11 - 06
2026
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QUESTO ARTICOLO RIGUARDA TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO
VV. F.
C.F.S.
C.C.
G.D.F.
E.I.
M.M.
A.M.
P.S.
P.P.La recente sentenza n. 81/2026 resa dalla Corte dei Conti, II sezione giurisdizionale centrale d’appello, recepisce i principi enunciati dalle Sezioni Riunite con la sentenza 8/2025/QM/SEZ pubblicata il 2/07/2025, già esaminata nel nostro articolo del 26.8.2025.
La pronuncia 81/2026 trae origine da un ricorso incardinato dal nostro studio presso la Corte dei Conti della Regione Umbria, nel Maggio 2022, ben prima che sopraggiungesse l’interpretazione nomofilattica delle sezioni Riunite.
Già in primo grado la Corte dei Conti aveva accolto la nostra linea difensiva dichiarando: “Va condivisa la prospettazione di parte ricorrente, ove ritiene che, sorgendo il diritto alla maggiorazione al verificarsi del fatto costitutivo, esso non può venire meno per avere l’amministrazione – prima che l’iscritto presentasse la domanda di riscatto – già riconosciutogli d’ufficio cinque anni di servizi maggiorabili, individuati come limite massimo dalla normativa; fermo restando che, nella fattispecie qui in esame, la domanda non è volta a superare detto limite, chiedendo espressamente il ricorrente lo scomputo, a fini pensionistici, dei periodi già riconosciuti per la parte eccedente i cinque anni. Va quindi riconosciuto il diritto ad ottenere il riscatto delle maggiorazioni relative ai periodi pre-ruolo”.
L’INPS aveva poi promosso appello chiedendo l’integrale riforma della sentenza di primo grado per la violazione dell’art. 5 del D. Lgs 165/1997 in ragione del quale, secondo la prospettazione dell’Istituto, “i militari che abbiano già raggiunto la quota massima di aumenti non hanno più alcun diritto a chiedere e ottenere aumenti avvalendosi della facoltà di riscatto di cui sopra”.
Nel periodo intercorso tra il deposito dell’atto di appello da parte dell’INPS e la discussione del giudizio, sono intervenute la sentenza delle Sezioni Riunite 8/2025/QM e il Messaggio INPS 981 del 20/03/2026, ma nonostante questo, l’INPS ha insistito per l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza di primo grado.
La Corte dei Conti ha tuttavia accolto le difese svolte dal nostro studio respingendo l’appello dell’INPS, confermando la sentenza di primo grado e il diritto del nostro assistito alla supervalutazione di 1/5 dei periodi di servizio comunque prestato.
In particolare la Corte ha affermato: << la facoltà di riscatto ex art.5 del d.lgs. 165/97 dei “periodi di servizio comunque prestato” è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione. Ne consegue, pertanto, che, nei confronti di un soggetto che abbia meno di 18 anni di anzianità di servizio al 31 dicembre 1995, che debba riscattare un periodo collocato anteriormente al 1° gennaio 1996 e tale che, sommato a quello esistente, faccia superare il predetto limite dei 18 anni, il calcolo della pensione complessiva andrà fatto con il sistema retributivo; laddove il periodo da riscattare non faccia superare il limite dei 18 anni di anzianità di servizio al 31 dicembre 1995, invece, il calcolo della pensione complessiva andrà effettuato con il sistema misto (grassetto aggiunto) […]. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’I.N.P.S., la contestualità fra prestazione del servizio e maturazione del diritto alle maggiorazioni è normativamente prevista non solo per le maggiorazioni connesse allo svolgimento delle speciali attività menzionate nel primo comma dell’art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, nelle quali il diritto alla maggiorazione sorge ipso iure, ma anche per il servizio comunque prestato, in quanto, come si è visto, il punto di riferimento per la determinazione dei criteri di calcolo del riscatto non può che essere la collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, pur nella evidente necessità che – in tal caso – l’interessato manifesti la volontà di avvalersene, esercitando, a mezzo della necessaria domanda amministrativa, il diritto al riscatto”>>.
Grazie alla sentenza il nostro assistito ha così potuto valorizzare periodi di servizio precedenti al 31.12.1995 e incrementare la propria anzianità passando così da una pensione calcolata con il sistema misto a una pensione retributiva.
Si invita il personale prossimo alla pensione a verificare l’anzianità di servizio maturata e, qualora tale anzianità unita alla supervalutazione dei periodi di servizio comunque prestato consentisse di raggiungere l’anzianità di almeno 18 anni al 31.12.1995, proporre le relative domande ex art. 5 e 7 D. Lgs 165/1997, a titolo parzialmente oneroso, al fine di poter ottenere il ricalcolo della pensione con il sistema retributivo.
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Sentenza 95/2022
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L’UMBRIA
Sentenza 81/2026
CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
Arezzo – 11 Giugno 2026
Avv. Chiara Chessa – Avv. Eleonora Barbini
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