Articolo 54- Sentenza 12/2021 delle Sezioni Riunite
Riconosciuto ai -15 l’aliquota del 2,44%

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Articolo 54- Sentenza 12/2021 delle Sezioni Riunite Riconosciuto ai -15 aliquota del 2,44%


QUESTO ARTICOLO RIGUARDA IL PERSONALE ESERCITO, MARINA, AERONAUTICA, CARABINIERI e GUARDIA DI FINANZA

Esercito italianoE.I.
Marina militareM.M.
Aeronautica militareA.M.
carabinieriC.C.
guardia di finanzaG.D.F.

Nella tarda mattinata di ieri, è stata depositata, presso la Segreteria delle Sezioni Riunite, la Sentenza N° 12/2021 con la quale, il Supremo Organo Nomofilattico, definendo le Questioni di Massima N° 734/SR/QM/SEZ deferita dalla II Sezione giurisdizionale centrale di appello e N° 735/SR/QM/SEZ deferita dalla I Sezione giurisdizionale centrale di appello, ha definitivamente riconosciuto l’applicabilità del coefficiente del 2,44% anche in favore degli Under 15.

In particolare le Sezioni Riunite hanno fissato testualmente il seguente inequivoco principio di diritto: La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art.1,comma12, della Legge 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

Con questa decisione, che costituisce una mera riaffermazione dei principi di diritto già fissati con la Sentenza 1/2021, si è posta un’inequivoca pietra tombale sulle questioni interpretative che hanno investito l’art. 54 DPR 1092/73 negli ultimi anni.

Infatti, è venuta a cadere ogni possibile distinzione, perorata dalla Procura Generale in uno con INPS e con l’ancillare Ministero della Difesa, fra le categorie degli Under e degli Over 15/-18, e con essa è definitivamente naufragato il tentativo di introdurre il coefficiente del 2,20 per la valorizzazione della quota retributiva al 31.12.1995 nei confronti della categoria degli Under 15.

La tesi, sostenuta dal nostro Studio Legale nell’immediatezza della pubblicazione della sentenza 1/2021 ( Vedasi articoli del 4.01.2021 e del 6.01.2021) e riaffermata, nel corso degli ultimi nove mesi, con interventi di approfondimento (Vedasi in particolare articolo del 15.05.2021 ), è stata riproposta e discussa all’Udienza del 21 luglio u.s. innanzi alle Sezioni Riunite, da un collegio difensivo ( Avv.ti Chessa Guido, Parisi Claudio col supporto di Chessa Chiara) convinto e capace di contrastare efficacemente l’aggressivo tentativo processuale della Procura Generale e dell’INPS di rimettere in discussione tutto, anche il risultato acquisito, e divenuto diritto vivente, dell’applicazione del coefficiente del 2,44% in favore degli Over 15.

E se da una parte possiamo vantare il palmare successo processuale di aver contribuito a rendere univoca l’applicazione del coefficiente del 2,44%, per la valorizzazione in quota retributiva delle anzianità contributive maturate dai pensionati in regime misto al 31.12.1995, dall’altra permangono inalterate e vive tutte le perplessità già esternate riguardo la fase attuativa del principio di diritto che l’INPS sarà tenuta ad eseguire in ottemperanza al giudicato delle Sezioni Riunite.

Infatti, una volta stabilito il principio che il coefficiente del 2,44% trova applicazione in favore di tutti, lasciano molto perplessi le decisioni assunte dall’INPS con la Circolare nr. 107 del 15.7.2021. In particolare, riguardo alla corresponsione degli arretrati dovuti a seguito del riconteggio ed adeguamento delle pensioni, l’Ente ha stabilito illegittimamente (in violazione del principio generale di cui all’art. 2935 c.c.) che la corresponsione degli stessi avverrà nel rispetto dei termini prescrizionali quinquennali con decorrenza a ritroso dal mese del riconoscimento.

Sulla decorrenza della prescrizione indicata dall’INPS nella Circolare 107 e sulla difficoltà che avrà l’Ente nella individuazione degli atti interruttivi compiuti dal pensionato o dai suoi avvocati, abbiamo già espresso perplessità e criticità nel nostro articolo del 1° Agosto 2021 (Link- Art.54-Circolare INPS n.107-Perplessità) ove la problematica viene affrontata in maniera più approfondita.

In attesa, quindi, che l’INPS emani la preannunziata nuova Circolare che recepisca quanto statuito dalle Sezioni Riunite con la Sentenza nr. 12/2021 per la categoria degli Under 15, non ci rimane che auspicarci un suo improbabile cambio di rotta riguardo alla decorrenza dei termini prescrizionali.

Ne consegue che, in assenza del richiesto mutamento di indirizzo, per tutti i collocati in pensione anteriormente al 1/1/2017 ( Indicazione di massima) che abbiano nel frattempo fatto richiesta con messa in mora dell’Ente per l’adeguamento della pensione, si porrà il problema di vedersi riconosciuti gli arretrati per un periodo ben superiore al quinquennio.

Su quest’ultima tematica ci riserviamo un’ulteriore pubblicazione che ci impegnamo ad effettuare un volta pubblicata la Circolare riguardante la categoria.


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Arezzo – 10 Settembre 2021

Avv. Guido Chessa

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