21 - 03
2026
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QUESTO ARTICOLO RIGUARDA TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO
VV. F.
C.F.S.
C.C.
G.D.F.
E.I.
M.M.
A.M.
P.S.
P.P.A seguito del recente intervento chiarificatore delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza n. 8/2025/QM/SEZ di cui vi avevamo ampiamente illustrato gli snodi giuridici nel nostro articolo del 26 agosto 2025, l’Inps finalmente è intervenuta con il Messaggio n.981 del 20/03/2026 in modifica della pregressa circolare n. 119 del 18 dicembre 2018.
L’Inps dunque dopo anni di contenzioso ha aderito al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite in base al quale: “la facoltà di riscatto ex art. 5 del d. lgs 165/97 dei “periodi di servizio comunque prestato” è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione.”
In concreto l’Istituto precisa che:
“Tanto premesso, si precisa che le domande di riscatto degli aumenti dei periodi di servizio comunque prestato, presentate ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997, collocati anteriormente al 1° gennaio 1998, mediante lo scomputo di un corrispondente periodo di maggiorazione già riconosciuto ex se e collocato successivamente a tale data – fattispecie oggetto del contenzioso definito con la citata sentenza – devono essere accolte anche nel caso in cui l’interessato, alla data di presentazione della domanda, abbia già maturato il limite massimo di cinque anni di maggiorazione.
Conseguentemente, dovendo rimanere fermo il limite massimo complessivo di cinque anni di valorizzazione, in sede di valutazione della domanda di riscatto ai fini pensionistici gli aumenti dei periodi di servizio riconosciuti ex se successivamente al 31 dicembre 1997 ed eccedenti il limite quinquennale di valorizzazione devono essere scomputati secondo un criterio cronologico inverso, ossia dal più recente al più risalente nel tempo.”
In sintesi secondo quanto indicato dall’Inps:
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Tutte le domande di riscatto ancora giacenti alla data del 20/03/2026 saranno prese in carico dall’Istituto e valutate alla luce delle nuove indicazioni operative elaborate.
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Non solo, potranno essere oggetto di riesame su istanza di parte, anche le domande di riscatto respinte, i cui termini di proposizione del ricorso amministrativo non siano ancora decorsi o risulti pendente e tempestivamente presentato il ricorso al Comitato di Vigilanza.
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Si potrà presentare una nuova domanda di riscatto nei termini di legge.
In tutti gli altri casi, aggiungiamo noi, sarà opportuno valutare caso per caso l’opportunità o meno di promuovere ricorso alla Corte dei Conti competente per territorio.
Come sempre il nostro Studio Legale è a vostra disposizione con un servizio di consulenza dedicato,
Scrivete una e-mail a chessapensionimilitari@gmail.com.
Messaggio n.981 del 20/03/2026
Circolare n. 119 del 18 dicembre 2018
Arezzo – 21 Marzo 2026
Avv. Chiara Chessa – Avv. Eleonora Barbini
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