RISCATTO DEI SERVIZI EX ART 5 COMMA 3 DLGS 165/97

RISCATTO DEI SERVIZI EX ART 5 COMMA 3 DLGS 165/97
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riscattabilità dei servizi ex art 5 comma 3 dlgs 165/97


QUESTO ARTICOLO RIGUARDA TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO

Vigili del FuocoVV. F.
corpo firestadele dello StatoC.F.S.
carabinieriC.C.
guardia di finanzaG.D.F.
Esercito italianoE.I.
Marina militareM.M.
Aeronautica militareA.M.
Polizia di StatoP.S.
Polizia PenitenziariaP.P.

Secondo la più recente e illuminata giurisprudenza, anche di secondo grado, il militare può rivendicare il diritto alla scelta dei periodi da ammettere a riscatto senza dover subire l’interpretazione restrittiva dell’Inps operata con la ormai nota circolare n. 119 del 18/12/2018.

A norma dell’art 5 comma 3 del dlgs 165/1997 “ Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.”

A corollario della norma di cui sopra, deve leggersi l’art 7 comma 3 del predetto decreto legislativo il quale dispone: “ Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e se, eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall’art 5 comma 1.”

La ratio della disciplina è evidentemente quella di salvaguardare il diritto all’aumento dei periodi di servizio come ad esempio la supervalutazione del periodi di allievo delle scuole militari maturati entro e non oltre il 31.12.1997.

Ora secondo l’interpretazione della norma data dall’Inps con la circolare 119/2018 se il militare alla data di presentazione della domanda di riscatto ha già raggiunto il limite massimo di cinque anni di supervalutazione consentito dall’art 5 comma 1, la domanda deve essere respinta.

L’Ente previdenziale infatti non consente all’interessato di poter scegliere i periodi da ammettere a riscatto, se l’interessato al momento della domanda ha già maturato il quinquennio (spesso per effetto automatico ex lege) non può accampare alcun diritto alla supervalutazione di periodi anteriori già maturati ma non ancora riscattati.

Fortunatamente la giurisprudenza più recente delle varie sezioni territoriali della Corte dei Conti e la II e III Sezione Giurisdizionale di Appello, ritiene che per tali servizi occorre fare riferimento soltanto al verificarsi del presupposto della maggiorazione e non certamente alla data della domanda di riconoscimento dei periodi ai fini pensionistici.

Non solo, afferma un principio applicativo innovativo in base al quale deve riconoscersi il pieno riconoscimento dei periodi anteriori al 1998 con lo scomputo di quelli maturati successivamente a tale data e già valutati, in modo quindi da non superare il limite invalicabile previsto dal legislatore.

Va da sé che si aprono prospettive interessanti, soprattutto per chi, tramite la supervalutazione di 1/5 del periodo del corso allievi può accedere al sistema di calcolo retributivo della pensione.

Si consiglia pragmaticamente ai pensionati che ci seguono e che si trovino ad aver fatto domanda di riscatto respinta dall’Inps di contattarci per valutare ogni opportuna azione legale innanzi alla Corte dei Conti Competente.


Arezzo – 18 Marzo 2022

Avv. Chiara Chessa

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