Omessa valutazione dell’Indennità di aeronavigazione in pensione: rimedi

Omessa valutazione dell’Indennità di aeronavigazione in pensione: rimedi
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Indennità di Aeronavigazione


QUESTO ARTICOLO RIGUARDA TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO

carabinieriC.C.
guardia di finanzaG.D.F.
Esercito italianoE.I.
Marina militareM.M.
Aeronautica militareA.M.
Polizia di StatoP.S.

Nell’ambito della nostra attività di verifica dei trattamenti di pensione sempre più di frequente ci stiamo imbattendo nell’omessa valutazione dell’indennità di aeronavigazione o di volo con importanti conseguenze economiche sulla pensione.

L’indennità di aeronavigazione è un trattamento economico specifico per il personale militare e delle Forze di Polizia, riconosciuto per i rischi e le responsabilità legate all’impiego nel settore aereo. Essa è stata infatti concepita per compensare il rischio, i disagi e le responsabilità derivanti dal servizio come stabilito dall’art. 1 della legge 23 marzo 1983 n. 78.

L’indennità di aeronavigazione è disciplinata dagli articoli 5 e 6 della legge 78/1983 che definiscono e quantificano l’applicazione dell’indennità ai fini stipendiali. I beneficiari principali sono il personale dell’Esercito e della Marina con brevetto militare di pilota, assegnato a reparti di volo o organi di comando.

La norma che disciplina la pensionabilità di tale indennità e che dovrebbe trovare applicazione in sede di calcolo della pensione è costituita dall’art. 1869 del D. Lgs 66/2010 (C.O.M).

Dal tenore letterale del comma 8 della norma in parola, l’indennità di aeronavigazione costituisce una quota accessoria da includere nel calcolo della pensione, la cui pensionabilità è limitata all’80% della misura percepita in servizio.

Tuttavia come da noi riscontrato è molto difficile individuare se nel trattamento di pensione sia stato tenuto in debito conto anche di detta quota accessoria.

Spesso il personale che ha goduto in servizio di detta indennità, una volta posto in quiescenza non ne trova traccia in pensione.

Che fare allora?


  1. Adoperarsi per ottenere la documentazione necessaria ad una verifica e in particolare reperire:

    a) Foglio matricolare completo e aggiornato,

    b) Gli ultimi 3 cedolini stipendiali prima del congedo

    c) Specchio riepilogativo dei servizi resi- e ove possibile anche libretto dei lanci o di volo

    d) Modello SM 5007 rilasciato dall’Inps all’atto o successivamente al pensionamento

  2. Trasmettere una richiesta di verifica al nostro Studio con tutta la documentazione completa da trasmettere via e-mail in pdf all’indirizzo chessapensionimilitari@gmail.com

Sarà nostra cura procedere alla relativa verifica e quantificazione, nonché ad indicare i passaggi successivi da intraprendere con la propria ex amministrazione e con la sede Inps competente, previa indicazione dei costi relativi.


Arezzo – 8 Febbraio 2026

Avv. Chiara Chessa – Avv. Eleonora Barbini

© Copyright "Studio Legale Associato C.B.C. di Chessa-Barbini-Chessa"

Per Informazioni e Ricorsi

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Contatti:

Avvocato Chiara Chessa

Avvocato Eleonora Barbini

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