Gli articoli più letti del 2025

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Ripercorriamo le principali tappe del 2025


QUESTO ARTICOLO RIGUARDA TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO

Vigili del FuocoVV. F.
corpo firestadele dello StatoC.F.S.
carabinieriC.C.
guardia di finanzaG.D.F.
Esercito italianoE.I.
Marina militareM.M.
Aeronautica militareA.M.
Polizia di StatoP.S.
Polizia PenitenziariaP.P.

1) Inclusione dei 6 scatti nel TFS personale cessato a domanda 55+35

La ormai nota iniziativa legale portata avanti dal nostro Studio Legale sin dal 2019 è rivolta al personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare cessato a domanda che non ha beneficiato dell’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo della buona uscita.

La vertenza, oltre a trovare supporto giuridico nel testo delle disposizioni normative di cui all’art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, è suffragata da consolidata e granitica giurisprudenza del giudice amministrativo di prime cure e dal Consiglio di Stato, nonchè dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, le cui sentenze hanno reiteratamente statuito per la spettanza del beneficio in parola, con il conseguente obbligo a carico dell’Inps di provvedere alla rideterminazione del TFS con inclusione del beneficio.

Il rilievo dell’INPS, secondo cui l’art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987 sarebbe applicabile al solo personale "cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto" – ad avviso del giudice amministrativo – contrasta con il secondo comma del medesimo DL, a mente del quale "le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile". Il ricorso riguarda il personale cessato a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

PRESCRIZIONE: Si ritiene opportuno segnalare che il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all’indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto ex articolo 20 del D.P.R. n. 1032/1973. Il termine quinquennale, salvo interruzioni, decorre dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (Cons. Stato Sez. VI, 10/08/2018, n. 4899).

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

La documentazione necessaria a promuovere il ricorso, da inviare allo Studio Legale Associato C.B.C. a mezzo posta e da anticipare via e-mail in pdf all’indirizzo chessapensionimilitari@gmail.com è la seguente:

1. Modello SM 5007 rilasciato dall’Inps all’atto o successivamente al pensionamento;

2. Prospetto di liquidazione del TFS;

3. Ultimo cedolino stipendiale prima del Congedo;

4. Eventuali ricevute/attestazioni di pagamento;

LEGGI

“6 scatti sul TFS ancora conferme dal Giudice Amministrativo” del 21/08/2025

I Giudici del TAR condannano l’Inps alla rifusione delle spese legali in favore dei nostri assistiti:

TAR Liguria sent. 1124/2025 del 13/10/2025

TAR Umbria sent. 866/2025 del 19/12/2025


2) La sentenza delle Sezioni Riunite sulla c.d. Supervalutazione di 1/5 del servizio prestato

La questione giuridica affrontata dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la sentenza n. 8/2025 riguarda il computo dei riscatti – gli anni di accademia, i corsi, i periodi pre-ruolo – e delle maggiorazioni per servizi operativi, navigazione e campagne svolte prima del 1998.

Si tratta certamente di una questione prevalentemente tecnica, ma in ogni questione tecnica si celano i diritti degli interessati. Infatti detti periodi, se adeguatamente valorizzati, vanno ad incidere sia quantitativamente sull’anzianità maturata determinando il regime pensionistico applicabile che sul quantum dell’assegno.

In questa chiave, è facile comprendere l’importanza della sentenza delle Sezioni Riunite che afferma con chiarezza che i riscatti e le maggiorazioni, se collocati cronologicamente prima del 31 dicembre 1995, possono far superare la soglia dei 18 anni di servizio utile con accesso al conseguente calcolo interamente retributivo della pensione. Il riscatto dunque può produrre effetti tangibili nei confronti di:

  • chi non aveva superato i 5 anni di maggiorazioni al 1° gennaio 1998 può ora vedere valorizzati integralmente i periodi riscattati prima di tale data;

  • chi ha già pagato riscatti potrà verificare se il beneficio è stato interamente riconosciuto e, in caso contrario, chiedere la riliquidazione;

  • chi è stato collocato in quiescenza o sta per esservi collocato con un’anzianità di servizio di oltre 17 anni ma non dei 18 anni al 31 dicembre 1995 potrà finalmente raggiungere la soglia utile per il regime retributivo.

Attenzione ai profili interpretativi: a nostro avviso in via prudenziale riteniamo che la sentenza 8/2025 QM non abbia effetto nei confronti di chi è ormai in pensione da tempo risalente e non ha mai proposto la domanda di riscatto/computo del periodo di servizio comunque prestato ex art 5 comma 3 del dlsg 165/97 perchè per i periodi di pre-ruolo la maggiorazione di 1/5 deve essere chiesta quando si è ancora in servizio o entro 3 mesi dalla sua cessazione (si veda l’art 147 dpr 1092/1973).

Invitiamo, chi ritiene di avere i requisiti, a consultare il nostro ufficio legale per una verifica previdenziale scrivendo all’indirizzo chessapensionimilitari@gmail.com

LEGGI

Articoli 5 e 7 del dlgs 165/1997: la sentenza delle Sezioni Riunite sulla c.d. Supervalutazione di 1/5 del servizio prestato del 26/08/2025.


3) Pensionati residenti all’Estero: torna la perequazione dal 2026

Con il blocco della perequazione automatica delle pensioni superiori al trattamento minimo degli italiani residenti all’estero contenuto nella Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2025 i nostri connazionali sono stati particolarmente penalizzati.

Il nostro Studio ha promosso ricorso innanzi alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio per un gruppo di pensionati residenti all’estero, sostenendo che il blocco degli aumenti delle loro pensioni è stato palesemente discriminatorio non sufficientemente motivato rispetto all’esiguità de risparmio economico e presenta numerosi profili di incostituzionalità (si pensi alle conseguenze economiche permanenti per i pensionati colpiti).

Nel 2026 invece i pensionati residenti all’estero con assegni superiori al trattamento minimo sono tornati a beneficiare della perequazione, infatti con la manovra 2026 ne è stata ripristinata l’indicizzazione.

LEGGI

Pensionati residenti all’Estero: il blocco straordinario della perequazione nel 2025


Arezzo – 4 Gennaio 2026

Avv. Chiara Chessa – Avv. Eleonora Barbini

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