07 - 02
2026
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QUESTO ARTICOLO RIGUARDA TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO
VV. F.
C.F.S.
C.C.
G.D.F.
E.I.
M.M.
A.M.
P.S.
P.P.La problematica della RIA è estremamente complessa: la sentenza della Corte Costituzionale è infatti intervenuta in un lungo contenzioso le cui origini risalgono agli anni novanta.
Con il DPR 44/1990 art. 9, comma 4, venne recepito l’accordo sindacale del 26 settembre 1989 concernente il personale dei Ministeri e degli altri enti di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68
In particolare, l’art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 44 del 1990 aveva riconosciuto alcune maggiorazioni della RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità) solo in favore del personale che «alla data del 1° gennaio 1990» avesse «acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio» o che avesse maturato «detto quinquennio nell’arco della vigenza contrattuale». Nel successivo comma 5 era stato previsto il raddoppio o la quadruplicazione delle somme dovute a titolo di maggiorazione della RIA al personale che, «nell’arco della vigenza contrattuale», avesse maturato, rispettivamente, «dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni».
Nel periodo di transizione verso la privatizzazione dei contratti pubblici, venne emanato il D.L. 384/1992 che all’art. 7 comma 1 stabiliva: “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1gennaio 1994.”
Le amministrazioni interpretarono la norma sostenendo che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988 – 31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. In tal modo la RIA fu di fatto bloccata per altri 3 anni.
Molti dipendenti iniziarono a rivolgersi ai giudici e ottennero sentenze per loro favorevoli che statuivano il diritto al ricalcolo della RIA. Tra gli altri il Consiglio di Stato aveva chiaramente affermato che la proroga legislativa dell’efficacia del d.P.R. n. 44 del 1990 al triennio 1991-1993 (disposta dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito) avesse modificato anche il termine utile ai fini del calcolo delle anzianità di servizio necessarie alla maturazione di tali maggiorazioni. In forza di tali pronunce favorevoli ai dipendenti pubblici questi si erano visti riconoscere le maggiorazioni sulla base di anzianità di servizio maturate successivamente al 31 dicembre 1990 (tra le altre sentenze, si veda Consiglio di Stato, sezione quarta, 17 ottobre 2000, n. 5522).
Per porre fine al contenzioso il Governo con la Legge 388/2000 fece una interpretazione autentica dell’art. 7 comma 1 D.L. 384/1992 che riprendeva l’interpretazione fatta dalle amministrazioni e bocciata dai Giudici. Con l’art. 51, comma 3 della Legge n. 388/2000 3 venne infatti stabilito: “L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Con la sentenza n. 4/2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51 L.388/2000, c. 3, l. n. 388/2000 che era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che stava invece riconoscendo a tali dipendenti il diritto a ottenere il menzionato beneficio economico dalle amministrazioni di appartenenza.
Nella declaratoria di illegittimità costituzionale la Consulta ha sancito infatti che detta norma violava i principi della certezza del diritto e dell’equo processo, di cui agli articoli 3, 111, comma 1 e 2, e 117, comma 1, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU.
GLI EFFETTI PENSIONISTICI DELLA SENTENZA N. 4/2024 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Negli ultimi mesi siamo state contattate da vari clienti interessati a capire se la sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024 potesse avere effetti anche sulle loro pensioni.
Le sentenze della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes, ovvero esplicano effetti nei confronti di tutti andando a modificare il contesto normativo (nel caso in esame art. 51 comma 3 L 388/200) con efficacia retroattiva.
Nel caso in esame, tuttavia, gli effetti e l’efficacia della sentenza della Corte Costituzionale sono “mitigati” dal fattore tempo e dalla prescrizione che allo stesso si correla. Il diritto alla corretta quantificazione della retribuzione, infatti è soggetto a prescrizione: pertanto solo chi si era mosso tempestivamente con diffide e atti interruttivi della prescrizione può ottenere il ricalcolo della RIA e la restituzione degli arretrati.
La sentenza, dunque, esplica effetti concreti nei confronti di coloro che si sono mossi tempestivamente incardinando diffide e giudizi non ancora definiti con sentenze passate in giudicato.
Per chi, invece, non ha mai richiesto negli anni il ricalcolo della RIA la situazione è più complicata.
Una parte della giurisprudenza ritiene che non ci sia possibilità di adeguare la pensione dovendo questa essere calcolata sugli importi effettivamente percepiti: pertanto il personale che non ha interrotto la prescrizione non può più chiedere gli adeguamenti stipendiali che erano dovuti né, secondo parte della giurisprudenza, può chiedere l’adeguamento della pensione perché quegli importi non hanno mai concorso alla determinazione della retribuzione.
In senso contrario all’orientamento di cui sopra si può invece argomentare che la prescrizione del diritto decorre dalla pronuncia della Corte Costituzionale perché quello è il momento in cui il dipendente ha avuto contezza dell’illegittimità delle norme che lo hanno danneggiato. Inoltre poiché quelle norme sono state riconosciute illegittime ed eliminate, sarebbe salvo il diritto del dipendente di chiedere la ricostruzione pensionistica a fronte del ricalcolo di quella che doveva essere la corretta retribuzione allo stesso applicabile.
Stante la complessità della materia, coloro che fossero o fossero stati dipendenti del comparto Ministeri, degli enti pubblici non economici ricompresi nel DPR 68/1986 (tra cui INPS, INAIL, ACI), degli uffici periferici dei ministeri, dei provveditorati, degli archivi di Stato, delle Accademie e Conservatori Statali ( assunti negli anni 1989-1990) e che volessero beneficiare degli effetti della sentenza 4/2024 della Corte Costituzionale, dovrebbero reperire il proprio contratto di lavoro o altra documentazione ufficiale rilasciata dall’Amministrazione che attesti la data di assunzione e l’anzianità maturata al 31.12.1992, nonché gli eventuali atti interruttivi della prescrizione compiuti nel tempo e far esaminare la propria posizione specifica onde valutare la fattibilità di un eventuale ricorso.
Lo studio è a disposizione per la valutazione e l’esame della documentazione degli interessati.
Scriveteci su chessapensionimilitari@gmail.com.
Arezzo – 7 Febbraio 2026
Avv. Eleonora Barbini – Avv. Chiara Chessa
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