ricorrente vittorioso in primo grado di conseguire ulteriori 4 mesi di contribuzione al 31/12/1995: cumulando i 4 mesi di supervalutazione ai 17 anni, mesi 10, giorni 13 di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995, il signor G.Z. superava l’anzianità dei 18 anni al 31.12.1995 ottenendo così il ricalcolo e la riliquidazione del trattamento di quiescenza con il sistema retributivo, economicamente più vantaggioso per il pensionato.
Le Sezioni Riunite con la sentenza n. 8/2025/QM/SEZ pubblicata il 2/07/2025 hanno dato soluzione ai quesiti posti dalla Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, risolvendo ogni contrasto interpretativo sull’art. 5 comma 3 del D. Lgs 165/97 in favore del pensionato e stabilendo i seguenti principi di diritto:
– “il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e di poter esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d.lgs. 165/97 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della maggiorazione del periodo di servizio;
− la facoltà di riscatto ex art. 5 del d. lgs 165/97 dei “periodi di servizio comunque prestato” è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione;
− la valorizzazione dei periodi di servizio ex art. 7 del d. lgs 165/97 è consentita esclusivamente con riguardo ai “periodi di servizio con percezione delle relative indennità” a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, anche oltre il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione unicamente con riguardo ai periodi di servizio che si collocano cronologicamente totalmente prima della data dell’entrata in vigore del d.lgs 165/97, fermo restando il divieto di valorizzare periodi successivi a tale data.”
Alla luce di questo fondamentale contributo delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti si invita il personale prossimo alla pensione a verificare l’anzianità di servizio maturata e, qualora tale anzianità unita alla supervalutazione dei periodi di servizio comunque prestato consentisse di raggiungere l’anzianità di almeno 18 anni al 31.12.1995, proporre le relative domande ex art. 5 e 7 D. Lgs 165/1997, a titolo parzialmente oneroso, al fine di poter ottenere il ricalcolo della pensione con il sistema retributivo.
Il nostro Studio è come sempre a disposizione per chiarimenti, valutazioni e proiezioni.
La Sentenza delle Sezioni Riunite
Arezzo – 26 Agosto 2025
Avv. Chiara Chessa – Avv. Eleonora Barbini
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